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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31377/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato il 2 agosto 2018. La società contribuente ha proposto ricorso il 2 gennaio 2019; nei giudizi di merito l'appello è stato respinto e il ricorso introduttivo dichiarato inammissibile per tardività. In cassazione la contribuente ha dedotto due censure: violazione degli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218/1997, sostenendo che dovesse operare la sospensione del termine per impugnare in ragione della presentazione di un'istanza di accertamento con adesione; omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella presentazione di tale istanza. La resistente ha replicato che non vi era stata alcuna istanza di accertamento con adesione, ma soltanto una richiesta di annullamento in autotutela, con conseguente correttezza della declaratoria di tardività.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, osservando che tra la notifica dell'avviso (2 agosto 2018) e la proposizione del ricorso (2 gennaio 2019) era decorso il termine di impugnazione previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. Ha rilevato che il documento presentato il 20 agosto 2018 era soltanto una richiesta di annullamento in autotutela e non un'istanza di accertamento con adesione; le due iniziative sono diverse sia sul piano concettuale sia su quello normativo, poiché la prima mira all'eliminazione totale della pretesa fiscale, mentre la seconda presuppone un accordo sul contenuto della pretesa e il pagamento di quanto concordato. Di conseguenza, non era applicabile la sospensione dei termini prevista dagli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218/1997. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È invocato come parametro del motivo per violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha escluso la decisività della doglianza perché il fatto allegato non integrava un'istanza di accertamento con adesione.

  • art. 6 d.lgs. n. 218 del 1997

    La sospensione dei termini prevista dalla norma non si applica quando il contribuente abbia presentato una semplice istanza di autotutela e non una domanda di accertamento con adesione.

  • art. 12 d.lgs. n. 218 del 1997

    Come per l'art. 6, la disciplina della sospensione dei termini è ritenuta inapplicabile al caso esaminato, per difetto dell'istanza di adesione.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    È il termine per proporre ricorso avverso l'atto impositivo; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto tardivo rispetto alla notifica dell'avviso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La sospensione del termine per impugnare un atto tributario prevista dalla disciplina dell'accertamento con adesione opera solo se il contribuente abbia effettivamente presentato un'istanza riconducibile a tale procedura; non è sufficiente una domanda di annullamento in autotutela.
  • La qualificazione giuridica dell'istanza presentata dal contribuente deve essere compiuta in base al suo contenuto effettivo e alle finalità perseguite, distinguendo nettamente tra accertamento con adesione e autotutela.
  • Ai fini della tempestività del ricorso tributario, il giudice deve verificare il decorso del termine ordinario di impugnazione e l'eventuale esistenza di cause legali di sospensione; in assenza di un'istanza idonea, il ricorso tardivo è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo non può essere accolto quando il fatto allegato, per come risulta dagli atti, non abbia il contenuto giuridico necessario per incidere sulla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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