Cassazione Civile, Ordinanza n. 13496/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (compratore)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare stipulato con scrittura privata del 24 settembre 2007 avente ad oggetto un terreno. La promissaria acquirente conveniva in giudizio la promittente venditrice chiedendo l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. Il Tribunale rigettava la domanda perché la convenuta aveva disconosciuto la fotocopia del contratto e non era stato prodotto l'originale né una copia conforme. La Corte d'appello riformava la decisione, ritenendo generico e quindi inefficace il disconoscimento della conformità all'originale ex art. 2719 c.c., valorizzando inoltre altri elementi probatori che conducevano a ritenere autentica la sottoscrizione della convenuta. La ricorrente in cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 112, 214, 215, 216 c.p.c. e 2719 c.c., sostenendo che il disconoscimento era stato specifico e che la Corte d'appello avrebbe deciso ultra petita, non potendo esigere ulteriori indicazioni sulla difformità della copia. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 214, 215, 216, 1350, 1351, 2719, 2697 e 2721 c.c./c.p.c., assumendo che, una volta disconosciuta la fotocopia, l'attrice avrebbe dovuto produrre l'originale o una copia autentica per provare un preliminare soggetto a forma scritta ad substantiam, e che in difetto non era possibile la verificazione della scrittura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che il disconoscimento della conformità all'originale di un documento prodotto in copia deve essere chiaro e circostanziato, con indicazione specifica del documento e degli aspetti di difformità, e che clausole generiche sono inefficaci. Conseguentemente ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, poiché l'inefficacia del disconoscimento comporta che la copia fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale; inoltre ha confermato che la Corte territoriale poteva formarsi il convincimento sull'autenticità della sottoscrizione anche sulla base degli elementi istruttori già acquisiti, senza necessità di un autonomo e formale procedimento incidentale di verificazione o della consulenza grafologica. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, con trasferimento del bene oggetto del preliminare quando ne ricorrano i presupposti
il disconoscimento della conformità all'originale della copia deve essere specifico e circostanziato; in mancanza, la copia si ha per riconosciuta e ha efficacia probatoria pari all'originale
il disconoscimento della scrittura privata opera nel giudizio di verificazione, ma il giudice può valutare la firma sulla base di tutti gli elementi probatori acquisiti
richiamato nel quadro del disconoscimento e della verificazione della scrittura privata
richiamato nel quadro della verificazione della scrittura privata disconosciuta
invocato dalla ricorrente per dedurre un preteso vizio di ultrapetizione, ritenuto insussistente
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della prova scritta del preliminare
richiamato dalla ricorrente per sostenere la forma scritta del contratto preliminare
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, ma non ritenuto violato
richiamato dalla ricorrente, senza incidenza decisiva sulla soluzione
norma sul vizio di legittimità denunciato per violazione di legge
richiamato dalla Corte per rilevare l'inammissibilità di una censura che mirava a una diversa ricostruzione del fatto
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
fonte dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia deve essere specifica, chiara e circostanziata: non sono sufficienti formule generiche o clausole di stile.
- Chi contesta una copia deve indicare il documento contestato e gli aspetti concreti della dedotta difformità rispetto all'originale; altrimenti il disconoscimento è inefficace.
- Quando il disconoscimento ex art. 2719 c.c. è inefficace, la copia fotostatica conserva la stessa efficacia probatoria dell'originale.
- Nel giudizio di verificazione della scrittura privata, il giudice di merito può formare il proprio convincimento sulla base di qualsiasi elemento di prova acquisito, senza essere vincolato da una rigida gerarchia tra le fonti probatorie.
- L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può anche essere implicita, se la parte insiste per una domanda che presuppone l'autenticità del documento, e non richiede necessariamente un autonomo procedimento incidentale formale se gli elementi già acquisiti sono sufficienti.
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