Cassazione Civile, Ordinanza n. 19575/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame dell'appello e provveda anche sulle spese del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso dell'imposta di consumo sul gas metano impiegato per consumi interni aziendali nel periodo 1985-1992. La società contribuente aveva richiesto il rimborso sostenendo che tali consumi interni fossero esenti da imposta; la domanda era stata accolta in primo grado dalla CTP di Genova. La CTR Liguria ha poi dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per asserita carenza di specificità dei motivi, ritenendo che l'amministrazione avesse sostanzialmente riprodotto le difese già svolte in primo grado senza una vera critica alla sentenza. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 101 e 112 c.p.c., 53 e 57, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello in mancanza di un'eccezione di parte e senza adeguata motivazione; (2) violazione degli artt. 163 e 342 c.p.c. e dell'art. 53 D.Lgs. n. 546/1992, per avere erroneamente ritenuto non specifiche le censure, benché tali fossero; (3) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente, essendo la sentenza regionale una condivisione acritica della decisione di primo grado. La Suprema Corte ritiene fondati i primi due motivi, assorbito il terzo, affermando che l'appello conteneva una critica puntuale e specifica alle statuizioni di primo grado e che non è necessario introdurre in appello motivi o profili nuovi rispetto a quelli già svolti nel giudizio precedente, purché il giudice di gravame sia posto in condizione di percepire con chiarezza l'oggetto delle censure.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato insieme alle altre norme processuali come parametro di garanzia del diritto di difesa, in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 111 Cost.
Richiamato in tema di giusto processo e motivazione della decisione, con riguardo alla correttezza della declaratoria di inammissibilità.
Invocato dalla ricorrente quale norma processuale asseritamente violata dalla decisione di inammissibilità dell'appello.
Invocato per censurare la pronuncia della CTR sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato in combinazione con l'art. 342 c.p.c. per contestare il giudizio di genericità dell'atto di appello.
La Corte ribadisce che l'appello deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati e delle doglianze, ma può anche riproporre le medesime ragioni già svolte in primo grado, purché consenta di percepire con certezza la critica alla decisione impugnata.
art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992
Norma sul contenuto dell'appello nel processo tributario, letta in coerenza con l'art. 342 c.p.c.; non richiede formule sacramentali ma una specifica critica alla sentenza impugnata.
art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel primo motivo per contestare la decisione della CTR; la Corte non approfondisce autonomamente questa norma, limitandosi ad accogliere la censura sulla specificità dei motivi.
Invocato per la dedotta motivazione apparente della sentenza d'appello; il relativo motivo resta assorbito.
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza tributaria; il motivo è assorbito dall'accoglimento dei primi due.
art. 29, comma 4, L. 428 del 2000
Citato come norma interpretata e discussa nel giudizio di merito in tema di rimborsabilità delle accise.
art. 14, n. 2, D.Lgs. n. 504 del 1995
Citato come disposizione rilevante nell'esegesi della rimborsabilità delle accise sul gas metano.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
Massime di principio
- Ai fini della specificità dell'atto di appello non è necessario introdurre argomenti nuovi o ulteriori rispetto a quelli già svolti in primo grado: è sufficiente che l'impugnazione consenta di individuare con chiarezza i capi della sentenza contestati e le ragioni della critica.
- Nel processo tributario, l'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 va interpretato in coerenza con l'art. 342 c.p.c. nel senso che l'appello deve contenere una critica adeguata e specifica alla decisione impugnata, ma senza formalismi né necessità di un progetto alternativo di sentenza.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità non è legittima quando l'atto di gravame riporti puntualmente le statuizioni di primo grado contestate e sviluppi censure idonee a delimitare con certezza il devolutum.
- L'appello conserva natura di revisio prioris instantiae: il giudice di secondo grado deve verificare se le doglianze siano comprensibili e pertinenti alla decisione impugnata, non potendo pretendere una mera reiterazione formalistica di profili nuovi.
- Una motivazione che si limiti ad affermare in modo apodittico la genericità dell'appello, senza spiegare quale ulteriore grado di specificità sarebbe richiesto, si pone in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
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