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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47879/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Costa contestava la responsabilita' per indebito utilizzo di carte di credito clonate: denunciava assenza di elementi probatori, valorizzazione indebita di intercettazioni e trascrizioni non rispondenti alla perizia, e argomentazioni deduttive e speculative (es. riferibilita' della frase "quello che comandava ad Enzo"). De Biase articolava quattro motivi: (1) violazione di legge e mancata valutazione prova decisiva (audizione di Bernardo Sanfilippo) rispetto alla contestata partecipazione all'associazione a delinquere; (2) vizio motivazionale e carenza probatoria circa i reati-fine (art. 615-quater) e mancanza di prova sul possesso degli apparati o carte; (3) contestazione della responsabilita' per indebito utilizzo di carte clonate (art. 55 d.lgs. 231/2007 ora 493-ter c.p.), sostenendo che non era attribuita alcuna transazione a suo carico; (4) carenza di motivazione sulla dosimetria della pena.

La decisione

Per Costa: la Corte di cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo riguardante le intercettazioni e la trascrizione, ha escluso l'inammissibilita' del ricorso e ha constatato la prescrizione del reato (termine calcolato con riferimento alle norme vigenti), con annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di Alessandro Costa per estinzione del reato per prescrizione (prescrizione maturata il 27/01/2023). Per De Biase: i motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili per genericita', riproponendo pedissequamente le censure d'appello senza critica puntuale; di conseguenza le condanne di merito sono sostanzialmente confermate. Tuttavia la Cassazione ha rilevato d'ufficio un vizio nell'applicazione della pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici per anni cinque) perché calcolata su misura aggravata dalla continuazione anziche' sulla pena base per il reato piu' grave; tale pena accessoria e' stata annullata senza rinvio anche in presenza di inammissibilita' del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 9, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

    indicato nel testo come norma allora vigente per l'indebito utilizzo di carte di credito clonate

    la norma, nella versione applicata ai fatti, e' equiparata all'attuale art. 493-ter c.p.; la Corte ha richiamato la corrispondenza normativa tra la disposizione del d.lgs. 231/2007 e la fattispecie prevista oggi dall'art. 493-ter cod. pen.

  • art. 493-ter cod. pen.

    norma penale attuale richiamata per il delitto di indebito utilizzo di carte di credito

    costituisce il nuovo riferimento sostanziale per il reato contestato; la Corte ha applicato i criteri di accertamento del reato conformemente alla giurisprudenza di legittimita'

  • art. 615-quater cod. pen.

    detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici

    contestato come reato-fine; la Corte ha rimarcato che l'accertamento dei fatti attraverso intercettazioni e altre risultanze rientra nel sindacato del giudice di merito salvo travisamento o manifesta illogicita'

  • art. 416, secondo comma, cod. pen.

    associazione per delinquere

    la partecipazione all'associazione e' stata valutata tenendo conto che il vincolo associativo non richiede stabilita' assoluta; anche una frequentazione limitata temporalmente puo' essere compatibile con il reato associativo

  • art. 192 cod. proc. pen.

    riferito dai ricorrenti come norma di riferimento per l'assunzione delle prove e deduzioni

    richiamato in relazione all'onere della difesa di indicare elementi di prova e censure specifiche; la Corte ha usato le regole di ammissibilita' per motivare l'inammissibilita' di ricorsi generici

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    norma sull'impugnazione per cassazione

    richiesta dal ricorrente Costa nei motivi; la Corte ha valutato la specificita' dei motivi e l'ammissibilita' in base ai parametri di legge

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi di De Biase concernenti il giusto processo

    invocato per sostenere carenze di garanzie processuali e valutazione della prova; la Corte ha considerato i limiti del sindacato di legittimita' sulle valutazioni di fatto

  • art. 129 cod. proc. pen.

    norma sull'estinzione del reato per prescrizione

    utilizzata per dichiarare estinto il reato a carico di Costa e giustificare l'annullamento senza rinvio per prescrizione

  • art. 157, primo comma, cod. pen.

    termine della prescrizione applicato

    la Corte ha individuato il termine di prescrizione applicabile (sei anni) sul quale basare il calcolo della prescrizione

  • art. 161, secondo comma, cod. pen.

    effetto di interruzione della prescrizione

    ha aumentato la durata utile della prescrizione per effetto di atti interruttivi; la Corte lo ha usato nel calcolo della scadenza prescrizionale

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    criteri per la determinazione della pena e per la dosimetria

    richiamati per spiegare che la determinazione della pena rimane discrezionale del giudice di merito se adeguatamente motivata; la Corte ha rifiutato una nuova valutazione della congruita' della pena in cassazione salvo illogicita' o arbitrio

  • art. 29 cod. pen.

    riferito con riguardo ai limiti per l'applicazione di pene accessorie

    la Corte ha applicato il principio che la misura della pena accessoria va riferita alla pena principale per il reato piu' grave prima degli aumenti per continuazione; illegale la determinazione altrimenti

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e puntuali: la mera riproposizione delle censure d'appello o affermazioni generiche rende il ricorso inammissibile.
  • Le valutazioni del giudice di merito sulle intercettazioni e sull'interpretazione del linguaggio cifrato sono questioni di fatto difficilmente rivedibili in cassazione, salvo travisamento della prova o manifesta illogicita'.
  • Le trascrizioni di intercettazioni devono essere confrontate con la perizia e il giudice di merito deve motivare la preferenza per registrazioni o trascrizioni; la difesa puo' criticare la mancata valutazione della perizia come vizio rilevante.
  • La prescrizione puo' estinguere il reato anche dopo la pronuncia di merito e determinare l'annullamento senza rinvio: e' essenziale il corretto calcolo dei termini (art. 157 e 161 c.p.).
  • La durata limitata della partecipazione a un'associazione non esclude automaticamente il reato associativo: non e' richiesto che il vincolo sia stabile nel tempo, ma che non sia programmato solo per atti predeterminati.
  • La dosimetria della pena compete al giudice di merito se motivata con riferimento agli artt. 132-133 c.p.; la cassazione non puo' ricalcolare la pena se non c'e' arbitrarieta' o illogicita'.
  • Le pene accessorie devono essere calcolate sulla pena base per il reato piu' grave (prima degli aumenti per continuazione); se calcolate in modo contrario, la nullita' e' rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimita'.

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