Cassazione Civile, Ordinanza n. 26906/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per € 5.619,16, richiesti a titolo di TFR e crediti diversi. Nel giudizio di opposizione promosso dall’INPS, la pretesa relativa ai crediti diversi era risultata infondata; il TFR, pari a € 2.704,03, era stato liquidato dall’INPS il 23 ottobre 2018, con disponibilità per la riscossione dal 31 ottobre 2018. Il decreto ingiuntivo era stato emesso il 15 novembre 2018 e notificato il 23 novembre; la quietanza del pagamento era stata sottoscritta il 27 novembre 2018, con valuta dal 31 ottobre. Dopo una precedente cassazione per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alle spese, la Corte d’appello di Roma, quale giudice di rinvio, aveva respinto l’appello del lavoratore e confermato la sua condanna alle spese dell’opposizione, ritenendo che egli fosse stato informato della liquidazione prima di promuovere il monitorio e che il TFR fosse già stato messo a sua disposizione. Con un unico motivo articolato, il lavoratore ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92, 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. Ha sostenuto che il pagamento si fosse perfezionato soltanto con la quietanza del 27 novembre, dopo l’emissione e la notifica del decreto; che non fosse provato l’invio né la ricezione, prima del monitorio, della lettera del 23 ottobre contenente l’invito a riscuotere; e che la condanna alle spese fosse quindi ingiustificata o dovesse essere sostituita dalla compensazione, anche considerando il parziale accoglimento originario della domanda. Ha inoltre contestato la ricostruzione presuntiva della conoscenza dell’invito e la valutazione delle prove e dell’onere probatorio.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure proponevano una ricostruzione alternativa dei fatti e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità quando l’accertamento del giudice di merito è congruamente motivato e privo di vizi logici o errori di diritto. La Corte d’appello aveva fondato la presunzione della conoscenza preventiva della liquidazione su dati documentali non contestati nella loro autenticità, tra cui la quietanza sottoscritta presso la banca e la valuta del 31 ottobre, e aveva logicamente inferito che il lavoratore si fosse recato a riscuotere dopo aver ricevuto il provvedimento di liquidazione. Ai fini delle spese, il dato determinante non era il momento estintivo dell’obbligazione, ma la conoscenza della liquidazione e la possibilità di riscuotere, rilevanti per individuare la causalità del giudizio monitorio. La Corte ha escluso anche le dedotte violazioni degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.: non risultavano omissioni di pronuncia o inosservanza delle regole sulle prove e l’INPS aveva fornito documentazione posta a base dell’inferenza, senza che il ricorrente offrisse prova contraria di analoga efficacia. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase di cassazione, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Non si ravvisa, infine, alcuna violazione delle regole disciplinatrici del regime delle spese processuali laddove la soccombenza abbia coinvolto non solo il limitato ambito della controversia sulla regolazione delle spese (correttamente poste a carico del ricorrente, parte opposta in primo grado per le confermate ragioni espresse dalla Corte territoriale) ma anche la fondatezza della pretesa di adempimento di un asserito mancato pagamento.
La regolazione delle spese a carico della parte opposta è ritenuta legittima nel caso concreto, in ragione della soccombenza sia sulla questione delle spese sia sulla pretesa di pagamento.
Non si ravvisa, infine, alcuna violazione delle regole disciplinatrici del regime delle spese processuali laddove la soccombenza abbia coinvolto non solo il limitato ambito della controversia sulla regolazione delle spese (correttamente poste a carico del ricorrente, parte opposta in primo grado per le confermate ragioni espresse dalla Corte territoriale) ma anche la fondatezza della pretesa di adempimento di un asserito mancato pagamento.
La Corte esclude nel caso concreto che la regolazione delle spese adottata dal giudice di merito violi le regole processuali, tenuto conto della soccombenza del ricorrente anche sulla pretesa sostanziale.
