Cassazione Penale, Ordinanza n. 35727/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un imputato condannato per contravvenzione antisismica, in relazione a opere realizzate in zona sismica senza il necessario preavviso scritto e senza la preventiva autorizzazione del Genio Civile. Il tribunale lo aveva ritenuto responsabile della violazione della disciplina tecnica sugli interventi edilizi in zona sismica, lo aveva assolto per un diverso capo per estinzione del reato e aveva dichiarato non doversi procedere per un ulteriore capo per intervenuta compatibilità paesaggistica. Con il ricorso per cassazione l’imputato deduceva, in primo luogo, il travisamento della prova dichiarativa del geometra ascoltato in giudizio, sostenendo che il progetto era stato ritualmente sottoposto al vaglio preventivo dell’Ufficio del Genio Civile e comunicato all’Ufficio Tecnico, che lo aveva autorizzato, e che gli interventi successivi erano meri lavori migliorativi residuali non soggetti a nuova comunicazione preventiva. Con il secondo motivo lamentava l’omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo che la mancata concessione del beneficio gli recava un pregiudizio rispetto all’esecuzione della pena pecuniaria. La Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze: quanto al travisamento della prova, ha ribadito che in cassazione è deducibile solo il travisamento della prova e non del fatto, e che non è consentito rivalutare il merito delle risultanze processuali; nel caso concreto, il deposito in sanatoria degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l’omesso deposito preventivo dei progetti e il mancato preavviso alle autorità competenti. Quanto alla sospensione condizionale, la Corte ha osservato che l’impugnazione dell’imputato avverso una condanna a sola pena pecuniaria sospesa ex officio è ammissibile solo se deduce un interesse giuridicamente apprezzabile, e non mere ragioni di opportunità; nel caso di specie tale interesse non è stato ravvisato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondato e non scrutinabile nel merito il primo motivo, perché diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e comunque inconferente rispetto alla natura della contravvenzione, che si consuma con l’omesso preavviso e il mancato deposito preventivo. È stato ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, poiché la censura sulla sospensione condizionale della pena non evidenziava un interesse giuridicamente apprezzabile ma solo un motivo di opportunità. In conseguenza dell’inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 101 d.P.R. 380/2001, la comunicazione dell’ordinanza al competente Ufficio Tecnico della Regione Sicilia.
Norme richiamate
artt. 110, 93, 94, 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Le disposizioni sono richiamate come base della contravvenzione antisismica contestata: l’omesso preavviso scritto e la mancata preventiva autorizzazione del Genio Civile per opere in zona sismica integrano la violazione, e il successivo deposito in sanatoria non elide il reato.
È richiamato per chiarire che la sospensione condizionale della pena pecuniaria produce un effetto favorevole all’imputato, non giustificando per ciò solo un ricorso fondato su mere ragioni di opportunità.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
art. 101 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
È disposta la comunicazione dell’ordinanza al competente Ufficio Tecnico della Regione Sicilia.
Non è espressamente citato, ma il tema del travisamento della prova presuppone il divieto per la Cassazione di rivalutare il compendio probatorio e sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di travisamento della prova è deducibile solo quando la decisione di merito si sia fondata su una prova inesistente o su un risultato probatorio oggettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale; non è invece consentito trasformare la doglianza in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle risultanze istruttorie.
- Nelle contravvenzioni antisismiche l’adempimento successivo mediante deposito in sanatoria degli elaborati progettuali non estingue la violazione, quando la norma incriminatrice sanziona l’omesso preavviso scritto e il mancato deposito preventivo dei progetti presso le autorità competenti.
- L’impugnazione contro la concessione ex officio della sospensione condizionale della pena pecuniaria è ammissibile solo se il ricorrente allega un interesse giuridicamente apprezzabile, collegato alla funzione del beneficio; non basta invocare ragioni di mera opportunità o convenienza processuale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina, in via ordinaria, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorra assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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