Cassazione Penale, Sentenza n. 47871/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la conferma della condanna per riciclaggio (capo A), ricettazione (capo B) e furto di energia elettrica (capo C). Motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'uso, ai fini probatori, di una copia fotostatica di una "lettera di diffida" acquisita ex art. 507 c.p.p., non presente nel fascicolo delle indagini, priva di data e firma certe e mai inviata all'imputato; (2) contestazione che gli oggetti e le autovetture ritrovate debbano essere ricondotte all'attività di meccanico dell'imputato e non a reati di riciclaggio/ricettazione, mancanza di prova del possesso effettivo e dedotta applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, quarto comma; (3) censura sul trattamento sanzionatorio, pena base e aumenti per continuazione; (4) per il capo C, dedotta improcedibilità per mancata querela dopo la riforma (D.L.vo 10/10/2022 n.150).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo nei limiti indicati: ha respinto (dichiarandoli inammissibili per manifesta infondatezza) i motivi che contestavano l'uso del documento acquisito ex art. 507 c.p.p. e la qualificazione dei fatti come ricettazione/riciclaggio, ritenendo che la lettera fotostatica fosse convalidata dalla sottoscrizione in sigla e da elementi di riscontro (auto intestata al ricorrente ritrovata davanti al magazzino, bollettino postale nel locale, telecamere, rimozione targhe/numero telaio e denunce di furto). Ha poi precisato che l'attenuante di cui all'art. 648-bis, quarto comma, non poteva essere riconosciuta alla luce della provenienza da furti pluriaggravati. Tuttavia, ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al reato di furto di energia elettrica (capo C) perché, dopo la riforma, quel reato è procedibile a querela e dagli atti non risultava la querela; di conseguenza è stato eliminato l'aumento di pena in continuazione pari a 3 mesi di reclusione e 500 euro di multa. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Il giudice può acquisire documenti anche presso terzi in qualsiasi fase del processo; l'acquisizione di una copia fotostatica è ammessa e il valore probatorio dipende dalla valutazione del giudice di merito, specie se il documento è riscontrato da altri elementi probatori
art. 648-bis, quarto comma, cod. pen.
La circostanza attenuante prevista dal quarto comma non è riconoscibile quando la provenienza dei beni è da furti pluriaggravati; il giudice di merito ha escluso l'attenuante in presenza di denunce che documentano furti aggravati
D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 150 (Riforma Cartabia)
Ha reso procedibile a querela il reato di furto di energia elettrica; in assenza di querela la procedibilità manca e il reato è improcedibile, con conseguente annullamento senza rinvio del segmento di pena relativo
art. 132 cod. pen. e art. 133 cod. pen.
Attribuiscono al giudice di merito discrezionalità nella determinazione della pena e nella valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti; la Cassazione non può riformare la graduazione della pena se adeguatamente motivata e non viziata da illogicità
Massime di principio
- Il potere del giudice di acquisire documenti ex art. 507 c.p.p. è ampio: anche copie fotostatiche non presenti nel fascicolo delle indagini possono avere valore probatorio se la loro genuinità e i contenuti sono verificati e riscontrati da altri elementi concreti
- La prova di reati quali ricettazione e riciclaggio può basarsi su un insieme convergente di elementi indiziari (possesso/materiale manipolato, rimozione targhe/n. telaio, locali sotto la disponibilità dell'imputato, immagini video, denunce di furto) e non solo su singoli elementi isolati
- La mera professione o il possesso di attrezzi attinenti all'attività lavorativa non esclude automaticamente responsabilità per reati di ricettazione/riciclaggio se sussiste un quadro indiziario coerente che dimostra destinazione illecita dei beni
- Le circostanze attenuanti di specifiche norme (es. art. 648-bis, quarto comma) possono essere escluse se la provenienza dei beni è da furti pluriaggravati; occorre verificare la natura e la gravità dei reati presupposti
- Dopo la Riforma Cartabia, per reati resi querela-procedibili è essenziale la presenza della querela per la procedibilità: la mancanza della querela determina l'improcedibilità e l'annullamento senza rinvio della condanna relativa
- La determinazione della pena e l'applicazione di aumenti o riduzioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione insufficiente, illogica o arbitraria
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