Né si ravvisa la violazione delle norme di cui all’art. 112 c.p.c., censurabile nell’ambito del paradigma del n.4 dell’art. 360 c.p.c. ove il giudice abbia omesso di adottare qualsiasi provvedimento anche implicito sulla domanda (cass. ord. n.27551/2025), ovvero sia integrato un difetto di attività processuale del giudice di secondo grado (Cass. n.29952/2022).
La violazione dell’art. 112 c.p.c. ricorre, secondo il passaggio richiamato, quando il giudice ometta ogni provvedimento, anche implicito, sulla domanda o vi sia un difetto di attività processuale del giudice d’appello; tali condizioni non sono state ravvisate nel caso.
e neppure la violazione dell’art. 115 c.p.c. che ricorre quando il giudice di merito abbia dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ovvero disattendendo i criteri valutativi della prova ad esempio la libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista oppure valutando con prudente apprezzamento una prova soggetta a diverso regime (Cass. n.9731/2025).
La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con una diversa lettura delle risultanze probatorie: sussiste nei casi indicati di uso di prove estranee o di inosservanza delle regole di acquisizione o valutazione delle prove. La Corte non ha riscontrato tali ipotesi.
non è presente nel testo un passaggio della Corte che interpreti o applichi specificamente l’art. 116 c.p.c.
Il ricorrente ha invocato la disposizione, ma la Corte non ha formulato una statuizione autonoma sulla sua violazione.
Ed infine attraverso la critica allo scrutinio del ragionamento probatorio compiuto dal giudice di merito neppure si ravvisa alcuna violazione del principio distributivo degli oneri probatori sancito dall’art. 2697 c.c. (Cass. 26739/2024, 26769/18), avendo, nel caso concreto, l’INPS fornito una prova documentale che ha costituito la base per una ricostruzione deduttiva e logica di un dato ignoto, limitandosi per contro il ricorrente a contestare l’iter ricostruttivo senza fornire una prova contraria di analogo spessore rappresentativo.
La censura dell’esito della valutazione probatoria non integra, da sola, violazione dell’onere della prova. Nel caso concreto l’INPS aveva prodotto documenti idonei a fondare l’inferenza del giudice di merito e il ricorrente non aveva offerto prova contraria di analoga consistenza.
In tema di prova presuntiva è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (cfr. Cass. lav. 16728/2006).
L’apprezzamento del giudice di merito sulla ricorrenza dei requisiti della prova presuntiva è insindacabile in cassazione se la motivazione è logicamente congrua, priva di errori di diritto e rispettosa delle regole sulle presunzioni.
In tema di prova presuntiva è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (cfr. Cass. lav. 16728/2006).
La valutazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi è riservata al giudice di merito e non è rivedibile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e giuridicamente corretta.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
A seguito della declaratoria d’inammissibilità, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’accertamento del momento in cui una parte ha acquisito conoscenza di una circostanza rilevante per la causalità dell’iniziativa giudiziaria è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non può essere sostituito da una ricostruzione alternativa se la motivazione è congrua e priva di vizi logici o errori di diritto.
- Nella regolazione delle spese relative a un procedimento monitorio, può assumere rilievo non soltanto il momento in cui l’obbligazione pecuniaria si è estinta, ma anche la conoscenza, anteriore all’iniziativa monitoria, dell’avvenuta liquidazione della somma e della possibilità concreta di riscuoterla, in quanto elementi pertinenti alla causalità del giudizio.
- La valutazione degli elementi documentali dai quali il giudice di merito inferisce la conoscenza di un fatto, compresa la ricorrenza dei requisiti della prova presuntiva, non è sindacabile in cassazione mediante una mera diversa lettura delle prove, se il percorso argomentativo è logico e giuridicamente corretto.
- La contestazione della ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di merito non integra di per sé violazione dell’art. 2697 c.c.; occorre una censura effettiva sulla distribuzione dell’onere probatorio, non la richiesta di rivalutare le prove acquisite.
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