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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06611/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva solo rideterminato in senso più favorevole la pena e confermato la dichiarazione di responsabilità per una serie di reati commessi in concorso: tentata rapina aggravata, lesioni personali, porto/uso di arma o oggetto atto a offendere e evasione. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di motivazione in ordine al ritenuto utilizzo e alla disponibilità, da parte dell'imputato, di uno strumento da taglio impiegato per procurare le lesioni. Successivamente, però, il ricorrente ha rinunciato ritualmente all'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rituale rinuncia all'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. si applica anche quando l'inammissibilità derivi da rinuncia, non essendo stata dedotta né risultando una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia ritualmente proposta all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p. si applica anche quando l'inammissibilità discenda da rinuncia, senza distinguere tra le diverse cause di inammissibilità.
  • La sola deduzione di un vizio di motivazione su un elemento probatorio non rileva quando il ricorso sia successivamente abbandonato mediante rinuncia rituale.
  • Per escludere la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. occorre una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione non imputabile al ricorrente, circostanza che deve risultare o essere allegata e che qui non è emersa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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