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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47799/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la fissazione della misura della pena ancora da espiare in anni 15 di reclusione e mesi 6 di arresto, invocando l'applicazione del primo comma dell'art. 78 cod. pen. (criterio del quintuplo della pena più grave) per il cumulo delle pene. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo applicabile il secondo comma dell'art. 78 (limite fisso di 30 anni) e sostenendo l'unitarietà del cumulo ai sensi dell'art. 76 cod. pen., nonché l'impossibilità di "sciogliere" il cumulo per redistribuire le pene. In subordine il ricorrente aveva prospettato una questione di costituzionalità degli artt. 73, 74, 76 e 78 cod. pen.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo esame. La Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha chiarito in quale "cumulo parziale" debba essere inserita la pena di 6 mesi di arresto e che, secondo la giurisprudenza consolidata, quando vi sono reati commessi in tempi diversi e periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi occorre procedere a cumuli parziali cronologici applicando l'art. 78 nell'ambito di ogni singolo cumulo parziale. Ha inoltre richiamato il principio del favor rei e la possibilità, in presenza di esigenze applicative (es. verifica del criterio proporzionale), di scindere il cumulo giuridico per mantenere i benefici della disciplina del cumulo. Per tali ragioni ha disposto il rinvio perché il giudice dell'esecuzione determini correttamente l'ambito del cumulo cui appartiene la pena di arresto e applichi i limiti dell'art. 78 secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Il criterio del "quintuplo" (primo comma) e il limite fisso di 30 anni (secondo comma) sono entrambi operativi, ma devono applicarsi dopo che le singole pene per ciascun reato sono state individuate nel relativo cumulo parziale; non è corretto far valere automaticamente solo il limite fisso quando vi siano pene di specie diversa senza prima collocare ciascuna pena nel corretto cumulo parziale

  • art. 73 cod. pen.

    Disciplina il concorso di reati e la determinazione delle pene da cumulare; va coordinato con l'art. 78 nella determinazione dei limiti al cumulo

  • art. 74 cod. pen.

    Stabilisce il principio del cumulo materiale quando concorrono pene detentive di specie diversa (reclusione e arresto): le pene si applicano distintamente e per intero e la pena dell'arresto è eseguita per ultima; occorre tuttavia verificare l'ambito del cumulo parziale in cui inserire tali pene per l'applicazione dei limiti di cui all'art. 78

  • art. 76 cod. pen.

    commi richiamati nel testo

    Principio della unità del rapporto esecutivo e della perdita di individualità delle pene nel cumulo materiale, salvo effetti specifici; comunque la Corte ricorda che il cumulo giuridico può essere scindibile in presenza di esigenze applicative e del favor rei

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nella prospettata questione di legittimità costituzionale avanzata dal ricorrente, ma la questione non è stata decisa perché il ricorso è stato risolto sul piano dell'interpretazione normativa

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella prospettata questione di legittimità costituzionale; non esaminato per sopravvenuta decisione sul merito interpretativo

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nella prospettata questione di legittimità costituzionale (garanzie della pena); non esaminato nella sentenza perché la decisione è stata assunta per interpretazione delle norme penali

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella prospettata questione di legittimità costituzionale (garanzia del giusto processo); non trattato essendo stato deciso il ricorso sul piano ermeneutico

Massime di principio

  • Quando vi sono reati commessi in tempi diversi e periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi, il cumulo non può essere trattato come un'unica aggregazione globale: occorre formare cumuli parziali cronologici e applicare l'art. 78 nell'ambito di ciascun cumulo parziale
  • Prima di applicare i limiti dell'art. 78 (sia il criterio proporzionale del quintuplo sia il limite fisso di 30 anni) il giudice deve individuare per ogni reato le singole pene e la corretta collocazione di eventuali pene di specie diversa (es. arresto) nel relativo cumulo parziale
  • Il principio del favor rei può giustificare, nella fase esecutiva, lo "scioglimento" del cumulo giuridico o la sua scindibilità quando ciò sia necessario per garantire un trattamento più favorevole e non peggiorativo per il condannato (es. per valutare l'applicabilità del criterio proporzionale)
  • Se la reclusione nella sommatoria delle pene raggiunge già il limite di 30 anni, la pena dell'arresto può essere assorbita; viceversa, se l'arresto si colloca in un cumulo parziale nel quale il criterio del quintuplo è favorevole al condannato, quel criterio deve essere valutato e applicato
  • In sede di istanza esecutiva occorre specificare chiaramente in quale cumulo parziale si intende far rientrare ciascuna pena (in particolare pene di specie diversa) per consentire al giudice di operare correttamente l'applicazione dei limiti di legge

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