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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26936/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (preponente)

La controversia

Nel rapporto di agenzia durato circa venti anni, l’agente aveva contestato ritardi nel pagamento delle provvigioni e aveva comunicato le dimissioni il 12 marzo 2020. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto differenze provvigionali, ma aveva escluso che le dimissioni fossero sorrette da giusta causa, negando così il diritto all’indennità per mancato preavviso, al FIRR e all’indennità suppletiva di clientela. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 246/2023 depositata il 15 giugno 2023, aveva respinto l’appello e confermato tale decisione: aveva ritenuto modesta l’incidenza dei ritardi, concentrati negli ultimi due anni, e tardiva la produzione in appello della nota INPS del 21 febbraio 2020, invocata ai fini dell’applicazione dell’art. 10 dell’AEC. L’agente aveva proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; il testo non ne espone il contenuto. Successivamente, con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la società ha accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia era stata ritualmente sottoscritta dal ricorrente e dai suoi difensori e che la resistente vi aveva aderito per iscritto. L’accettazione era stata autorizzata dal giudice delegato, considerato che la società era stata posta in liquidazione giudiziale con sentenza n. 712/2024 del Tribunale di Milano. La Corte non ha esaminato i tre motivi di ricorso né le questioni sostanziali relative alla giusta causa delle dimissioni e alle indennità. Non ha pronunciato sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c.

    Nel caso di rinuncia ritualmente accettata, la Corte dichiara estinto il giudizio e non pronuncia sulle spese in applicazione del comma 4.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal ricorrente e dai suoi difensori.

    La Corte dà atto della rinuncia depositata con memoria nel procedimento camerale e ne verifica la rituale sottoscrizione; il testo non attribuisce all’art. 380-bis.1 c.p.c. un’ulteriore interpretazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è ritualmente sottoscritta dal ricorrente e dai suoi difensori e vi è l’adesione scritta della controparte, comporta l’estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione conseguente a rinuncia, non si provvede sulle spese ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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