Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34737/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'imposta di registro versata per la registrazione di un contratto di cessione di azienda stipulato il 21 marzo 2014. Nel contratto risultavano attività per circa 446.964 euro e passività per circa 982.253 euro; le parti avevano inoltre previsto un conguaglio di circa 536.000 euro a carico del cedente, per compensare il disallineamento tra attivo e passivo, con un bonifico eseguito dal cedente all'interno dello stesso atto. Il giudice di merito aveva ritenuto che, per effetto di tale versamento, la base imponibile ai fini dell'art. 51, comma 4, d.P.R. n. 131/1986 fosse pari a zero e quindi aveva accolto la domanda di rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 21 e 51, comma 4, d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 9 della tariffa, sostenendo che l'art. 51, comma 4, riguardi solo la rettifica dei valori dichiarati, mentre nel caso concreto vi sarebbero due distinte disposizioni negoziali, la cessione d'azienda e il patto patrimoniale di conguaglio, quest'ultimo autonomamente tassabile ai sensi dell'art. 21, comma 1, d.P.R. n. 131/1986; (2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla tassabilità autonoma del patto di conguaglio come disposizione a contenuto patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in caso di cessione di ramo d'azienda, la dazione pecuniaria prevista a carico del cedente e causalmente collegata ai debiti aziendali non è autonomamente tassabile, perché l'art. 2560 c.c. configura un accollo cumulativo ex lege e l'art. 21, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 esclude l'autonoma tassazione degli accolli di debiti e oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito decide la causa sulla base di una qualificazione giuridica incompatibile con la tesi di parte: in tal caso la prospettazione difensiva si intende implicitamente disattesa. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; escluso l'ulteriore contributo unificato in ragione della natura pubblica dell'amministrazione ricorrente.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 21

    Le singole disposizioni negoziali possono avere autonoma tassazione, ma non quando si tratti di accolli di debiti e oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni, che restano assorbiti nella tassazione dell'atto principale.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 51

    La norma richiamata dal giudice di merito è stata ritenuta non pertinente come base per escludere la tassazione del conguaglio nel caso concreto, poiché riguarda la diversa ipotesi di rettifica dei valori dichiarati.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 9 della tariffa, parte prima

    Richiamato dall'Agenzia come disposizione impositiva, senza che la Corte ne fondasse l'accoglimento.

  • art. 2560 c.c.

    La responsabilità per i debiti relativi all'azienda ceduta è stata letta come fattispecie di accollo cumulativo ex lege, rilevante ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è violato quando il giudice decide con una qualificazione giuridica incompatibile con la tesi di parte, perché la tesi stessa risulta implicitamente rigettata.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti di un'amministrazione dello Stato che opera con prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, un pagamento o conguaglio previsto in un atto di cessione d'azienda non è autonomamente imponibile quando sia strettamente collegato alla regolazione dei debiti aziendali trasferiti e costituisca parte della medesima operazione negoziale.
  • L'autonoma tassazione ex art. 21 d.P.R. n. 131/1986 richiede una disposizione realmente distinta e non un mero accollo di debiti o oneri contestuale e accessorio rispetto all'atto principale.
  • Nel giudizio civile e tributario, non vi è omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. se il giudice affronta la domanda attraverso una qualificazione giuridica incompatibile con la prospettazione difensiva della parte: in tal caso la tesi di parte è da intendersi implicitamente respinta.
  • Per contestare efficacemente una decisione sulla tassazione di un'operazione complessa occorre dimostrare che il patto economico aggiuntivo abbia autonoma causa negoziale e non sia semplicemente funzionale all'assetto complessivo dell'operazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioCompravendita
RamiTributiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.