Cassazione Civile, Ordinanza n. 04841/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010 ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, con recupero di IRPEF, addizionali e accessori. Il contribuente aveva impugnato la cartella davanti al giudice tributario, ottenendone inizialmente l'annullamento; in appello, però, la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, ritenendo che l'Ufficio avesse dimostrato di avere comunicato l'invito a produrre la documentazione giustificativa delle spese detraibili o deducibili e che, quindi, la documentazione prodotta solo in giudizio fosse inutilizzabile ai sensi dell'art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, perché l'invito notificato non conterrebbe l'avvertimento sulle conseguenze del mancato riscontro, con conseguente non operatività della preclusione probatoria; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe esaminato l'eccezione relativa alla mancanza dell'avvertimento nell'invito e il relativo documento prodotto in atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto assorbente e decisivo che i motivi fossero costruiti sul contenuto di un documento (l'invito dell'Ufficio) senza che il ricorrente indicasse quando esso fosse stato prodotto in giudizio e dove si trovasse nel fascicolo, con conseguente violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese perché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
indica il controllo formale della dichiarazione dei redditi da cui è scaturita la ripresa a tassazione.
art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
la preclusione allימוש della documentazione non esibita tempestivamente opera se l'invito dell'Ufficio è stato ritualmente comunicato; il ricorrente sosteneva che mancasse l'avvertimento richiesto dalla norma.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso è inammissibile se fondato su un documento senza specificarne la produzione, la collocazione nel fascicolo e gli elementi necessari alla sua immediata individuazione.
il collegio può decidere in modo diverso dalla proposta del consigliere relatore nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
nei ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, in caso di inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censura la valutazione di un documento, il ricorrente deve rispettare l'onere di specifica indicazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., precisando quando il documento sia stato prodotto e dove sia rinvenibile nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La deduzione della violazione dell'art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 presuppone una puntuale verifica del contenuto dell'invito dell'Ufficio e delle modalità della sua comunicazione, ma tale verifica non può essere svolta in sede di legittimità se il documento non è adeguatamente localizzato nel ricorso.
- Nel procedimento camerale di cassazione ex art. 380-bis c.p.c. il collegio non è vincolato alla proposta del consigliere relatore e può pervenire a una decisione diversa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte resistente non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese; resta però applicabile il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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