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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07146/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado e su accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione per i reati di lesioni colpose stradali e violazione delle norme di comportamento in caso di sinistro con obbligo di fermarsi e di prestare assistenza. L'imputato ha ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge, sostenendo di non dover essere assolto per carenza dell'elemento soggettivo delle condotte ascrittegli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con motivo non consentito nel perimetro del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Ha rilevato che, in tale ipotesi, sono deducibili solo questioni relative alla formazione del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione; restano invece precluse doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e su vizi non integranti illegalità della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 590 c.p.

    Indicato come uno dei reati oggetto della decisione di merito e della rideterminazione della pena.

  • art. 189, commi 1 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Indicato come uno dei capi di imputazione relativi alla condotta di chi non si ferma e non presta assistenza dopo il sinistro.

  • art. 189, commi 1 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Indicato come uno dei capi di imputazione relativi alla condotta di chi non si ferma e non presta assistenza dopo il sinistro.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni inerenti alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della sentenza; non sono deducibili censure su motivi rinunciati o sulla responsabilità.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile nel ricorso avverso sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve essere pronunciata senza formalità.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato in comparazione con il concordato in appello per evidenziarne la diversa fisionomia e il più ampio ambito di ricorribilità nel patteggiamento.

  • art. 448-bis c.p.p.

    Richiamato per sottolineare che le ipotesi di annullamento nel concordato in appello sono più limitate rispetto al patteggiamento.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione ha un ambito oggettivamente ristretto: è ammissibile solo per censure che investano la formazione del consenso delle parti, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione rispetto all'accordo.
  • Sono inammissibili le doglianze che mirano a rimettere in discussione motivi di appello rinunciati, la valutazione ex art. 129 c.p.p. o la responsabilità penale, perché l'accordo in appello presuppone una rinuncia ai motivi di impugnazione.
  • Nel concordato in appello il controllo di legittimità sulla pena è limitato al solo caso di illegalità della sanzione, intesa come pena fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso in tali ipotesi può essere resa senza formalità e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Il concordato in appello ha una struttura diversa dal patteggiamento, con conseguente differente ampiezza del sindacato della Corte di cassazione rispetto alla qualificazione giuridica del fatto e ai motivi deducibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioni stradaliFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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