Cassazione Penale, Sentenza n. 23640/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che, in parziale riforma dell'ordinanza del G.I.P., aveva escluso la circostanza aggravante mafiosa ma confermato la misura cautelare non custodiale (obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna) per il pericolo di reiterazione. Il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 273, 274, 275 c.p.p. per mancata riformulazione e motivazione del giudizio cautelare dopo la caduta dell'aggravante mafiosa e per mancata considerazione di misure meno afflittive; 2) violazione degli artt. 274 lett. a), 292 co. 2 lett. d), 301 e 309 c.p.p. per aver rilevato ex novo il pericolo di inquinamento probatorio con formule generiche e per omessa fissazione del termine di efficacia della misura come previsto dall'art. 292 co. 2 lett. d).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione) nonostante l'esclusione dell'aggravante mafiosa, valorizzando la contiguità dell'indagato a circuiti malavitosi e la sua insofferenza alle regole del vivere civile; la motivazione è stata ritenuta logica e non manifestamente illogica nei limiti del sindacato di legittimità. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per mancanza di interesse concreto all'annullamento della misura relativa al pericolo di inquinamento probatorio, stante la natura recessiva di tale esigenza rispetto al pericolo di reiterazione, con la conseguenza che non era necessario fissare un termine separato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa ai delitti contro la persona (reato contestato, con utilità nella contestazione oggetto del procedimento); il giudice ha valutato gli indizi relativi al fatto attribuito all'indagato alla luce di questa fattispecie
Prevede l'aggravante di disponibilità o agevolazione di associazione mafiosa; in sede riesame l'aggravante è stata esclusa ma la Corte ha ritenuto che la caduta dell'aggravante non escluda automaticamente le esigenze cautelari se permangono elementi di pericolosità
Norme che regolano l'applicazione delle misure cautelari personali, i presupposti e i criteri per la valutazione del giudice; il ricorrente ha invocato tali norme per chiedere la riformulazione del giudizio cautelare dopo la perdita dell'aggravante, mentre la Cassazione ha ritenuto che il tribunale abbia adempiuto all'obbligo motivazionale sul mantenimento della misura
Comma che elenca le esigenze cautelari (es. pericolo di fuga, inquinamento, reiterazione); la decisione ha considerato il pericolo di reiterazione come esigenza prevalente
art. 292 co. 2 lett. d) c.p.p.
Prevede l'indicazione del termine di efficacia della misura cautelare quando l'esigenza cautelare lo richiede; la Corte ha ritenuto che, trattandosi di esigenza recessiva rispetto alla principale, non fosse necessario fissare un termine specifico per il pericolo di inquinamento probatorio
Disciplina il controllo e la revisione delle misure cautelari da parte del tribunale del riesame; richiamata nel contesto del sindacato di merito svolto dal giudice di riesame
Norma relativa alla comunicazione e all'esecuzione delle ordinanze; citata tra le disposizioni processuali rilevanti per la vicenda cautelare
Limiti di motivazione e forma nella presentazione dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti della motivazione consentita
Indica i motivi di ricorso in Cassazione attinenti al vizio di motivazione; la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità verifica la congruenza tra motivazione e decisione, non una rivalutazione probatoria
Massime di principio
- L'esclusione di un'aggravante (es. mafiosa) non comporta automaticamente l'annullamento della misura cautelare: il giudice deve valutare nuovamente proporzionalità e adeguatezza ma può confermare la misura se persistono esigenze cautelari adeguatamente motivate
- La motivazione del giudice di merito circa la persistenza delle esigenze cautelari deve essere logicamente coerente e spiegare il nesso fra elementi di fatto e restrizione della libertà; in Cassazione la verifica è limitata alla manifesta illogicità o violazione di norme
- Il pericolo di inquinamento probatorio può essere considerato esigenza recessiva rispetto al pericolo di reiterazione: se quest'ultimo sussiste e giustifica la misura principale, la mancata fissazione di un termine specifico per l'inquinamento è meno rilevante salvo che il ricorrente dimostri un interesse concreto e autonomo
- Per ottenere la modifica o l'attenuazione di una misura dopo la caduta di un'aggravante è efficace mostrare con elementi concreti che la misura non è più proporzionata (ad esempio proponendo misure meno afflittive adeguate) e dimostrare che le esigenze cautelari principali sono venute meno
- In sede di cassazione la parte deve segnalare violazioni di legge o evidenti vizi logici nella motivazione del giudice di merito; semplici diverse valutazioni probatorie o ricostruzioni alternative dei fatti non sono sufficienti per ottenere annullamento
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