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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33912/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduce due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 497-ter c.p., sostenendo che il lampeggiante sequestrato è oggetto di libera vendita e non esclusivo delle Forze di Polizia e che il veicolo era usato solo saltuariamente dall'imputato; (2) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 131-bis c.p., lamentando che la corte territoriale non ha qualificato il fatto come di particolare tenuità, ritenendo invece che l'installazione permanente sul veicolo indicasse un uso non infrequente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: i giudici di merito hanno correttamente valutato che il dispositivo lampeggiante blu, installato sul tettuccio e azionabile dall'interno, è idoneo a simulare la funzione delle Forze di Polizia e a trarre in inganno sull'identità/funzione del detentore; la detenzione era illecita in assenza di titolo di legittimazione, indipendentemente dal fatto che il lampeggiante fosse acquistabile liberamente; non rileva che il lampeggiante fosse acceso al momento del controllo, poiché è sufficiente la detenzione e la possibilità di uso. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) in considerazione della permanenza e della possibilità d'uso non occasionale del dispositivo. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-ter cod. pen.

    "illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione"

    La norma punisce sia la detenzione di oggetti che identificano o simulano le Forze di Polizia, sia l'illiceità della detenzione: rileva la capacità dell'oggetto di far identificare il detentore come agente di polizia e la mancanza di titolo di legittimazione per la detenzione

  • art. 131-bis cod. pen.

    La particolare tenuità del fatto non è riconosciuta quando la condotta evidenzi caratteristiche (es. installazione permanente e possibilità di uso non occasionale) che escludono l'irrilevanza della condotta ai fini penali

  • art. 9, legge n. 689/1981

    Il principio di specialità richiamato non opera per escludere la rilevanza penale della detenzione illegittima di dispositivi riservati alle Forze di Polizia; la norma sulla specialità riguarda rapporti con sanzioni amministrative in ipotesi diverse (uso improprio da parte di soggetti legittimati)

  • art. 177 d.lgs. n. 285/1992

    La disposizione sul lume lampeggiante sanziona l'uso improprio da parte di soggetti legittimati alla guida; non si applica a chi detiene il dispositivo senza titolo

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nella declaratoria di inammissibilità e nella condanna alle spese di procedimento quando il ricorso è inammissibile

Massime di principio

  • La detenzione di dispositivi che identificano o simulano le Forze di Polizia è penalmente rilevante se manca un titolo di legittimazione, anche se l'oggetto è acquistabile liberamente sul mercato.
  • Non è necessario che il dispositivo sia effettivamente in funzione al momento del controllo: la detenzione e la possibilità di uso (es. installazione permanente e azionabilità dall'interno) sono sufficienti a integrare il reato ex art. 497-ter c.p.
  • La valutazione della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. richiede un'analisi concreta della portata e della continuità dell'uso; l'installazione stabile del dispositivo sul veicolo e la possibilità di uso non occasionale ostano al riconoscimento della tenuità.
  • L'errore sulla liceità della detenzione è un errore di diritto e, se non adeguatamente provata la sua scusabilità, non esclude il dolo richiesto per il reato di cui all'art. 497-ter c.p.
  • Il richiamo al principio di specialità o a norme che sanzionano l'uso improprio da parte di soggetti legittimati non impedisce l'applicazione dell'art. 497-ter quando si tratti di detenzione illecita da parte di soggetti non legittimati.
  • Quando le motivazioni di primo e secondo grado sono coerenti e si saldano, la Cassazione valuta principalmente profili di diritto e manifesta inammissibilità se le censure riproducono questioni di merito o una diversa lettura dei fatti senza sufficiente critica giuridica.

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