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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10544/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cittadino)

La controversia

Una contribuente aveva proposto opposizione avverso una fattura relativa al ruolo idrico 2016/2017 emessa dal Comune, deducendo la prescrizione del credito e ottenendo dal Giudice di pace la declaratoria di non debenza dell’importo di euro 233,00. Il Comune ha impugnato la sentenza con un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere il giudice di merito applicato la prescrizione biennale, assumendo un erroneo richiamo all’art. 1, comma 10, della L. n. 205/2017. La resistente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza del Giudice di pace, resa su causa di valore inferiore a euro 1.100,00 e non dedotta come fondata su contratto concluso mediante moduli o formulari, fosse una decisione di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c., avverso la quale l’unico rimedio ordinario esperibile è l’appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., non il ricorso per cassazione per vizi diversi da quelli consentiti. Ha inoltre osservato che, anche nell’ipotesi di contratto concluso mediante moduli o formulari, la sentenza sarebbe stata comunque appellabile e non ricorribile direttamente per cassazione. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta perché la parte intimata non ha resistito. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo dedotto dal ricorrente è inquadrato come vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non supera il limite di impugnabilità della sentenza di equità necessaria con ricorso per cassazione.

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    Per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità necessaria l’impugnazione ordinaria è l’appello a motivi limitati; non è ammesso il ricorso per cassazione per motivi eccedenti quelli consentiti da tale regime.

  • art. 113, comma 2, c.p.c.

    La decisione del giudice di pace su causa di valore inferiore a euro 1.100,00, non dedotta come fondata su contratto per moduli o formulari, è stata qualificata come sentenza resa secondo equità necessaria.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte richiama la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 1, comma 10, L. n. 205 del 2017

    La norma è menzionata come parametro che il ricorrente assumeva mal applicato dal giudice di merito in tema di prescrizione del credito idrico.

Massime di principio

  • Le sentenze del giudice di pace rese in equità necessaria, quando la controversia ha valore inferiore a euro 1.100,00 e non riguarda un contratto concluso mediante moduli o formulari, non sono direttamente ricorribili per cassazione per censure diverse da quelle ammesse dall’art. 339, comma 3, c.p.c.
  • L’appello a motivi limitati costituisce, in tale ipotesi, l’unico mezzo ordinario di impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto in via diretta.
  • La qualificazione della decisione come sentenza di equità necessaria dipende dal valore della causa e dalla natura del rapporto dedotto; il ricorrente che intenda sottrarsi a tale regime deve allegare e dimostrare che la fattispecie rientri in una delle ipotesi di decisione secondo diritto.
  • La presenza o assenza di difese della parte intimata non incide sull’ammissibilità del ricorso, ma comporta solo il mancato regolamento delle spese di legittimità in mancanza di attività difensiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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