Cassazione Civile, Ordinanza n. 03394/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo del compenso relativo a un incarico di servizio tecnico consistente nella costituzione della banca dati del catasto stradale provinciale e nello studio dei livelli di immissione acustica prodotti dalla rete stradale. L'ente pubblico aveva proposto opposizione, eccependo l'inadempimento della società: secondo la difesa dell'ingiunta, il software non era stato fornito nei tre formati previsti dal capitolato e risultava inoltre non adempiuta l'obbligazione relativa allo studio sull'inquinamento acustico. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo legittima l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, escludendo anche la sospensione del giudizio per pretesa pregiudizialità di altra causa pendente davanti al Tribunale di Trieste relativa alla riduzione del prezzo. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato sette motivi: omessa pronuncia e violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione necessaria; violazione delle norme su motivazione, prova e presunzioni per non avere la Corte valutato complessivamente gli elementi istruttori favorevoli; motivazione apparente e violazione del principio dispositivo; violazione dell'art. 1460 c.c. per mancata verifica di corrispettività, proporzionalità e gravità degli inadempimenti; omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per non avere considerato taluni atti di collaudo e la presenza dei dati/studio presso la committente; violazione dell'art. 345 c.p.c. e del diritto di difesa per il rigetto delle prove orali richieste. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte sull'omessa pronuncia e corretto il diniego di sospensione, perché tra le cause non vi era un nesso di pregiudizialità tecnico-giuridica; ha dichiarato inammissibili i motivi che miravano a un nuovo esame del merito e delle prove; ha ritenuto infondati o inammissibili gli ulteriori motivi, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente sulla non decisività delle prove richieste e sulla legittimità dell'eccezione di inadempimento. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia, ha ritenuto corretta la mancata sospensione ex art. 295 c.p.c. per assenza di pregiudizialità tecnico-giuridica tra i giudizi, e ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi che tendevano a una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti già operata dai giudici di merito. È stata confermata la legittimità dell'eccezione di inadempimento opposta dall'ente pubblico in relazione alla mancata prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ove dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'eccezione di inadempimento è legittima quando, alla luce del patrimonio probatorio, risulti l'inadempimento della controparte; la valutazione di corrispettività, proporzionalità e gravità degli inadempimenti appartiene al giudice di merito.
La sospensione necessaria presuppone un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra le cause, non un mero nesso logico; la finalità è evitare il conflitto tra giudicati.
La censura per omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata abbia effettivamente esaminato e respinto il motivo di appello dedotto.
Non può essere utilizzato per ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio già apprezzato dal giudice di merito.
Il vizio di motivazione apparente ricorre solo se manchi l'indicazione degli elementi posti a base del convincimento o la loro disamina logica e giuridica.
Richiamato in relazione alla valutazione delle presunzioni, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a sollecitare un riesame del merito.
Come per l'art. 2727 c.c., la doglianza sulle presunzioni è stata dichiarata inammissibile perché investe apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
Il divieto di nuovi mezzi di prova in appello è stato richiamato nel contesto della doglianza sulle prove orali, ma la censura è stata ritenuta in parte infondata e in parte inammissibile.
Richiamato insieme all'art. 345 c.p.c. nella doglianza sulle prove, senza che ne sia derivato un diverso esito decisorio.
Richiamato insieme all'art. 345 c.p.c. nella doglianza sulle prove, senza autonoma rilevanza decisoria nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dichiarato il presupposto per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto, a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. richiede una pregiudizialità tecnico-giuridica tra le cause, non essendo sufficiente una semplice connessione logica o l'analogia dei temi trattati.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura dei fatti, poiché il controllo della Cassazione riguarda la coerenza logico-giuridica della motivazione e non il merito della controversia.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. va valutata in concreto dal giudice di merito, sotto il profilo della corrispettività e proporzionalità delle rispettive condotte, e tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta il controllo sull'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
- La censura del rigetto delle istanze istruttorie è inammissibile quando, sotto la veste di violazione di legge o di omesso esame, miri in realtà a ottenere un riesame della superfluità o decisività della prova già compiuto dal giudice di merito.
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