Cassazione Civile, Ordinanza n. 39748/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un coordinamento professionale conveniva in giudizio una regione chiedendo l'accertamento del proprio adempimento alla convenzione stipulata nel 2010 per il progetto "Smaltimento dei rifiuti speciali nel settore agricolo" e la condanna dell'ente al pagamento del finanziamento pattuito, pari a euro 90.000, oltre accessori. Il giudice di primo grado riconosceva solo euro 9.700; la corte d'appello confermava, ritenendo provato solo un adempimento parziale e non tutte le attività previste. In cassazione il ricorrente deduceva, con un primo motivo, la violazione delle regole di interpretazione contrattuale per non avere valorizzato lo scopo pratico e la causa concreta della convenzione, sostenendo che l'anticipo del 30% del finanziamento fosse dovuto su semplice richiesta e fosse necessario all'attuazione del programma; con un secondo motivo, denunciava la violazione dell'art. 702-quater c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto tardivi documenti prodotti solo in appello, sostenendo che tali documenti avevano data certa successiva alla definizione del primo grado e dimostravano l'effettivo svolgimento delle prestazioni e la riconducibilità delle parcelle alle attività convenzionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio della sentenza impugnata, fondata principalmente sulla mancata prova, da parte del coordinamento, dell'integrale esecuzione delle attività programmate a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla regione. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla tardività e sull'ammissibilità dei documenti di appello era una censura di merito mascherata da violazione di legge ed era comunque priva di autosufficienza. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la questione del mancato anticipo del 30% era inconferente rispetto all'accertata assenza di prova dell'adempimento integrale, e comunque non incideva sulla decisione già assunta dai giudici di merito, i quali avevano anche osservato che l'anticipo era superiore ai costi documentati e in parte da restituire. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle norme di interpretazione contrattuale per censurare l'ermeneusi della convenzione.
Richiamato come criterio di interpretazione del contratto, ma la censura è stata ritenuta non decisiva e comunque diretta a rivalutare il merito.
Richiamato quale regola di interpretazione secondo buona fede, senza che la doglianza superasse il vaglio di ammissibilità.
Richiamato come canone interpretativo, ma la Corte ha escluso che il motivo scalfisse la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge; la Corte ha osservato che i motivi, pur formalmente così rubricati, miravano in realtà a un riesame del merito.
Richiamato per contestare la declaratoria di tardività della produzione documentale in appello; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché implicava una rivalutazione di fatto su imputabilità del ritardo e indispensabilità dei documenti.
La Corte richiama l'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte debitrice, rispetto alla quale incombeva sull'attrice la prova dell'integrale adempimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per escludere la possibilità di sindacare in cassazione la valutazione di merito sulla rilevanza dei documenti e sulla prova dell'adempimento.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
Applicato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in conseguenza dell'esito processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo formalmente prospettato come violazione di legge è inammissibile se, in sostanza, richiede una nuova valutazione dei fatti, delle prove o della loro rilevanza, riservata al giudice di merito.
- Quando una parte eccepisce l'inadempimento, grava sull'altra parte l'onere di provare l'integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali dedotte a fondamento della propria pretesa.
- La censura sulla violazione dei criteri di interpretazione del contratto è inammissibile o comunque non decisiva se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In tema di produzione documentale in appello, la doglianza è inammissibile se non è allegata in modo specifico la tempestiva impossibilità di produrre i documenti in primo grado e se la censura richiede una rivalutazione della loro indispensabilità o rilevanza.
- La mancata prova dell'adempimento integrale impedisce di ottenere il pagamento del saldo o dell'intero corrispettivo pattuito, anche quando si assuma che una parte del contratto sia stata comunque eseguita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38069/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39418/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39419/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39420/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39421/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39422/2021 del 13/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →