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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34809/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta dalla società debitrice, poi definita in sede di rinvio dopo una precedente pronuncia di cassazione. Il tribunale, investito del rinvio, ha accolto l'opposizione e rideterminato in diminuzione il debito residuo; inoltre ha condannato il ricorrente alla restituzione dell'eccedenza rispetto a quanto assegnato nel processo esecutivo, ritenuta pari a una somma determinata. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, deducendo: 1) l'illegittima estensione del thema decidendum del giudizio di rinvio alle restituzioni; 2) la violazione e falsa applicazione delle norme sull'assegnazione e sulla restituzione di somme asseritamente non percepite; 3) l'omessa compensazione delle spese di lite. La Corte ha tuttavia rilevato che il ricorso era privo degli elementi analitici necessari a consentire il controllo delle doglianze: mancavano indicazioni sufficienti sulla causa petendi dell'originaria opposizione, sui dati essenziali degli atti richiamati, sull'entità dei pagamenti rispetto alla pretesa e sul contenuto delle difese svolte nei gradi successivi, soprattutto in relazione alla domanda di restituzione e al giudizio di rinvio. Tali carenze non erano colmabili né tramite accesso diretto agli atti né con atti successivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza e per mancanza degli elementi di riscontro indispensabili a verificare le censure. Le questioni di merito sottese ai motivi sono rimaste impregiudicate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente ed è stato dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 553 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di assegnazione/restituzione di somme nel processo esecutivo; la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 2928 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come disposizione asseritamente violata; la Corte non esamina la doglianza nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile e proposto dopo il 30/01/2013, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere, con grado adeguato di specificità, tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari a consentire il controllo delle censure: in mancanza, è inammissibile.
  • Il difetto di autosufficienza del ricorso non può essere colmato né mediante accesso diretto agli atti del fascicolo né tramite atti successivi, se il ricorso non consente già di individuare i presupposti delle doglianze.
  • Quando il giudizio di legittimità è dichiarato inammissibile dopo il 30 gennaio 2013, la Corte deve dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
  • Le censure che investono il contenuto del giudizio di rinvio e le restituzioni disposte dal giudice del rinvio devono essere accompagnate dall'esposizione completa della sequenza processuale e delle difese svolte, altrimenti non sono scrutinabili nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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