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Sentenza

Sentenza n. 758/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento a) della nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui il Responsabile dell’Area Tecnica - Assetto ed Utilizzazione del Territorio - del Comune di Agropoli ha denegato l’accertamento di compatibilità richiesto dalla ricorrente ai sensi degli artt. 36 bis DPR -OMISSIS- e 167 d. lgs. n. 42/20024 con istanza prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-; b) del provvedimento prot. MIC/MIC_SABAP SA_-OMISSIS-/-OMISSIS-|0000-OMISSIS--P, con cui la Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno e Avellino ha espresso parere contrario all’accertamento di compatibilità richiesto; c) di ogni altro atto presupposto, successivo e comunque connesso, lesivo degli interessi del ricorrente ed in particolare della nota prot. n. -OMISSIS--P del -OMISSIS-, con la quale la Soprintendenza ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dalla società-OMISSIS-, nonché per l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sulla istanza prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 bis DPR -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202500818

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di accertamento di compatibilità paesaggistica e presupposto parere contrario della Soprintendenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La società, proprietaria di un immobile interessato da plurimi interventi edilizi e da opere realizzate in difformità dai titoli abilitativi e dalle autorizzazioni paesaggistiche, ha impugnato il diniego del Comune di Agropoli relativo all’istanza presentata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, nonché il parere contrario della Soprintendenza. Sono stati dedotti cinque motivi: formazione del silenzio-assenso sull’istanza; tardività del parere della Soprintendenza, con conseguente formazione del silenzio-assenso o, in subordine, perdita della sua efficacia vincolante; illegittimità del contenuto del parere, anche per erronea affermazione circa l’inefficacia dei titoli edilizi e per la ritenuta necessità di autorizzazione paesaggistica; carenza di una valutazione concreta del disvalore paesaggistico; illegittimità derivata del diniego comunale, fondato esclusivamente sul parere soprintendentizio. La Soprintendenza aveva ricevuto la pratica il 23 luglio 2024, richiesto integrazioni il 10 ottobre 2024 e ricevuto il riscontro il 26 novembre 2024; il parere negativo era stato adottato il 7 marzo 2025, oltre il termine di novanta giorni, computato al netto della sospensione per le integrazioni. Il Collegio ha esaminato prioritariamente il motivo sulla tardività, secondo la ragione più liquida.

La decisione

Il ricorso è stato accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi. Il TAR ha rilevato che, dalla ricezione della pratica da parte della Soprintendenza al parere, erano trascorsi più di novanta giorni: la richiesta di integrazioni, formulata all’ottantasettesimo giorno, produceva soltanto un effetto sospensivo e non interruttivo del termine; dopo il riscontro della società residuavano soltanto tre giorni, sicché il termine era scaduto il 29 novembre 2024. La tardività non comportava la formazione di un assenso tacito della Soprintendenza, ma la decadenza dal potere di rendere un parere vincolante. L’organo statale poteva comunque intervenire con un contributo partecipativo non obbligatorio e non vincolante. Il Comune, quale amministrazione competente all’adozione del provvedimento finale, avrebbe dovuto valutare autonomamente e motivatamente il parere tardivo, senza recepirlo acriticamente ritenendolo ancora vincolante. Sono stati annullati il diniego comunale e il presupposto parere nei sensi precisati in motivazione, con condanna solidale delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001

    La disposizione è richiamata quale base dell’istanza di accertamento della conformità delle difformità edilizie; il TAR non ha esaminato la concreta sussumibilità delle opere nel relativo ambito applicativo, avendo deciso sulla tardività del parere soprintendentizio.

  • art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004

    Il termine di novanta giorni per il parere della Soprintendenza è perentorio; il suo inutile decorso determina la decadenza dallo specifico potere vincolante, non la formazione di un assenso tacito.

  • art. 17-bis l. n. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla formazione del silenzio-assenso, ma il TAR ha escluso che la tardività del parere soprintendentizio producesse un assenso tacito.

  • art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990

    Le cause di sospensione o interruzione dei termini procedimentali sono tipiche e di stretta interpretazione; la richiesta di integrazioni determina una sospensione, non un’interruzione, del termine per provvedere.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il Comune, una volta venuta meno la vincolatività del parere tardivo, deve motivare autonomamente la valutazione posta a fondamento dell’atto finale.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato tra i parametri di legittimità dedotti dalla ricorrente, in rapporto ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

Massime di principio

  • Il termine di novanta giorni previsto per il parere vincolante della Soprintendenza nell’ambito dell’accertamento di compatibilità paesaggistica è perentorio; il suo inutile decorso fa decadere l’organo statale dal potere di vincolare l’amministrazione procedente, senza determinare la formazione di un assenso tacito.
  • La richiesta di integrazioni documentali della Soprintendenza produce, in via ordinaria, un effetto meramente sospensivo del termine per l’espressione del parere e non un effetto interruttivo; il termine riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti per il periodo residuo.
  • Le cause di sospensione o interruzione dei termini procedimentali sono tipiche e devono essere interpretate restrittivamente; non è possibile mantenere indefinitamente aperto il procedimento mediante richieste documentali o esigenze istruttorie non riconducibili al paradigma normativo.
  • Il parere soprintendentizio reso tardivamente conserva valore di contributo partecipativo, ma perde il carattere obbligatorio e vincolante; l’amministrazione competente al provvedimento finale deve valutarlo autonomamente e motivatamente e non può recepirlo acriticamente come parere vincolante.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di motivazioneAutotutela decisoria

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