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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22648/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale relativo a un immobile urbano sito in Ferrara. Con un primo atto l'Ufficio aveva rettificato il classamento dell'immobile, negandone la natura collabente e attribuendogli una categoria ordinaria con relativa rendita; il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che l'unità immobiliare fosse in condizioni tali da dover essere iscritta in categoria F/2, con rendita nulla. La Commissione regionale, decidendo in rinvio, aveva accolto il ricorso del contribuente valorizzando una perizia di parte e fotografie che descrivevano un grave degrado, con crepe, lesioni strutturali, infissi e impianti non funzionanti e parziale crollo di controsoffitti. L'Agenzia ha proposto due ricorsi per cassazione. Nel primo ha dedotto, da un lato, ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe deciso su un diverso avviso di accertamento, non oggetto del giudizio, e avrebbe quindi travalicato il petitum; dall'altro, ha denunciato violazione delle norme catastali e dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'immobile, pur degradato, non presentasse i requisiti della collabenza, in particolare dissesti statici o assenza di elementi strutturali, e che il giudice avesse fondato la decisione su elementi irrilevanti. Nel secondo ricorso l'Ufficio ha censurato il rigetto della revocazione, sostenendo che l'erroneo richiamo alla diversa categoria catastale fosse un vero errore di fatto revocatorio e non un semplice lapsus calami; inoltre ha contestato il mancato accoglimento della richiesta di compensazione delle spese. La Corte ha esaminato con priorità il ricorso contro la decisione sulla revocazione e poi quello contro la sentenza di merito, rilevando che il giudice regionale aveva comunque correttamente individuato l'atto impugnato e che l'erroneo riferimento alla categoria A/7 anziché A/3 era un errore materiale non decisivo, poiché la ratio della decisione era l'accertamento delle condizioni di collabenza dell'immobile. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla classificazione catastale, osservando che la valutazione del grave degrado e dell'inidoneità a produrre reddito era coerente con i principi in materia di unità collabenti e non era sindacabile in cassazione come mero riesame del merito. Quanto alle spese, ha dichiarato inammissibile la censura, richiamando il potere discrezionale del giudice di merito sulla compensazione.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione e li ha entrambi respinti. Ha ritenuto infondato il ricorso contro il rigetto della revocazione perché l'errore denunciato sull'indicazione della categoria catastale non incideva sulla decisione, che era fondata sul riconoscimento dello stato di collabenza del fabbricato. Ha inoltre rigettato il ricorso principale perché il giudice di merito non aveva pronunciato ultra petita: aveva correttamente individuato l'avviso di accertamento impugnato e valutato la legittimità del classamento contestato. Ha poi escluso la violazione delle norme catastali, ritenendo che la decisione di merito fosse coerente con la nozione di unità collabente, ossia fabbricato così degradato da non poter produrre ordinariamente reddito. La doglianza sulle spese è stata dichiarata inammissibile, poiché la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione nei termini dedotti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    individua i vizi denunciabili in cassazione; le censure dell'Ufficio sono state ricondotte, ma la Corte ha escluso la fondatezza dei motivi e, per le spese, l'ammissibilità del controllo richiesto.

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; nella specie non è stato violato perché il giudice di merito ha deciso sul corretto atto impugnato e l'erroneo riferimento alla diversa categoria catastale è stato reputato un mero errore materiale non decisivo.

  • artt. 61 e ss. d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142

    disciplinano il classamento catastale e i relativi criteri tecnici; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito si sia attenuto alla corretta nozione di unità collabente.

  • art. 3, comma 2, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    richiamato per definire le unità collabenti; la Corte ha affermato che tali unità sono immobili in stato di degrado tale da non produrre reddito.

  • art. 6, comma 1, lett. c), d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    richiamato nel secondo motivo sul classamento; la censura è stata respinta perché la valutazione di collabenza era stata correttamente compiuta in fatto.

  • art. 2697 c.c.

    sul riparto dell'onere della prova; la Corte non ha ravvisato violazioni, poiché il giudice di merito ha valorizzato la perizia e le fotografie ritenendole sufficienti a dimostrare lo stato di degrado.

  • art. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    norma sulla revocazione nel processo tributario; la Corte ha confermato che l'errore denunciato non integrava errore di fatto revocatorio, trattandosi di un lapsus non decisivo.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    disciplina l'errore di fatto revocatorio; nel caso concreto non ricorreva, perché l'errore sull'indicazione della categoria non aveva inciso sulla ratio decidendi.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nella doglianza sull'interesse ad agire; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo che la domanda fosse diretta a contestare il classamento impugnato.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per le spese nel processo tributario; la Corte ha escluso la censura perché la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice.

  • art. 278 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di spese; la Corte ha osservato che il mancato richiamo alla compensazione non è censurabile nei termini proposti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'erronea indicazione di una categoria catastale o di un dato descrittivo può integrare un mero errore materiale se la sentenza rende comunque chiara l'identificazione dell'atto impugnato e la ratio decidendi effettivamente adottata.
  • Non sussiste ultrapetizione quando il giudice di merito, pur incorrendo in un'imprecisione lessicale o narrativa, decide sul medesimo atto e sul medesimo petitum sostanziale devoluto con il ricorso introduttivo.
  • L'errore di fatto revocatorio richiede una svista decisiva su un fatto incontestato e non può essere ravvisato quando il presunto errore non ha inciso sulla sostanza della decisione o sulla sua motivazione fondante.
  • In materia catastale, l'unità collabente è l'immobile il cui stato di degrado è così grave da escluderne l'ordinaria capacità reddituale; la valutazione della ricorrenza di tale stato, se sorretta da elementi istruttori congrui, è apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione come mero riesame del merito.
  • La doglianza sull'insufficienza o inadeguatezza della prova, quando mira a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, non integra di per sé un vizio di legittimità.
  • La compensazione delle spese di lite è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata adozione non è censurabile in cassazione salvo violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieCatastaleContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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