Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27826/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Torino aveva rigettato la domanda di un cittadino nigeriano volta all'accertamento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, ulteriormente, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Avverso il decreto di rigetto veniva proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma la Corte non entra nel merito di tali censure perché rileva d'ufficio un vizio preliminare della procura speciale. La procura apposta in calce al ricorso indicava gli estremi del decreto impugnato e la data di rilascio, ma non conteneva una certificazione esplicita, da parte del difensore, della posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato; risultava soltanto l'autenticazione della firma. La Corte ritiene quindi che la procura non sia conforme all'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite nel 2021, con conseguente inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale soggetti all'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve contenere in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla insieme all'autenticità della sottoscrizione. Poiché nel caso concreto tale certificazione della data mancava, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata adottata statuizione sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13

    procura speciale per il ricorso per cassazione nei procedimenti di protezione internazionale

    richiede, quale requisito di specialità rispetto agli artt. 83 e 365 c.p.c., che la procura rechi in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore certifichi tale posteriorità, oltre all'autenticità della firma; la sua mancanza comporta inammissibilità del ricorso

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato come parametro generale rispetto al quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce una disciplina speciale della procura

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato come norma generale sulla procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla disciplina speciale dell'art. 35-bis

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • legge n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 3 Cost.

    citato nel controllo di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13, come parametro ritenuto non violato

  • art. 10 Cost.

    citato nel controllo di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13, come parametro ritenuto non violato

  • art. 24 Cost.

    citato nel controllo di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13, come parametro ritenuto non violato

  • art. 111 Cost.

    citato nel controllo di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13, come parametro ritenuto non violato

  • art. 117, primo comma, Cost.

    citato in relazione al diritto UE e alla CEDU nel controllo di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13, come parametro ritenuto non violato

  • art. 28 direttiva 2013/32/UE

    richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità della disciplina della procura

  • art. 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE

    richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità della disciplina della procura

  • art. 46 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità della disciplina della procura

  • art. 18 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità della disciplina della procura

  • art. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità della disciplina della procura

  • art. 6 CEDU

    richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità della disciplina della procura

  • art. 13 CEDU

    richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità della disciplina della procura

  • art. 14 CEDU

    richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità della disciplina della procura

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione avverso i decreti emessi nei procedimenti di protezione internazionale, la procura speciale deve contenere espressamente la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne la posteriorità, non essendo sufficiente la sola autenticazione della firma.
  • La mancanza della certificazione della data di conferimento della procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 prevale sulle regole generali in tema di procura speciale di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non è necessaria una statuizione sulle spese di lite.
  • Nei casi di inammissibilità del ricorso, la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.