Cassazione Civile, Ordinanza n. 35366/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda un credito contributivo per l'anno 2010 relativo alla mancata iscrizione alla Gestione separata INPS di un lavoratore autonomo/professionista. La Corte d'appello aveva dichiarato il credito prescritto, ritenendo decorso il termine tra la scadenza del debito (indicata nel 2011, con proroga al 6 luglio 2011) e la richiesta di pagamento INPS dell'11 luglio 2016, senza atti interruttivi idonei. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., in relazione all'art. 2, commi 26 e ss., l. n. 335/1995 e all'art. 18, comma 12, d.l. n. 111/2011, sostenendo che il resistente non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, elemento necessario per la determinazione dei contributi; secondo l'Istituto tale omissione avrebbe integrato un comportamento di doloso occultamento del debito tale da sospendere la prescrizione. Il ricorso invocava anche precedenti di legittimità favorevoli alla tesi INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che il giudice d'appello aveva accertato in fatto l'assenza di un comportamento intenzionale di occultamento del credito: il professionista aveva comunque indicato nella dichiarazione il reddito da lavoro autonomo e aveva agito nella convinzione di non essere tenuto all'iscrizione alla Gestione separata. La Corte ha quindi escluso che potesse operare automaticamente la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. per la sola mancata compilazione del quadro RR, trattandosi di un accertamento di fatto non riesaminabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale. Nulla è stato disposto sulle spese, e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
richiamato dall'INPS in relazione al dies a quo e alla decorrenza della prescrizione.
la Corte ribadisce che la sospensione per occultamento del debito richiede una condotta del debitore tale da rendere impossibile l'azione del creditore, non una mera difficoltà di accertamento.
art. 2, commi 26 e ss., l. n. 335/1995
richiamato per affermare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dei professionisti privi di copertura previdenziale alternativa.
art. 18, comma 12, d.l. n. 111/2011, conv. in l. n. 111/2011
richiamato nel motivo di ricorso quale base normativa della pretesa contributiva.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. presuppone una condotta del debitore idonea a rendere impossibile l'esercizio dell'azione da parte del creditore; non basta una mera difficoltà di accertamento del credito.
- Non può presumersi in via automatica il doloso occultamento del debito contributivo dalla sola omissione di un adempimento dichiarativo, occorrendo un concreto accertamento del comportamento tenuto dal debitore.
- L'accertamento della sussistenza o meno di un comportamento intenzionale di occultamento del credito è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione.
- Ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, rileva la mancanza di una copertura previdenziale alternativa che costituisca una posizione previdenziale a beneficio del lavoratore autonomo.
- In presenza di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.
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