Cassazione Penale, Ordinanza n. 06611/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva solo rideterminato in senso più favorevole la pena e confermato la dichiarazione di responsabilità per una serie di reati commessi in concorso: tentata rapina aggravata, lesioni personali, porto/uso di arma o oggetto atto a offendere e evasione. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di motivazione in ordine al ritenuto utilizzo e alla disponibilità, da parte dell'imputato, di uno strumento da taglio impiegato per procurare le lesioni. Successivamente, però, il ricorrente ha rinunciato ritualmente all'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rituale rinuncia all'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. si applica anche quando l'inammissibilità derivi da rinuncia, non essendo stata dedotta né risultando una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La rituale rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende; tale conseguenza non dipende dalla causa concreta dell'inammissibilità.
artt. 56, 110, 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 3-bis, c.p.
Norme incriminatrici richiamate per il capo relativo al tentativo di rapina aggravata in concorso.
Norme richiamate per il capo relativo alle lesioni personali aggravate in concorso.
Norma sul concorso di persone richiamata anche per il capo relativo al porto/uso dello strumento da taglio.
Norma richiamata per il capo relativo al porto/uso di strumenti atti ad offendere o armi, in concorso.
Norma richiamata per il capo relativo all'evasione.
Massime di principio
- La rinuncia ritualmente proposta all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- La sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p. si applica anche quando l'inammissibilità discenda da rinuncia, senza distinguere tra le diverse cause di inammissibilità.
- La sola deduzione di un vizio di motivazione su un elemento probatorio non rileva quando il ricorso sia successivamente abbandonato mediante rinuncia rituale.
- Per escludere la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. occorre una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione non imputabile al ricorrente, circostanza che deve risultare o essere allegata e che qui non è emersa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06566/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06567/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06600/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06601/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06602/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06603/2025 del 18/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →