Cassazione Civile, Ordinanza n. 25843/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
I proprietari di un fondo confinante convenivano in giudizio i vicini chiedendo l'accertamento dell'illegittimità di un fabbricato da questi realizzato per violazione delle distanze legali, nonostante la successiva sanatoria amministrativa, oltre all'arretramento di un muretto di recinzione che assumevano sconfinante sul loro fondo e al risarcimento dei danni. Il tribunale respingeva le domande, dichiarava la litispendenza sulla domanda relativa al muretto e accoglieva l'eccezione dei convenuti di usucapione del diritto a mantenere l'edificio a distanza inferiore a quella legale. In appello veniva revocata la litispendenza, ma la decisione di merito restava sostanzialmente confermata, con compensazione parziale delle spese. In cassazione i ricorrenti principali deducevano: violazione degli artt. 273 e 39 c.p.c. per la mancata decisione nel merito sulla domanda del muretto; omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria connessa anche allo sconfinamento del muretto; violazione degli artt. 873, 1061 e 1158 c.c. e dell'art. 9 d.m. 1444/1968, sostenendo che la servitù di mantenere una costruzione a distanza illegale non sarebbe usucapibile e, comunque, non lo sarebbe in presenza di abusivismo edilizio e di provvedimenti amministrativi repressivi. I resistenti proponevano ricorso incidentale lamentando, da un lato, l'erronea mancata declaratoria di inammissibilità del motivo di appello sulla litispendenza, e dall'altro la violazione delle norme sulle spese processuali per la compensazione disposta in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la domanda relativa al muretto era già stata definita con altra sentenza di merito della Corte d'appello, sicché la parte doveva far valere le proprie ragioni impugnando quella decisione. Ha poi rigettato il quarto motivo, ribadendo l'orientamento secondo cui è ammissibile l'usucapione di una servitù consistente nel mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella legale, anche se la costruzione era abusiva, poiché il difetto del titolo edilizio rileva solo sul piano pubblicistico e non incide sui requisiti del possesso ad usucapionem. Ha rigettato anche il ricorso incidentale: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse, mentre il secondo è stato giudicato infondato perché la compensazione parziale delle spese, in presenza di soccombenza reciproca, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e si fonda sul principio di causalità. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti; inoltre la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla litispendenza e alla connessione tra giudizi; la sua invocazione non ha condotto all'accoglimento del motivo perché la domanda era già stata decisa in altro giudizio, con conseguente difetto di interesse.
Richiamato per la disciplina della litispendenza; la censura è risultata priva di interesse sopravvenuto.
Invocato nel ricorso incidentale per sostenere che la pronuncia sulla litispendenza fosse impugnabile solo con regolamento di competenza; la censura è stata dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La Corte ha ribadito che la violazione delle distanze legali può dar luogo all'usucapione di una servitù di mantenimento della costruzione a distanza inferiore.
Richiamato insieme all'art. 1158 c.c. per sostenere l'usucapibilità della servitù di mantenimento della costruzione.
La Corte ha affermato che il decorso del tempo con possesso utile può condurre all'usucapione della servitù di mantenere la costruzione a distanza inferiore.
art. 9 d.m. 1444/1968
Richiamato come norma sulle distanze legali; la sua violazione non esclude l'usucapione della servitù nei rapporti tra privati.
La Corte ha ribadito che le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa e che, in caso di soccombenza reciproca, il giudice deve ripartirle secondo il criterio unitario della soccombenza complessiva e della causalità.
Richiamato per fondare la compensazione parziale delle spese in presenza di soccombenza reciproca e di valutazione discrezionale del giudice di merito.
Richiamato per il procedimento in camera di consiglio e il deposito di memorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dell'obbligo, per entrambe le parti ricorrenti, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- In tema di distanze legali tra costruzioni, è ammissibile l'usucapione di una servitù di mantenimento dell'edificio a distanza inferiore a quella prescritta dal codice civile o dagli strumenti urbanistici, quando la situazione di fatto si sia protratta con i requisiti di legge per il tempo utile.
- La possibile abusività edilizia della costruzione non impedisce, di per sé, l'usucapione della servitù, poiché l'irregolarità urbanistica incide sul rapporto pubblicistico ma non sui presupposti del possesso utile ad usucapionem nei rapporti tra privati.
- L'usucapione della servitù di mantenere la costruzione a distanza illegale non equivale a una deroga pattizia alle distanze: la prima opera come effetto dell'inerzia protratta nel tempo, mentre il potere pubblicistico di conformazione dell'assetto edilizio resta integro in capo alla pubblica amministrazione.
- Quando una domanda già proposta in altro giudizio sia stata definita con pronuncia di merito, viene meno l'interesse a ottenere nel diverso procedimento una decisione sulla medesima questione processuale o sostanziale.
- La compensazione parziale delle spese in presenza di soccombenza reciproca rientra nella discrezionalità del giudice di merito e va valutata secondo il criterio unitario della soccombenza complessiva e del principio di causalità; in cassazione è censurabile solo se siano violate le regole che impediscono di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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