Cassazione Civile, Ordinanza n. 24404/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare nella quale aveva insinuato un credito chirografario. La Corte d'appello aveva rigettato la sua domanda ritenendo, da un lato, che per la società non rilevasse il disagio psichico dei soci o amministratori, essendo la società soggetto distinto dalle persone fisiche che la rappresentano; dall'altro, aveva valorizzato il mutamento dei rappresentanti dell'ente e, inoltre, la rilevante consistenza del capitale sociale rispetto all'esiguo credito insinuato. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto tre censure: 1) violazione delle norme sull'equa riparazione e delle disposizioni sulla capacità processuale e rappresentanza, sostenendo che la giurisprudenza più recente consente il riconoscimento del danno non patrimoniale anche alle persone giuridiche, tramite il turbamento delle persone preposte alla gestione, e che l'avvicendamento nella carica non esclude il pregiudizio; 2) violazione della L. n. 89/2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. g), per avere negato l'indennizzo in ragione della consistenza patrimoniale dell'ente e dell'entità del credito insinuato; 3) violazione dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), per motivazione apparente e arbitraria, avendo la Corte d'appello affermato che già in corso di procedura era evidente l'assenza di una seria aspettativa di soddisfazione dei crediti chirografari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, in tema di equa riparazione, per le persone giuridiche il danno non patrimoniale è normalmente ravvisabile quale conseguenza della lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, mediante i disagi e i turbamenti delle persone preposte alla gestione dell'ente o dei suoi membri. Ha quindi affermato che tale principio rende superflua la prova concreta e puntuale della sofferenza dei singoli soggetti e rende irrilevante l'avvicendamento nella carica di amministratore, sicché la motivazione della Corte d'appello era erronea sul punto. L'accoglimento del primo motivo ha comportato l'assorbimento degli altri due. Il decreto impugnato è stato cassato e la causa rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, L. 24 marzo 2001, n. 89
la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo può dar luogo a equa riparazione anche in favore di una persona giuridica, mediante il danno non patrimoniale normalmente conseguente ai turbamenti delle persone preposte alla gestione dell'ente o dei suoi membri
richiamato dal ricorrente in relazione alla capacità e rappresentanza processuale dell'ente
richiamato dal ricorrente in relazione alla rappresentanza processuale dell'ente
richiamato dal ricorrente in relazione alla rappresentanza processuale dell'ente
richiamato dal ricorrente quale norma di rinvio per la liquidazione del danno
richiamato dal ricorrente come base del danno non patrimoniale
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa e di accesso alla tutela
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del giusto processo e della sua ragionevole durata
art. 6, paragrafo 1, CEDU
la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo costituisce il presupposto del danno non patrimoniale anche per gli enti
art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 24 marzo 2001, n. 89
dedotto come norma erroneamente applicata dalla Corte d'appello per negare l'indennizzo in base alla consistenza patrimoniale dell'ente e all'esiguità del credito
art. 6 CEDU
richiamato in relazione alla tutela del termine ragionevole del processo
art. 13 CEDU
richiamato in relazione al diritto a un ricorso effettivo in materia di equa riparazione
art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. 24 marzo 2001, n. 89
dedotto come parametro violato per motivazione apparente/arbitraria sulla mancanza di aspettative di soddisfazione del credito
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, anche una persona giuridica può essere titolare di un danno non patrimoniale, normalmente desumibile dalla lesione del diritto alla ragionevole durata e dai turbamenti che essa provoca agli organi o ai membri dell'ente.
- Per il riconoscimento dell'indennizzo a favore di un ente non è necessaria la prova specifica e puntuale della sofferenza psicologica dei singoli amministratori o preposti, quando il pregiudizio sia conseguenza normale della protrazione irragionevole del processo.
- L'avvicendamento nella carica di rappresentante legale della persona giuridica non è, di per sé, idoneo a escludere il danno non patrimoniale da equa riparazione.
- Una motivazione che neghi l'equa riparazione valorizzando solo la consistenza patrimoniale dell'ente o l'esiguità del credito azionato non può superare il principio, se centrale, secondo cui il pregiudizio da durata irragionevole è configurabile anche per le persone giuridiche.
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