Sentenza n. 13287/2026 - Roma, Sezione 4
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, ha chiesto l'ammissione al circuito nazionale di accoglienza al momento della domanda di riconoscimento della protezione internazionale. Le amministrazioni intimate sono rimaste inerti, senza adottare un provvedimento espresso entro il termine di legge. È stata dedotta l'illegittimità del silenzio per violazione degli obblighi di accoglienza gravanti sull'Amministrazione ai sensi del d.lgs. n. 142/2015, del generale obbligo di conclusione del procedimento previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, nonché dei principi di legalità e buon andamento. Il giudice ha inoltre esaminato e disatteso le difese amministrative fondate sulla temporanea indisponibilità di posti, sull'inserimento in lista d'attesa e sull'asserita mancanza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio serbato sull'istanza di accoglienza. Ha ordinato all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha chiarito che l'obbligo di assicurare l'accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere compresso per carenze organizzative o indisponibilità di posti; la lista d'attesa è un atto meramente interlocutorio e non soddisfa l'obbligo di legge; le esigenze organizzative possono incidere soltanto sulle modalità dell'accoglienza. Ha inoltre escluso che la particolare vulnerabilità prevista dall'art. 17 d.lgs. n. 142/2015 costituisca un presupposto generale per l'accesso alle misure ordinarie di accoglienza, essendo richiesta per le specifiche misure destinate alle persone vulnerabili. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora un Commissario ad acta, individuato nel responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, con facoltà di delega formale a un funzionario, da attivare previa istanza dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato. Le spese di lite sono state compensate; il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione di euro 991,90 oltre accessori.
Norme richiamate
Disciplina gli obblighi dell'Amministrazione in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; l'accesso alle misure ordinarie di accoglienza non è subordinato alla prova di una particolare vulnerabilità.
art. 2, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
Impone all'Amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito dalla legge.
Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
Le condizioni di vulnerabilità sono rilevanti per l'accesso alle particolari misure destinate alle persone portatrici di esigenze specifiche, non costituiscono un requisito generale per l'accesso all'accoglienza ordinaria.
art. 97 Cost.
Il silenzio dell'Amministrazione, a fronte dell'obbligo di provvedere sull'istanza di accoglienza, contrasta anche con il canone del buon andamento.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.
Il giudice, accertata l'illegittimità del silenzio, ordina all'Amministrazione di provvedere entro un termine e può predisporre misure per il caso di ulteriore inerzia, tra cui la nomina di un commissario ad acta.
direttiva 2013/33/UE
L'obbligo di assicurare misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere negato per ragioni meramente organizzative o per carenza di posti.
Massime di principio
- L'Amministrazione competente deve pronunciarsi espressamente, entro il termine di legge, sull'istanza di ammissione alle misure di accoglienza presentata da un richiedente protezione internazionale.
- Una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge, l'accoglienza del richiedente protezione internazionale deve essere disposta in una delle strutture previste dal d.lgs. n. 142/2015; l'obbligo ha carattere immediato.
- La temporanea indisponibilità di posti o altre difficoltà organizzative non possono giustificare il diniego o la mancata attivazione dell'accoglienza; tali esigenze possono incidere soltanto sulle modalità concrete di erogazione.
- L'inserimento del richiedente in una lista d'attesa costituisce un atto interlocutorio e non equivale all'adozione del provvedimento espresso imposto dalla legge.
- La particolare vulnerabilità richiesta dall'art. 17 d.lgs. n. 142/2015 è presupposto per le misure specifiche destinate alle persone portatrici di esigenze particolari, ma non costituisce requisito generale per l'accesso alle misure ordinarie di accoglienza.
- Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice può fissare un termine per provvedere e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia, subordinandone l'intervento all'istanza dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1608/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1609/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1612/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1613/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1614/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 113/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →