Cassazione Civile, Ordinanza n. 14618/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da numerosi medici specializzati per ottenere, in via solidale, il risarcimento del danno conseguente alla mancata o tardiva attuazione nell'ordinamento interno delle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76 in tema di adeguata remunerazione dei corsi di specializzazione medica frequentati in epoca anteriore al 1991. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto, condannando gli appellanti alle spese. In Cassazione, un ricorso deduceva violazione dell'art. 2935 c.c. e contestava la decorrenza della prescrizione del diritto risarcitorio; un altro ricorso, più articolato, censurava la decisione per avere ancorato la prescrizione all'art. 11 della l. n. 370/1999, sostenendo che la decorrenza non potesse iniziare prima del superamento delle incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, azione esperibile, prescrizione e legittimazione passiva, anche invocando il diritto UE e chiedendo rinvio pregiudiziale alla CGUE; un terzo ricorso, infine, deduceva violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della Corte d'appello su uno specifico capo di domanda relativo alla specializzazione in cardiologia, distinta da quella in medicina dello sport.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibili i due ricorsi che contestavano la prescrizione, ritenendo la decisione di merito conforme alla giurisprudenza consolidata secondo cui il diritto al risarcimento per tardivo recepimento delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999. Ha invece accolto il ricorso del medico che lamentava omessa pronuncia, rilevando che la Corte d'appello non si era pronunciata su un motivo di gravame relativo al rigetto della domanda concernente la specializzazione in cardiologia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale posizione e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame e regolazione delle spese. Per il ricorso dichiarato inammissibile è stata inoltre disposta la condanna alle spese e, nei confronti del ricorrente soccombente, la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.; per gli altri ricorrenti non costituiti non è stata provveduta liquidazione delle spese.
Norme richiamate
La prescrizione del diritto risarcitorio decorre da quando il diritto può essere fatto valere; nel caso dei medici specializzandi la decorrenza è stata ricondotta al 27 ottobre 1999 per effetto dell'art. 11 l. n. 370/1999.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per censurare violazioni di legge sulla prescrizione e sul regime del risarcimento da tardivo recepimento delle direttive.
I motivi sulla prescrizione sono stati dichiarati inammissibili perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e il ricorso non offriva elementi per mutare orientamento.
Non occorreva ordinare la notificazione dell'impugnazione ai litisconsorti facoltativi rimasti estranei al ricorso, poiché l'impugnazione era ormai preclusa per essi.
I ricorsi avverso il medesimo provvedimento sono stati riuniti per trattazione unitaria.
art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370
È stato considerato il momento dal quale decorre la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria; inoltre ha segnato la sostituzione della precedente obbligazione risarcitoria con una disciplina satisfattiva di fonte legale.
direttive CEE 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE
Costituiscono il parametro eurounitario la cui tardiva attuazione ha fondato la pretesa risarcitoria dei medici specializzandi.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché non vi era incertezza rilevante sulla questione interpretativa prospettata.
La Corte ha ritenuto integrato il vizio di omessa pronuncia della Corte d'appello su uno specifico motivo di gravame relativo alla specializzazione in cardiologia.
Richiamato per verificare il rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza del motivo di ricorso accolto.
Richiamato insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c. per il controllo dell'ammissibilità del motivo fondato sull'omessa pronuncia.
È stata disposta, nei confronti del ricorrente inammissibile, la condanna a una somma ulteriore per responsabilità aggravata, in ragione del carattere consolidato della giurisprudenza ignorata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per i ricorsi dichiarati inammissibili.
art. 4 della legge n. 260 del 1958
L'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, contestuale a quella dello Stato, è stata considerata mera irregolarità sanabile.
Massime di principio
- In materia di risarcimento del danno da tardivo recepimento di direttive comunitarie sui medici specializzandi, il termine di prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999, poiché da quel momento il danneggiato ha la ragionevole certezza della persistente inerzia dello Stato.
- Le incertezze circa la giurisdizione, la natura dell'azione o la corretta individuazione del legittimato passivo non impediscono la decorrenza della prescrizione, essendo comunque possibile l'interruzione stragiudiziale e, quanto alla giurisdizione, il rimedio del regolamento di giurisdizione.
- Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è dovuto quando la questione di diritto dell'Unione sia già risolta o comunque non presenti un dubbio interpretativo effettivo e rilevante rispetto alla fattispecie concreta.
- Quando il giudice di appello omette di pronunciarsi su uno specifico motivo di gravame ritualmente devoluto, sussiste il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., con cassazione della decisione sul punto e rinvio al giudice di merito.
- L'evocazione in giudizio dello Stato e di un diverso organo statale non comporta, di per sé, l'inesistenza del rapporto processuale, ma una mera irregolarità sanabile nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14524/2023 del 25/05/2023
- ordinanza_civile · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14527/2023 del 25/05/2023
- ordinanza_civile · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14533/2023 del 25/05/2023
- ordinanza_civile · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14535/2023 del 25/05/2023
- ordinanza_civile · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14536/2023 del 25/05/2023
- ordinanza_civile · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14554/2023 del 25/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →