Cassazione Civile, Ordinanza n. 26945/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
Il ricorrente aveva convenuto l’Automobile Club di Napoli e Sara Assicurazioni S.p.A. chiedendo l’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. e l’indennità sostitutiva del preavviso per l’attività di subagente svolta dal 1982 al giugno 2011. Sosteneva che l’utilizzo di società, succedutesi nella gestione dell’agenzia, non avesse modificato la titolarità personale del rapporto. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda nei confronti dell’Automobile Club, riconoscendo un importo limitato, e aveva respinto le ulteriori pretese e quelle contro Sara Assicurazioni. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1083/2022 depositata il 22 marzo 2022, aveva rigettato l’appello: aveva rilevato che il capo sul difetto di legittimazione passiva di Sara Assicurazioni era passato in giudicato perché non impugnato; aveva ritenuto che il rapporto fosse stato personale solo nella prima fase, mentre dal 1986 l’attività, le provvigioni e la fatturazione fossero riferibili alle società Agenzia Arenaccia di D’Urso G. e Rago I. e C. s.n.c. e poi D’Urso Giovanni s.a.s.; aveva inoltre escluso la continuità soggettiva fra tali società e il ricorrente e individuato una cesura tra il rapporto personale del 1982-1986, il periodo societario e la nuova attività individuale dal gennaio 2010 al giugno 2011. Per il primo periodo aveva confermato la prescrizione dell’indennità sostitutiva del preavviso e la decadenza dalla domanda ex art. 1751 c.c.; per il secondo periodo non aveva ravvisato prescrizione o decadenza, ma aveva ritenuto non provati i presupposti dell’indennità. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., della scrittura privata del 28 dicembre 2004, che a suo dire dimostrava la persistenza del rapporto personale e il trasferimento a lui del portafoglio della co-subagente cessata; (2) nullità per omessa pronuncia, ai sensi degli artt. 112 e 360, primo comma, n. 4, c.p.c., sul motivo d’appello relativo alla continuità aziendale e alla successione nei rapporti ex artt. 2558 e 2559 c.c., valorizzando anche la continuità dell’attività, del codice identificativo, dei locali, del territorio e del portafoglio clienti; (3) violazione degli artt. 116, 1751 e 421 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per avere escluso i requisiti dell’indennità senza considerare gli elenchi relativi a circa 3.051 assicurati, il dedotto trasferimento del portafoglio a un’altra struttura del gruppo Sara, le richieste di accesso agli archivi di Sara e ANIA e la documentazione relativa a euro 820.138,37 corrisposti da Sara all’Automobile Club a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: l’omesso esame dell’interpretazione di una clausola o scrittura negoziale non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., che riguarda fatti storici; inoltre il ricorrente non aveva specificato i canoni ermeneutici concretamente violati. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva esaminato la scrittura del 28 dicembre 2004 e l’aveva plausibilmente interpretata come conferma dell’operatività della società e dell’imputazione a questa dell’attività nei rapporti con l’Automobile Club, mentre le pattuizioni tra i soci rilevavano nei rapporti interni. Il secondo motivo è stato rigettato perché la Corte d’appello aveva effettivamente affrontato la questione della continuità aziendale, escludendo la continuità soggettiva sulla base dell’autonoma soggettività delle società, dell’intestazione a esse delle provvigioni e delle fatture e della documentazione acquisita; non sussisteva quindi omessa pronuncia, anche se gli artt. 2558 e 2559 c.c. non erano stati espressamente richiamati. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile: era formulato in modo non puntuale quanto alla distinzione tra violazione di legge e vizio motivazionale e non si confrontava adeguatamente con la motivazione d’appello. Quest’ultima aveva rilevato che gli elenchi delle polizze, considerati anche il tempo trascorso e la mancanza di certa provenienza e attendibilità, non provavano né l’acquisizione di nuovi clienti o l’incremento degli affari né il permanere di sostanziali vantaggi per il preponente. Le richieste istruttorie non potevano supplire a carenze probatorie né avere carattere esplorativo; il potere officioso di ordinare l’esibizione è discrezionale e il suo mancato esercizio non è censurabile in cassazione. La Corte ha condannato il ricorrente a rifondere a ciascuna controricorrente euro 3.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La Corte d’appello ha motivato, sulla questione della prova della pretesa, evidenziando che la decisione del primo giudice si era fondata sulla carenza di offerta di prova in ordine all’ aver procurato nuovi clienti al preponente, all’ aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti e alla circostanza che il preponente riceveva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
Per ottenere l’indennità di cessazione occorre allegare e provare l’acquisizione di nuovi clienti o l’incremento degli affari con quelli esistenti e il permanere, dopo la cessazione, di sostanziali vantaggi per il preponente; la mera produzione di elenchi di polizze, priva di attendibile provenienza e non idonea a dimostrare tali circostanze, non basta.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Va infatti ricordato che in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contratto non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi.
