Cassazione Civile, Ordinanza n. 27826/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Torino aveva rigettato la domanda di un cittadino nigeriano volta all'accertamento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, ulteriormente, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Avverso il decreto di rigetto veniva proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma la Corte non entra nel merito di tali censure perché rileva d'ufficio un vizio preliminare della procura speciale. La procura apposta in calce al ricorso indicava gli estremi del decreto impugnato e la data di rilascio, ma non conteneva una certificazione esplicita, da parte del difensore, della posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato; risultava soltanto l'autenticazione della firma. La Corte ritiene quindi che la procura non sia conforme all'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite nel 2021, con conseguente inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale soggetti all'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve contenere in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla insieme all'autenticità della sottoscrizione. Poiché nel caso concreto tale certificazione della data mancava, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata adottata statuizione sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13
procura speciale per il ricorso per cassazione nei procedimenti di protezione internazionale
richiede, quale requisito di specialità rispetto agli artt. 83 e 365 c.p.c., che la procura rechi in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore certifichi tale posteriorità, oltre all'autenticità della firma; la sua mancanza comporta inammissibilità del ricorso
richiamato come parametro generale rispetto al quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce una disciplina speciale della procura
richiamato come norma generale sulla procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla disciplina speciale dell'art. 35-bis
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 3 Cost.
citato nel controllo di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13, come parametro ritenuto non violato
art. 10 Cost.
citato nel controllo di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13, come parametro ritenuto non violato
art. 24 Cost.
citato nel controllo di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13, come parametro ritenuto non violato
art. 111 Cost.
citato nel controllo di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13, come parametro ritenuto non violato
art. 117, primo comma, Cost.
citato in relazione al diritto UE e alla CEDU nel controllo di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13, come parametro ritenuto non violato
art. 28 direttiva 2013/32/UE
richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità della disciplina della procura
art. 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE
richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità della disciplina della procura
art. 46 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità della disciplina della procura
art. 18 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità della disciplina della procura
art. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità della disciplina della procura
art. 6 CEDU
richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità della disciplina della procura
art. 13 CEDU
richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità della disciplina della procura
art. 14 CEDU
richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità della disciplina della procura
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione avverso i decreti emessi nei procedimenti di protezione internazionale, la procura speciale deve contenere espressamente la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne la posteriorità, non essendo sufficiente la sola autenticazione della firma.
- La mancanza della certificazione della data di conferimento della procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso.
- La disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 prevale sulle regole generali in tema di procura speciale di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non è necessaria una statuizione sulle spese di lite.
- Nei casi di inammissibilità del ricorso, la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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