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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16226/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento tecnico preventivo richiesto dalla proprietaria di un fondo che assumeva di subire pregiudizio dai lavori eseguiti sul fondo della vicina: cumuli di terra sul lato a valle, realizzazione di una strada e di una massicciata sul lato a monte, collocazione di una tubazione sotto il rilevato e conseguente alterazione dello scolo delle acque meteoriche, con impedimento della coltivazione del proprio terreno. In primo grado era stata accolta la domanda di ripristino dei luoghi per violazione dell'art. 913 c.c., mentre era stata rigettata la domanda risarcitoria. In appello la decisione era stata riformata in favore della convenuta, con rigetto anche dell'appello incidentale. Nel ricorso per cassazione la proprietaria soccombente ha articolato otto motivi: (1) violazione dell'art. 866 c.c. e mancata considerazione delle norme del PAI e dei vincoli idrogeologici, sostenendo che le opere avrebbero violato anche discipline poste a tutela di interessi pubblici; (2) omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte valutato che le opere costituivano una barriera al deflusso delle acque piovane nonostante la tubazione; (3) violazione degli artt. 913 e 2697 c.c., assumendo che spettasse alla controparte provare l'idoneità della tubazione a non aggravare lo scolo; (4) omesso esame del fatto che la mancata prova dei ristagni d'acqua non escludeva la modifica dello stato dei luoghi; (5) omesso esame del fatto che l'aggravamento della servitù derivasse sia da opere a monte sia da opere a valle; (6) omesso esame del fatto che le tubazioni poste a monte e a valle non fossero efficienti nel favorire il deflusso; (7) violazione degli artt. 116, 195 e 196 c.p.c., censurando la valutazione delle consulenze tecniche e la ritenuta efficienza delle tubazioni; (8) violazione dell'art. 2043 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il rigetto del risarcimento si fondasse su presupposti di fatto errati e diversi da quelli emergenti dalla CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente evocando violazioni di legge o vizi motivazionali, mirassero in realtà a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello, la quale aveva escluso che le opere della resistente avessero alterato il deflusso naturale delle acque o aggravato la servitù passiva. La Suprema Corte ha osservato che il giudice di merito aveva esaminato le consulenze tecniche d'ufficio e fornito una motivazione sufficiente e non apparente, sicché le censure non integravano i presupposti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. e tendevano impropriamente a ottenere un terzo grado di merito. Le spese sono state compensate per la complessità e la divergenza delle decisioni di merito. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso ex articolo 702 bis c.p.c.

    utilizzato come rito introduttivo della domanda davanti al tribunale.

  • art. 913 c.c.

    violando l'articolo 913, commi primo e secondo, c.c.

    norma posta a presidio dello scolo delle acque tra fondi, invocata per sostenere l'aggravamento della servitù e il ripristino dei luoghi.

  • art. 866 c.c.

    violazione e falsa applicazione dell'articolo 866 c.c.

    invocato dalla ricorrente per ricondurre i vincoli del PAI ai vincoli per scopi idrogeologici; la Corte non accoglie la censura perché il motivo si traduce in critica fattuale.

  • art. 2697 c.c.

    violazione e falsa applicazione degli articoli 913 e 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente fattuale e quindi inammissibile.

  • art. 2043 c.c.

    violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c.

    richiamato a sostegno della domanda risarcitoria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché costruita su una contestazione fattuale dell'accertamento di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.

    parametro processuale evocato per dedurre violazioni di legge; la Corte ha ritenuto che, nella sostanza, i motivi mirassero a una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c.

    menzionato dalla Corte come eventuale corretta qualificazione della doglianza sulla motivazione, ma non decisivo poiché la motivazione impugnata era ritenuta sufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito quando il fatto è stato esaminato dal giudice di appello.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    ex articolo 360 bis, n.1 c.p.c.

    richiamato per affermare l'inammissibilità di censure che non superano il minimo costituzionale della motivazione e si pongono in contrasto con orientamenti consolidati.

  • art. 116 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli articoli 116, 195 e 196 c.p.c.

    evocato in modo non concretizzato; la Corte rileva che il richiamo non è specificamente spiegato e la doglianza resta fattuale.

  • art. 195 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli articoli 116, 195 e 196 c.p.c.

    richiamato in relazione alla consulenza tecnica, ma senza una censura giuridica autonoma e specifica.

  • art. 196 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli articoli 116, 195 e 196 c.p.c.

    richiamato insieme agli altri articoli sulle prove tecniche, senza rilievo autonomo nella decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13

    richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto dalla parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame di fatto in una richiesta di nuova valutazione del merito: se la censura mira a ribaltare l'accertamento fattuale del giudice di appello, essa è inammissibile.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso, sia stato effettivamente omesso dal giudice di merito; non è ammissibile quando il fatto sia stato esaminato e il ricorrente contesti soltanto la conclusione raggiunta.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo se manchi il minimo costituzionale o sia meramente apparente; una motivazione sintetica ma comprensibile e riferita ai punti controversi è sufficiente a escludere il vizio.
  • L'evocazione di norme sul riparto dell'onere probatorio non è sufficiente, da sola, a rendere ammissibile il ricorso se la censura, nella sostanza, mira a rimettere in discussione la valutazione delle risultanze istruttorie e tecniche.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su consulenze tecniche e ne discute espressamente gli esiti, il ricorrente non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura della CTU per ottenere una riedizione del giudizio di fatto.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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