Cassazione Penale, Sentenza n. 51689/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo: i fatti nascevano da una verifica fiscale sulla societa Metal System Impianti Integrati S.r.l. (sede fittizia) che avrebbe utilizzato manodopera tramite distacchi non formalizzati, mentre le società distaccanti (tra cui D.M. Impianti s.r.l.) non avrebbero versato contributi previdenziali. Ritrivi, indicato come legale rappresentante di D.M. Impianti fino al 13/7/2018, non aveva esibito documentazione contabile durante l'ispezione e aveva trasmesso con grande ritardo alcune presunte scritture di distacco. Nel ricorso per cassazione Ritrivi deduceva: assenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato di truffa e del concorso di persone (art. 110 c.p.), e vizio di motivazione per mancanza di riferimenti alle argomentazioni poste a fondamento della richiesta di riesame; contestava inoltre la sproporzione tra somme sequestrate e debito a suo dire di circa 10.000 euro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso proponesse questioni non consentite in questa sede (la cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammessa solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali) e che tali vizi non sussistessero. La Corte ha confermato la ricostruzione del Tribunale del riesame: mancavano accordi formali di distacco, non era provato l'interesse concreto e temporaneo del distaccante, non erano fornite giustificazioni tecniche/organizzative per distacchi oltre 50 km né il consenso dei lavoratori; la tardiva produzione documentale non è bastata a escludere il fumus commissi delicti relativo al reato di truffa aggravata (artt. 81, 110, 640 comma 2 n. 1 c.p.) finalizzata al risparmio contributivo a danno dell'Erario. La Corte ha inoltre richiamato la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, applicando il principio della solidarietà tra concorrenti nel profitto illecito, e ha respinto la doglianza sulla sproporzione. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; indicazione formale delle modalita' procedurali seguite nel rito
art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003
Definizione giuridica del distacco di personale: il datore che pone temporaneamente lavoratori a disposizione di altro soggetto; richiede interesse concreto, specifico e temporaneo del distaccante
art. 3 comma 6 D.Lgs. n. 276/2003
art. 3 comma 6 del D.Lgs. n. 276/2003
Stabilisce che il lavoratore distaccato rimane dipendente del distaccante, il quale resta obbligato verso il lavoratore e gli enti previdenziali e assistenziali
art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen.
art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen.
Configurazione della truffa aggravata quando la condotta procura un ingiusto profitto a danno di enti previdenziali o dell'Erario; la Corte ha ritenuto compatibile la finalità elusiva contributiva con tale fattispecie
Norma sul concorso di persone nel reato; il Tribunale e la Corte hanno ritenuto possibile il concorso e il 'medesimo disegno criminoso' sulla base degli elementi indiziari raccolti
artt. 640 quater e 322 ter cod. pen.
artt. 640 quater e 322 ter cod. pen.
Norme richiamate in relazione agli effetti sanzionatori e alla confisca del profitto del reato, giustificando il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente
Prevede la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilita' del ricorso; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria di euro 3.000
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze su sequestro preventivo e' ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali: questioni meramente probatorie o di valutazione degli indizi sono inammissibili
- Nelle contestazioni relative al distacco di personale e alla presunta fittizia interposizione, il giudice valuta la presenza di accordi scritti, l'interesse concreto e temporaneo del distaccante, il consenso dei lavoratori e, per distacchi oltre 50 km, le ragioni tecniche, produttive e organizzative
- La tardiva produzione di documentazione contabile o di distacco (ad es. invio dopo molti mesi) indebolisce la tesi difensiva e puo' non essere sufficiente a escludere il fumus del reato
- La finalita' elusiva del pagamento dei contributi puo' integrare la truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 comma 2 n. 1 c.p. se emerge un preordinato disegno volto a procurare un ingiusto profitto a danno dell'Erario
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente puo' colpire ciascuno dei concorrenti per l'intera entita' del profitto illecito in applicazione del principio solidaristico, salvo che cio' determini duplicazioni rispetto al totale accertato
- Chi intende impugnare provvedimenti cautelari deve focalizzarsi su profili di diritto e di motivazione radicale; difese basate su riconsiderazioni fattuali o valutazioni alternative degli indizi rischiano l'inammissibilita'
- Ricorrenti che propongono ricorso manifestamente infondato o non ammissibile possono essere condannati al pagamento delle spese e a sanzioni a favore della Cassa delle ammende
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