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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00930/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, pronunciata dal Tribunale su richiesta del Pubblico Ministero dopo una segnalazione della Guardia di Finanza. La società ha proposto reclamo contro la sentenza dichiarativa, ma la Corte d'appello lo ha rigettato. In cassazione la società ha dedotto tre censure: 1) violazione degli artt. 287 c.p.c., 63 d.lgs. 159/2011 e 7 l.fall., sostenendo che il giudice di merito non poteva correggere o reinterpretare la domanda del Pubblico Ministero, che aveva indicato erroneamente una norma inconferente e non aveva richiamato l'art. 7 l.fall.; inoltre contestava che la segnalazione della Guardia di Finanza fosse riferita a un procedimento penale; 2) violazione dell'art. 15, comma 3, l.fall., per asserita nullità della sentenza di fallimento dovuta all'abbreviazione del termine a comparire a soli 5 giorni, ritenuta lesiva del diritto di difesa; 3) violazione dell'art. 10 l.fall., assumendo che il termine annuale per la dichiarazione di fallimento decorresse dalla presentazione della domanda di cancellazione e, comunque, che la sentenza fosse stata iscritta al registro oltre il termine annuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice può qualificare giuridicamente la domanda alla luce della norma effettivamente applicabile, senza mutare la causa petendi, e perché la doglianza sulla segnalazione della Guardia di Finanza era nuova e comunque assertiva. Ha respinto il secondo motivo osservando che l'art. 15, comma 5, l.fall. consente l'abbreviazione del termine in presenza di particolari ragioni d'urgenza e, in ogni caso, la nullità non si produce se il debitore ha partecipato al procedimento senza indicare un concreto pregiudizio difensivo. Ha respinto il terzo motivo ribadendo che il termine annuale dell'art. 10 l.fall. decorre dall'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese e che il dies ad quem è la data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, non quella della sua iscrizione nel registro delle imprese. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di difese delle parti intimate; disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione dell'errore materiale riguarda i provvedimenti del giudice; non è la base per rettificare la domanda di parte. Tuttavia il giudice può qualificare giuridicamente la domanda secondo la norma applicabile, se non muta la causa petendi.

  • art. 63 d.lgs. 159/2011

    È norma inconferente rispetto alla legittimazione del Pubblico Ministero a richiedere il fallimento; l'erroneo richiamo non impedisce la qualificazione corretta dell'istanza.

  • art. 7 l.fall.

    Consente la richiesta di fallimento da parte del Pubblico Ministero nei casi previsti; nel caso concreto la domanda è stata ricondotta a tale norma sulla base della sostanza dell'iniziativa.

  • art. 15 l.fall.

    Il termine a comparire può essere abbreviato in presenza di particolari ragioni d'urgenza. La violazione del termine di comparizione non comporta nullità se il debitore ha partecipato al procedimento senza dedurre un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 10 l.fall.

    Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore cessato decorre dall'iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese; il dies ad quem coincide con la pubblicazione della sentenza dichiarativa, non con la sua iscrizione nel registro delle imprese.

  • art. 156 c.p.c.

    Opera il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto: la violazione del termine di comparizione non determina nullità se il debitore ha comunque potuto partecipare al procedimento senza specifico pregiudizio.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Consente la decisione del ricorso sulla base degli atti senza rinvio della trattazione, quando la Corte ritiene di poter definire la causa allo stato degli atti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il giudice può riqualificare la domanda in base alla norma giuridica effettivamente applicabile, anche se la parte ha indicato un riferimento normativo errato, purché non muti la causa petendi.
  • La correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per emendare il contenuto della domanda di parte; essa attiene ai provvedimenti del giudice.
  • L'abbreviazione del termine a comparire nel procedimento prefallimentare è legittima quando ricorrono specifiche ragioni di urgenza; in ogni caso, la nullità per violazione del termine è esclusa se il debitore ha partecipato al procedimento e non indica un concreto pregiudizio difensivo.
  • Nel fallimento dell'imprenditore cessato, il termine annuale per la dichiarazione di fallimento decorre dall'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese; ai fini del rispetto del termine rileva la data di pubblicazione della sentenza dichiarativa, non quella della successiva iscrizione.
  • La deduzione di una questione nuova in cassazione, specie se mista di fatto e di diritto, è inammissibile se non risulta trattata nei gradi di merito e non è sorretta da specifica allegazione del pregiudizio subito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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