Cassazione Civile, Ordinanza n. 26934/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
Una sentenza della Corte d’Appello di Bari del 2019, passata in giudicato dopo il rigetto del ricorso per cassazione, aveva condannato una cooperativa a ripristinare il rapporto di lavoro con una lavoratrice alle condizioni previste dal capitolato d’appalto n. 26 del 1° dicembre 2015 e a pagarle le retribuzioni maturate dall’11 ottobre 2017 fino al ripristino, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. La lavoratrice notificava precetto per euro 42.707,31. La cooperativa proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., sostenendo che la sentenza non fosse titolo esecutivo perché il credito non era liquido. Il Tribunale di Foggia accoglieva l’opposizione soltanto in punto di riduzione del credito e la rigettava per il resto. La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 1571/2024 depositata il 21 novembre 2024, confermava l’idoneità del titolo esecutivo e accoglieva l’appello della cooperativa soltanto sulle spese, compensandole integralmente. In cassazione la cooperativa formulava tre motivi: con i primi due, esaminati congiuntamente, denunciava la violazione dell’art. 2909 c.c. e la nullità della sentenza per erronea interpretazione del titolo, sostenendo che né il dispositivo né la motivazione contenessero i parametri necessari a quantificare le retribuzioni e contestando che il credito potesse essere determinato senza ulteriori accertamenti; inoltre prospettava l’applicazione di un diverso contratto collettivo e di un diverso orario di lavoro. Con il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 115 c.p.c., contestando che la quantificazione fosse stata ritenuta non specificamente contestata, benché la cooperativa avesse contestato in radice l’idoneità del titolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: il titolo giudiziale può essere interpretato considerando unitariamente dispositivo e motivazione e, nei limiti indicati, gli elementi ritualmente acquisiti e accertati nel processo in cui si è formato. Nel caso concreto, la sentenza-titolo individuava il periodo di riferimento, richiamava il contratto collettivo applicabile e rinviava alle condizioni del capitolato d’appalto n. 26 del 1° dicembre 2015, rilevante anche per l’orario di lavoro; la retribuzione era ricavabile dalle tabelle contrattuali mediante sole operazioni aritmetiche. I relativi parametri erano stati acquisiti e validati nel giudizio di cognizione, sicché l’esecuzione non comportava un’integrazione del comando giudiziale né nuovi accertamenti. Le contestazioni relative al diverso contratto collettivo e all’orario avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio di cognizione e non potevano essere introdotte con l’opposizione all’esecuzione, essendo coperte dal giudicato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: il giudice d’appello aveva accertato che la cooperativa non aveva formulato contestazioni contabili specifiche né proposto conteggi alternativi; tale accertamento di fatto era congruamente motivato e non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha precisato che l’omessa o tardiva contestazione dei conteggi nel processo non è, in sé, necessaria per fondare la liquidità del titolo, ma nel caso concreto la liquidità risultava dai parametri già accertati e la mancata contestazione specifica costituiva un elemento ulteriore, non la ragione esclusiva della decisione. La cooperativa è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA, con distrazione. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Le censure della ricorrente, nella parte in cui prospettano l'applicazione di un diverso contratto collettivo ovvero di un differente orario di lavoro, si risolvono nella prospettazione di questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di cognizione e che non possono essere introdotte per la prima volta in sede esecutiva.
Le questioni anteriori alla formazione del titolo che contestano la valutazione compiuta nel giudizio di cognizione non possono essere riproposte nell’opposizione all’esecuzione; sono precluse dal giudicato.
art. 474, secondo comma, n. 1, c.p.c.
Si è affermato che il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo.
Il titolo esecutivo giudiziale può essere interpretato anche alla luce degli elementi del processo in cui si è formato, se le questioni rilevanti sono state trattate e risultano univocamente definite; l’interpretazione non può però diventare un nuovo accertamento o un’integrazione del comando.
La linea di demarcazione tra liquidità e mera determinatezza del credito va dunque individuata verificando se la quantificazione si esaurisca in una operazione meramente esecutiva di calcolo ovvero richieda una vera e propria attività integrativa del comando giudiziale, non consentita.
Il credito è liquido ai fini esecutivi quando il suo ammontare si ricava applicando criteri certi e predeterminati attraverso un calcolo, senza valutazioni discrezionali, nuovi dati o ulteriori accertamenti di fatto.
Non è infatti consentito contestare, con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, la correttezza della valutazione di merito operata nel giudizio di formazione del titolo, ma soltanto la giustezza della sua esecuzione.
L’opposizione all’esecuzione consente di contestare la legittimità dell’esecuzione del titolo, ma non di rimettere in discussione valutazioni di merito e questioni anteriori già definibili nel giudizio che ha formato il titolo.
La Corte d'Appello ha accertato in fatto che la cooperativa non ha formulato specifiche contestazioni di natura contabile né ha prospettato conteggi alternativi, limitandosi a contestare i criteri di determinazione del credito.
La contestazione della quantificazione deve individuare specificamente gli errori del conteggio e offrire elementi idonei a provarli; il mero dissenso sui criteri o la contestazione radicale del titolo non equivale a una contestazione contabile puntuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Il titolo esecutivo giudiziale va interpretato considerando congiuntamente il dispositivo e la motivazione; è ammesso il ricorso agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui il titolo si è formato, purché le questioni rilevanti siano state trattate e definitivamente accertate, anche implicitamente.
- Una condanna generica può costituire titolo esecutivo per un credito liquido quando l’importo sia ricavabile applicando criteri certi e predeterminati mediante semplici operazioni aritmetiche, senza valutazioni discrezionali, nuovi dati o ulteriori accertamenti di fatto.
- L’interpretazione extratestuale non può trasformarsi in un’attività integrativa della cognizione: i dati e il metodo di calcolo utilizzati in executivis devono risultare accertati e validati nel giudizio di formazione del titolo.
- Con l’opposizione all’esecuzione non possono essere rimesse in discussione le valutazioni di merito del giudizio che ha formato il titolo né fatti impeditivi o modificativi anteriori alla sua formazione; il rimedio riguarda la correttezza dell’esecuzione.
- Nel processo del lavoro la contestazione del quantum richiede una critica specifica e puntuale dei conteggi, con indicazione degli errori e dei fatti idonei a dimostrarli; la contestazione della sussistenza del credito non implica necessariamente quella della correttezza della sua quantificazione.
- Nel giudizio di opposizione fondato sulla asserita mancanza di liquidità del titolo, la mancata contestazione o la contestazione tardiva della somma indicata nel precetto non crea, fuori dal processo, un onere di contestazione a carico del debitore; la liquidità deve comunque risultare dal titolo secondo i criteri applicabili.
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