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Sentenza

Sentenza n. 4235/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. -OMISSIS-, notificato il 25.06.2025, con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente di trasferimento ex art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1.10.2025: - del Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, recante la data del 9.09.2025, notificato il 10.09.2025, con il quale è stata respinta l’istanza di trasferimento del ricorrente a seguito di riesame, nonché di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso, consequenziale e comunque collegato ai provvedimenti ivi impugnati.

Giustizia amministrativa202502440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992, dapprima disposto con decreto notificato il 25 giugno 2025 e poi confermato, dopo il riesame, con decreto del 9 settembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (agente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

L’agente, in servizio presso una Questura diversa da quella richiesta, aveva domandato l’8 gennaio 2025 il trasferimento per assistere la madre, riconosciuta portatrice di handicap con connotazione di gravità e non autosufficiente. Il primo diniego valorizzava la presenza di altri familiari in loco; il provvedimento adottato dopo il riesame, ordinato in sede cautelare per la carenza di motivazione, richiamava il carico di lavoro e le esigenze di ordine e sicurezza pubblica della Questura di Milano, la dotazione organica commisurata alle esigenze operative e il minor carico della sede di destinazione, oltre alla mancata possibilità di sostituire il dipendente. Con il ricorso introduttivo il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, mancato bilanciamento degli interessi e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; lamentava inoltre difetto di motivazione e violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 e dei doveri di correttezza e buona fede. Con i motivi aggiunti contestava il nuovo diniego per violazione dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, erroneità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà, mancato bilanciamento e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Il ricorrente precisava che era figlio unico, che il padre era invalido al 55% e che gli altri congiunti erano gravati da proprie esigenze di cura e familiari.

La decisione

Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto il nuovo provvedimento in esito al riesame. Sono accolti i motivi aggiunti e annullato il decreto del 9 settembre 2025. Il TAR ritiene che il beneficio previsto dall’art. 33, comma 5, l. 104/1992 possa essere negato solo quando il trasferimento sia oggettivamente impossibile o comporti criticità concrete e specificamente individuate per l’amministrazione, ferma la verifica dell’effettiva necessità assistenziale e della non strumentalità della richiesta. Il decreto impugnato si limita invece a richiami generici alla complessità della sede, agli impegni istituzionali e al carico di lavoro, senza indicare l’essenzialità o non fungibilità delle mansioni del richiedente, la situazione concreta delle dotazioni organiche delle sedi di provenienza e destinazione, le eventuali posizioni scoperte, la compatibilità dell’impiego nella sede richiesta o gli effetti negativi del trasferimento, anche temporaneo. Inoltre, la presenza di altri familiari non esclude automaticamente il bisogno assistenziale: l’amministrazione doveva valutarne concretamente le condizioni, inclusa l’invalidità del padre e gli oneri familiari e assistenziali degli altri congiunti. Il Ministero dovrà riesaminare nuovamente l’istanza attenendosi ai criteri indicati e ai limiti conformativi derivanti dall’annullamento. Spese compensate per la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    Ciò significa che l’amministrazione può rifiutare il beneficio previsto dall’istituto in esame, stante la delicatezza degli interessi alla cui tutela è preposto, soltanto laddove non sia possibile disporre il trasferimento richiesto in termini oggettivi e con riferimento alla concreta dotazione di personale di cui la stessa dispone, salva, in ogni caso, la verifica dell’effettiva necessità assistenziale e non strumentalità della richiesta.

    Il trasferimento per assistenza al familiare con disabilità può essere negato soltanto per un’impossibilità oggettiva, riferita alla concreta disponibilità di personale e alle esigenze organizzative effettive; resta necessario verificare la reale necessità assistenziale e l’assenza di strumentalità.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il ricorrente deduceva inoltre difetto di motivazione e violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 e dei doveri di correttezza e buona fede.

    Il testo menziona la disposizione tra le censure del ricorrente, ma non ne sviluppa né applica una specifica interpretazione; la norma non fonda la ratio decidendi.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Con ordinanza n. -OMISSIS- l’istanza cautelare è stata accolta ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.

    La disposizione è richiamata per la fissazione sollecita dell’udienza di merito dopo la decisione sull’istanza cautelare; non costituisce una ragione decisoria della sentenza di merito.

Massime di principio

  • La domanda di trasferimento prevista dall’art. 33, comma 5, l. 104/1992 può essere respinta solo sulla base di criticità effettive, specifiche e oggettivamente riferite alla concreta organizzazione e dotazione di personale dell’amministrazione; richiami generici al carico di lavoro, alla complessità della sede o a esigenze di servizio stereotipate non sono sufficienti.
  • Il diniego del trasferimento per assistenza a una persona con disabilità richiede una motivazione rafforzata che confronti le esigenze assistenziali con quelle di servizio, consideri la situazione della sede di provenienza e di quella richiesta, la concreta fungibilità delle mansioni, le dotazioni organiche e gli eventuali effetti del trasferimento sulla funzionalità degli uffici.
  • La presenza di altri familiari non esclude automaticamente il diritto al beneficio: l’amministrazione deve valutarne concretamente la possibilità di prestare assistenza e le condizioni personali e familiari, verificando al contempo l’effettiva necessità assistenziale e la non strumentalità della richiesta.
  • Quando l’atto adottato in riesame è impugnato con motivi aggiunti e sostituisce quello originariamente contestato, il ricorso introduttivo può divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre la legittimità del nuovo atto è valutata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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