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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26917/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto in primo grado il riconoscimento della natura subordinata della collaborazione intercorsa con l’ente e il pagamento delle differenze retributive maturate durante il rapporto, oltre alla contribuzione previdenziale in favore dell’INPS. Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 10 luglio 2025, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo che la stabilizzazione del lavoratore precludesse l’accertamento della natura subordinata del rapporto precedente e le correlate pretese economiche. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione del d.lgs. n. 75 del 2017, del d.lgs. n. 81 del 2015, del d.lgs. n. 276 del 2003, dell’art. 2126 c.c. e dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, contestando che la stabilizzazione impedisse di ottenere le differenze retributive conseguenti all’accertamento della subordinazione di fatto. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla circostanza che la procedura di stabilizzazione non garantiva ex ante il suo esito. L’ente aveva inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per inosservanza degli oneri di specificità e localizzazione, per conformità della sentenza alla giurisprudenza di legittimità e per infondatezza delle violazioni dedotte.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità: il ricorso censurava in diritto la ratio della sentenza impugnata, documentava la domanda originaria di sole differenze retributive e il precedente invocato dall’ente riguardava una fattispecie diversa, nella quale il lavoratore non era stato stabilizzato e chiedeva di ottenere giudizialmente la stabilizzazione. Nel merito ha accolto il primo motivo, rilevando che la stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 non comporta rinuncia implicita alle differenze retributive dovute, ove ne ricorrano i presupposti, per prestazioni rese in forma subordinata in difformità dalla qualificazione formale del rapporto. Ha distinto tale tutela dall’ipotesi di domanda risarcitoria per abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per l’esame nel merito della domanda e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2126 c.c.

    Ne consegue che, ove il lavoratore non chieda il risarcimento del danno, può comunque trovare applicazione l’art. 2126 c.c., il quale opera proprio in presenza di vizi di nullità del contratto cui abbia fatto però seguito la prestazione di fatto del lavoratore in violazione delle norme poste a sua tutela.

    L’art. 2126 c.c. può fondare il riconoscimento delle differenze retributive anche quando il rapporto sia nullo per violazione delle norme sul lavoro flessibile nella pubblica amministrazione, se la prestazione subordinata è stata di fatto eseguita e il lavoratore non chiede il risarcimento del danno.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Qualora il contratto di collaborazione di cui sia accertata la natura subordinata è unico o il lavoratore, pur in presenza di più contratti, si limiti a dedurre l’esistenza di fatto di un rapporto di lavoro subordinato, la tutela a lui assicurata sarà solo quella dell’art. 2126 c.c., opportunamente adattato: a lui spetteranno le differenze retributive e contributive tra il compenso erogato e quello spettante in base alla contrattazione collettiva applicabile, e non altro.

    Nel pubblico impiego privatizzato, l’accertamento della subordinazione di fatto di una collaborazione non consente la conversione in un rapporto a tempo indeterminato. Se la domanda riguarda l’esistenza di fatto della subordinazione, la tutela è limitata, secondo la Corte, alle differenze retributive e contributive rispetto al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva applicabile.

  • art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017

    La stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 di lavoratori assunti con contratti di lavoro flessibile non esclude, ricorrendone i presupposti, il diritto a eventuali differenze retributive conseguenti all'accertamento dello svolgimento, in via di fatto, di prestazioni di lavoro subordinato, in difformità rispetto alla qualificazione formale del rapporto precario intercorso fra le parti, poiché la partecipazione alla procedura di stabilizzazione non comporta un'implicita rinuncia a dette differenze.

    La stabilizzazione del lavoratore pubblico assunto con contratto flessibile non preclude l’accertamento della subordinazione di fatto del rapporto precedente né il diritto alle conseguenti differenze retributive, se ne ricorrono i presupposti; la partecipazione alla procedura non equivale a rinuncia a tali crediti.

  • art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.

    A ciò va aggiunto che il ricorrente - nel far ciò, ossia nel rammentare che la sua originaria domanda, accolta in primo grado, era diretta a ottenere le sole differenze retributive maturate in corso di rapporto – riproduce e localizza le conclusioni rassegnate in primo grado (v. pagg. 12 e 13 del ricorso) e in più riporta la ricostruzione della domanda fatta dalla Corte d’appello di Napoli, nella quale si ribadisce che la domanda era diretta a far valere le differenze retributive e le omissioni contributive.

    Nel caso esaminato, gli oneri di specificità e localizzazione sono stati assolti mediante la riproduzione e l’indicazione delle conclusioni formulate in primo grado e il richiamo alla ricostruzione della domanda contenuta nella sentenza impugnata.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Nella specie, non ricorrono questi requisiti, poiché l’unico precedente citato nella sentenza impugnata (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 6718 del 10/03/2021) attiene a un caso in cui il lavoratore non era stato stabilizzato e pretendeva di ottenere la stabilizzazione in via giudiziale, come effetto della reiterazione di contratti a termine di natura subordinata; nel caso odierno, invece, il Farinato è stato stabilizzato e pretende le differenze retributive relative al periodo anteriore.

    L’inammissibilità prevista dall’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. presuppone un indirizzo di legittimità costante e univoco, pienamente applicabile alla fattispecie; un precedente relativo a una situazione non sovrapponibile non basta a determinare l’inammissibilità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Come recentemente affermato da questa Corte, in un precedente perfettamente sovrapponibile e qui richiamato anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 di lavoratori assunti con contratti di lavoro flessibile non esclude, ricorrendone i presupposti, il diritto a eventuali differenze retributive conseguenti all'accertamento dello svolgimento, in via di fatto, di prestazioni di lavoro subordinato, in difformità rispetto alla qualificazione formale del rapporto precario intercorso fra le parti, poiché la partecipazione alla procedura di stabilizzazione non comporta un'implicita rinuncia a dette differenze.

    La disposizione è richiamata per motivare il rinvio a un precedente di legittimità pertinente e per riprendere il principio secondo cui la stabilizzazione non comporta rinuncia alle differenze retributive derivanti dalla subordinazione di fatto.

Massime di principio

  • La stabilizzazione ex lege di un lavoratore della pubblica amministrazione assunto con contratto flessibile non impedisce, se ne ricorrono i presupposti, di accertare che il rapporto precedente fosse subordinato di fatto e di riconoscere le relative differenze retributive; la partecipazione alla procedura non implica rinuncia a tali crediti.
  • Quando il lavoratore deduce la subordinazione di fatto di un rapporto formalmente qualificato come collaborazione, senza chiedere il risarcimento per abusiva reiterazione dei contratti a termine, la tutela può consistere, ai sensi dell’art. 2126 c.c. opportunamente adattato, nelle differenze retributive e contributive rispetto al trattamento collettivo applicabile, senza conversione del rapporto in un impiego a tempo indeterminato.
  • La disciplina risarcitoria dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, relativa all’abusiva reiterazione di contratti a termine, va distinta dalla tutela retributiva spettante per prestazioni subordinate di fatto: la qualificazione della prestazione come subordinata non comporta automaticamente che sia stata proposta una domanda risarcitoria.
  • Ai fini dell’inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il precedente di legittimità invocato deve riguardare una fattispecie pienamente applicabile al caso concreto; la diversità tra una domanda volta a ottenere giudizialmente la stabilizzazione e una domanda di differenze retributive dopo una stabilizzazione già intervenuta esclude la piena sovrapponibilità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

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