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Sentenza

Sentenza n. 1621/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni e regolamenti regionali relativi alla riorganizzazione del sistema socioassistenziale calabrese, alla determinazione delle rette, alla compartecipazione degli utenti e ai requisiti delle strutture, nonché la successiva D.G.R. n. 512/2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso introduttivo, la D.G.R. n. 669/2022, la D.G.R. n. 735/2022, il Regolamento regionale n. 18/2022, nonché, nelle parti di interesse, la D.G.R. n. 503/2019 e la D.G.R. n. 423/2019, deducendo: l’assenza di atti programmatori concernenti il fabbisogno regionale di prestazioni; l’erronea determinazione delle rette rispetto ai costi effettivi delle strutture; l’illogicità del criterio fondato sull’ISEE per determinare la quota di compartecipazione dell’utente; la mancata distinzione dei costi tra strutture soltanto autorizzate e strutture accreditate; la mancata considerazione delle osservazioni della Terza Commissione consiliare regionale; l’illogicità e irragionevolezza dei requisiti delle strutture, con particolare riferimento alla mancata previsione del personale di cucina. Con motivi aggiunti, la ricorrente Sant’Angelo S.r.l. ha impugnato anche la D.G.R. n. 512/2023 e gli atti collegati, deducendo, in relazione alla determinazione delle rette, eccesso di potere per illogicità, errore di calcolo, erronea valutazione dei presupposti, insufficiente motivazione e difetto di istruttoria; in relazione alla compartecipazione dell’utenza, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di istruttoria ed errore nella valutazione dei presupposti; nonché la mancata differenziazione tra autorizzazione e accreditamento. La Regione ha eccepito, tra l’altro, la tardività dell’impugnazione di disposizioni già contenute nella D.G.R. n. 503/2019 e nel Regolamento n. 22/2019, oltre alla sopravvenuta carenza di interesse per l’adozione di una nuova disciplina tariffaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibili per tardività il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso introduttivo, poiché riguardavano aspetti già disciplinati dalla D.G.R. n. 503/2019 e dal Regolamento n. 22/2019, pubblicati nel novembre 2019, mentre il ricorso era stato notificato il 20 febbraio 2023. Il secondo motivo, relativo all’adeguatezza delle rette rispetto ai costi effettivi, è stato inoltre ritenuto generico. Il terzo motivo, concernente l’utilizzo dell’ISEE, è stato ritenuto tardivo perché il relativo criterio era già previsto dalla D.G.R. n. 503/2019; il giudice ha comunque rilevato la coerenza del criterio con l’art. 25 della legge n. 328/2000. Il quarto motivo, relativo alla mancata distinzione dei costi tra strutture autorizzate e accreditate, è stato dichiarato irricevibile per tardività e comunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la D.G.R. n. 72/2024 aveva integralmente revisionato il sistema tariffario e le modalità di compartecipazione. Il primo motivo, relativo all’assenza di un piano regionale del fabbisogno, è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e interesse, oltre che per genericità, poiché riguardava oneri e interessi dell’utenza e non la sfera giuridica delle strutture ricorrenti; la Regione aveva inoltre indicato gli atti di programmazione adottati. Il quinto motivo, concernente la mancata adesione della Giunta regionale alle osservazioni della Terza Commissione consiliare, è stato respinto: i pareri delle commissioni consiliari in sede referente hanno normalmente natura istruttoria e consultiva e non sono vincolanti per la Giunta, salvo diversa previsione legislativa; nel caso concreto, il parere era stato comunque considerato e parzialmente accolto. Il sesto motivo, relativo ai requisiti delle strutture e alla mancata previsione del personale di cucina, è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di interesse, poiché fondato su una disciplina non più vigente, sostituita dal Regolamento regionale n. 22/2019. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la D.G.R. n. 512/2023 era stata sostituita dalla D.G.R. n. 72/2024, recante una complessiva revisione del sistema tariffario e della compartecipazione, non impugnata. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 25 legge n. 328/2000

    Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

    Il riferimento all’ISEE per la verifica della situazione economica dell’utente è stato ritenuto coerente con la disciplina legislativa dell’accesso ai servizi sociali.

  • legge n. 328/2000

    La legge costituisce, insieme alla legge regionale n. 23/2003, il quadro normativo del sistema regionale di autorizzazione e accreditamento delle strutture socioassistenziali.

  • legge regionale Calabria n. 23/2003

    La legge regionale disciplina, unitamente alla legge n. 328/2000, il sistema di autorizzazione, accreditamento e organizzazione dei servizi socioassistenziali regionali.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione allo svolgimento dell’udienza di smaltimento, senza che il giudice ne ricavi uno specifico principio decisorio.

Massime di principio

  • Le disposizioni regolamentari o generali devono essere impugnate tempestivamente quando producono una lesione concreta e attuale; se il ricorso censura profili già disciplinati da un precedente atto non modificato dall’atto successivo, l’impugnazione proposta oltre il termine decadenziale è irricevibile.
  • Le strutture private erogatrici di servizi socioassistenziali non sono legittimate a contestare, in quanto lesivi della propria sfera giuridica, profili relativi agli oneri posti a carico degli utenti o alla libertà di scelta dell’utenza, quando tali profili non incidono direttamente sulla loro posizione giuridica.
  • I pareri delle commissioni consiliari resi in sede referente hanno, in assenza di una specifica disposizione legislativa attributiva di efficacia vincolante, natura istruttoria e consultiva e non vincolano l’organo esecutivo competente ad adottare il provvedimento.
  • La sopravvenuta sostituzione della disciplina impugnata con una nuova regolamentazione non impugnata determina la sopravvenuta carenza di interesse, e quindi l’improcedibilità, quando l’eventuale annullamento dell’atto originario non potrebbe procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
  • Una censura fondata su una disciplina non più vigente è inammissibile per difetto di interesse, oltre che per genericità, quando il nuovo regime normativo ha sostituito integralmente quello precedente e impone alle strutture interessate l’adeguamento alle nuove disposizioni.
  • Il criterio dell’ISEE per la determinazione della condizione economica dell’utente ai fini dell’accesso ai servizi sociali è coerente con l’art. 25 della legge n. 328/2000.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieAutorizzazione paesaggisticaLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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