Cassazione Civile, Ordinanza n. 32655/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un atto di precetto intimato su un credito derivante da un mutuo del 1993 assistito da garanzia ipotecaria. I debitori opposero il precetto sostenendo che un successivo accordo transattivo del 1999, concluso con la creditrice originaria, avesse definito a saldo e stralcio l'intera esposizione debitoria e avesse quindi efficacia novativa, con conseguente venir meno del titolo esecutivo originario; dedussero inoltre che la clausola risolutiva espressa richiamata dalla controparte fosse una clausola di stile e quindi invalida, che il diritto fosse prescritto e che l'importo richiesto fosse errato per omesso computo dei pagamenti eseguiti. La parte opposta rinunciò al precetto in corso di causa, ma i giudici di merito respinsero comunque la domanda di accertamento dell'inesistenza/inefficacia del titolo esecutivo. Nel ricorso per cassazione venivano denunciati, con tre gruppi di censure, l'erronea ripartizione degli oneri di allegazione/prova sulla titolarità del credito azionato in esecuzione, la violazione delle regole sull'interpretazione del negozio transattivo e sulla novazione, nonché la nullità o inapplicabilità della clausola risolutiva espressa e la sua pretesa rinuncia da parte della cessionaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile o comunque infondato perché la questione della titolarità del credito era stata sollevata solo tardivamente e, comunque, in assenza di contestazione tempestiva da parte del debitore fino alle preclusioni, il creditore non era tenuto a provarla. Ha respinto anche le censure sulla transazione, ribadendo che la verifica della natura novativa o meno dell'accordo è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in cassazione se motivato secondo i canoni ermeneutici; la corte territoriale aveva plausibilmente escluso la novazione valorizzando la persistenza del collegamento con il rapporto originario. Quanto alla clausola risolutiva espressa, ha rilevato che le doglianze sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove erano inammissibili e che, nel merito, la clausola era stata correttamente interpretata come sufficientemente determinata. La censura sulla pretesa rinuncia della cessionaria è stata dichiarata inammissibile per novità, perché non era stato indicato se e dove la questione fosse stata dedotta nei precedenti gradi. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, con statuizione anche sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nel contesto dell'interesse ad agire e della legittimazione nel processo esecutivo; la Corte non ne ricava un obbligo diverso da quello legato alla tempestiva contestazione della titolarità del credito.
richiamato in tema di titolarità del diritto sostanziale e di legittimazione processuale, ma la censura è ritenuta non fondata/inammissibile per tardività e mancata contestazione tempestiva.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non può essere usato per contestare la mera valutazione delle prove.
art. 24 Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno della pretesa necessità di prova della titolarità del credito, ma la Corte non ne accoglie la lettura proposta.
richiamato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia; la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
norma sulla novazione richiamata per sostenere che la transazione avesse estinto il rapporto originario; la Corte ribadisce che la novazione richiede incompatibilità oggettiva e volontà di sostituire il precedente rapporto.
richiamato per l'interpretazione della transazione; la Corte ricorda che l'interpretazione del contratto è compito del giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione illogica.
richiamato per la lettura sistematica delle clausole; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sull'ermeneutica contrattuale.
richiamato in tema di risoluzione della transazione novativa; la censura è respinta perché assorbita/inesatta in quanto la transazione è stata ritenuta non novativa.
richiamato sulla clausola risolutiva espressa; la Corte conferma che essa deve riferirsi a obbligazioni specificamente determinate e che, nel caso, la clausola è stata interpretata come sufficientemente specifica.
la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte o disattende espressamente il principio dispositivo; non basta contestare la valutazione delle prove.
non consente di denunciare in cassazione il solo dissenso sulla valutazione del materiale probatorio.
art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
legge 18 dicembre 2020, n. 176
conversione del d.l. n. 137/2020, richiamata per le modalità dell'adunanza camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
invocato dai ricorrenti per sostenere la prescrizione del credito; la censura non viene accolta.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale utilizzata come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
richiamato nel contesto del potere del giudice nell'esecuzione; la censura è comunque respinta.
Massime di principio
- Nel processo esecutivo, la contestazione della titolarità del credito deve essere tempestiva: se il debitore non contesta la titolarità entro le preclusioni assertive o di merito, il creditore non è tenuto a fornirne prova specifica.
- La novazione di una transazione non si presume: richiede che dal testo e dal contenuto dell'accordo emerga una incompatibilità oggettiva tra rapporto originario e nuovo assetto negoziale, oppure una chiara volontà sostitutiva delle parti.
- L'accertamento della natura novativa o conservativa di un accordo transattivo è un giudizio di fatto riservato al merito e non è riesaminabile in cassazione se la motivazione rispetta i canoni legali di interpretazione e non presenta vizi logici o giuridici.
- La clausola risolutiva espressa è valida solo se collega la risoluzione a inadempimenti di obbligazioni specificamente determinate; la clausola che si limiti a riferimenti generici a tutti gli obblighi contrattuali è, in linea di principio, indeterminata.
- In cassazione non è consentito trasformare una critica alla valutazione del materiale probatorio in una deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; tali norme sono violate solo in casi rigorosi, non quando si contesti il convincimento del giudice di merito.
- La proposizione in cassazione di una questione nuova, che presupponga accertamenti di fatto, è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente in quale atto dei gradi di merito l'abbia già dedotta.
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