Il vizio di omesso esame riguarda fatti storici decisivi e discussi, non l’interpretazione di una clausola negoziale.
Inoltre, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato.
La censura di legittimità sull’interpretazione contrattuale deve indicare i canoni ermeneutici asseritamente violati e spiegare concretamente come e dove il giudice se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del contratto.
artt. 112 e 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La questione che corrisponde all'eccezione di continuità aziendale (richiamata dall'appellante per sostenere la sostanziale unitarietà dell'attività svolta dapprima personalmente e poi tramite le società subagenti) è, contrariamente a quanto prospettato, stata trattata nei motivi della decisione, soprattutto alle pagg. 5-8 della sentenza.
Non ricorre omessa pronuncia quando la questione sostanziale dedotta con un motivo d’appello è stata esaminata nella motivazione, anche se il giudice non ha adottato una specifica formula o non ha espressamente richiamato tutte le norme invocate.
In sintesi, la Corte d'appello per quanto non richiami espressamente gli artt. 2558 e 2559 c.c., affronta la questione sostanziale della continuità aziendale e della successione nei rapporti, escludendola sulla base dell'autonoma soggettività delle società, dell'imputazione a queste dell'attività e delle provvigioni edell'esistenza di una vera e propria "cesura" tra i diversi periodi del rapporto.
Nel caso concreto la continuità dell’attività economica non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la successione nel rapporto personale di agenzia: la distinta soggettività delle società e l’imputazione a esse dell’attività e delle provvigioni hanno escluso la continuità soggettiva invocata.
Va, peraltro, ricordato che il potere officioso del giudice di ordinare, ai sensi degli artt. 210 e 421 cod. proc. civ., alla parte l'esibizione di documenti sufficientemente individuati, ha carattere discrezionale e, non potendo sopperire all'inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova, può essere esercitato solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile "aliunde", non anche per fini meramente esplorativi.
Il potere officioso di ordinare l’esibizione di documenti sufficientemente individuati è discrezionale, non può rimediare all’inerzia probatoria della parte e non può essere impiegato per ricerche meramente esplorative; è utilizzabile quando la prova non sia acquisibile aliunde.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- L’omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo discusso tra le parti e non la diversa interpretazione di una clausola o di una scrittura negoziale.
- Chi censura in cassazione l’interpretazione di una clausola contrattuale deve indicare i canoni ermeneutici violati e spiegare in concreto il modo in cui il giudice di merito se ne è discostato; la mera contrapposizione di una lettura alternativa non è sufficiente se quella accolta è plausibile.
- Non sussiste omessa pronuncia se il giudice di merito ha esaminato la questione sostanziale dedotta, anche senza richiamare espressamente le norme invocate o affrontare separatamente ogni argomento della parte.
- La continuità dell’attività economica non dimostra da sola la continuità soggettiva del rapporto di agenzia: rilevano l’autonoma soggettività delle società, l’imputazione a esse dell’attività e delle provvigioni e la documentazione dei rapporti con il preponente.
- L’indennità ex art. 1751 c.c. richiede la prova sia dell’acquisizione di nuovi clienti o del significativo sviluppo degli affari con quelli esistenti, sia dei sostanziali vantaggi che il preponente continua a ricavare dopo la cessazione. Elenchi di polizze non attendibili quanto a provenienza o temporalmente distanti non sono, da soli, prova sufficiente.
- Il potere officioso di ordinare l’esibizione documentale è discrezionale, non supplisce all’inerzia della parte e non può essere esercitato a fini esplorativi; il suo mancato esercizio non è censurabile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26906/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 15 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26917/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 15 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26934/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 15 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26936/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 15 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26937/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 14 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26863/2026 del 14/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →