Sentenza del 06/03/2015 n. 2292 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Processo tributario - Appello - Mancanza motivi specifici - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2006, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato in euro 19.318,00 il reddito derivante dalla sua partecipazione societaria, sulla base di maggiori ricavi accertati nei confronti della società mediante gli studi di settore. In primo grado aveva contestato, tra l'altro, la mancata notificazione dei documenti richiamati nell'avviso e l'illegittimità dell'accertamento fondato sugli studi di settore senza ulteriori elementi probatori. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente proponeva appello riproponendo sostanzialmente le medesime eccezioni già formulate in primo grado e chiedendo genericamente la riforma della sentenza, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della decisione impugnata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, poiché privo di motivi specifici di impugnazione. L'appello deve indicare le censure rivolte alla sentenza di primo grado e spiegare le ragioni di fatto e di diritto per cui essa dovrebbe essere riformata; non è sufficiente ripetere le difese già svolte nel ricorso originario o formulare una generica richiesta di annullamento. La decisione di primo grado è quindi rimasta ferma. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti e non sono state liquidate spese.
Norme richiamate
Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992
Il ricorso in appello deve contenere [...] l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione.
La disposizione impone che l'appello individui con chiarezza le parti della sentenza contestate e contrapponga alle argomentazioni del primo giudice specifiche ragioni di fatto e di diritto. La mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi comporta l'inammissibilità dell'appello.
Art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973
È stato indicato come fondamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente per il reddito derivante dalla partecipazione societaria.
È richiamato quale riferimento generale per il requisito della specificità dei motivi di appello: l'impugnazione deve consentire di individuare le parti della decisione contestate e le ragioni della richiesta di riforma.
È richiamato, insieme all'art. 342 c.p.c., per confermare che il giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi specifici con cui vengono criticate le argomentazioni della decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello non costituisce un nuovo giudizio completo, ma una revisione della sentenza di primo grado: occorre contestare le motivazioni e le statuizioni del primo giudice.
- La semplice riproposizione delle eccezioni formulate in primo grado o una generica richiesta di riforma non soddisfa il requisito dei motivi specifici e può comportare l'inammissibilità dell'appello.
- I motivi devono indicare quali punti della sentenza vengono impugnati e spiegare concretamente perché le relative conclusioni siano errate in fatto o in diritto.
- Non sono necessari formalismi rigidi: anche motivi collocati nella parte espositiva dell'atto possono essere validi, purché siano chiari, univoci e riconducibili alla critica della sentenza impugnata.
- Se il giudice di primo grado ha esaminato e motivato una questione, l'appellante deve confutare espressamente quella motivazione; il mero rinvio agli atti difensivi precedenti normalmente non è sufficiente.
- Per evitare l'inammissibilità, l'atto di appello dovrebbe essere strutturato per singoli capi della sentenza, riportando la motivazione contestata e la specifica critica, con la richiesta finale di riforma conseguente.
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