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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16035/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata accolta alcuna censura sulla prescrizione né sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante; la condanna è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di cannabinoidi, con aggravante per avere provocato un incidente stradale. I motivi dedotti riguardavano: 1) l'inosservanza della legge penale per non essere stato dichiarato estinto il reato per prescrizione maturata; 2) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche già riconosciute sull'aggravante contestata. La Corte ha rilevato che le doglianze riproducevano censure già esaminate e disattese dal giudice d'appello e che, quanto al trattamento sanzionatorio, la determinazione era rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non risultava arbitraria né manifestamente illogica.

Norme richiamate

  • art. 186 c.d.s.

    La fattispecie concreta riguarda la guida in stato di ebbrezza, anche nella variante aggravata dalla provocazione di incidente stradale.

  • art. 187 c.d.s.

    La fattispecie concreta riguarda anche la guida in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti, in particolare cannabinoidi.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche già riconosciute non sono state ritenute prevalenti sull'aggravante contestata, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 69 c.p.

    È stato implicitamente applicato il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e aggravante, con esito non favorevole all'imputato.

  • art. 620 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni già dedotte e specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza evidenziare un effettivo vizio logico o giuridico della decisione impugnata.
  • La deduzione della prescrizione deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; se la questione è stata già vagliata e correttamente risolta in appello, il ricorso che la riproponga in modo meramente reiterativo è inammissibile.
  • Il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e aggravanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione salvo che la motivazione sia assente, arbitraria o manifestamente illogica.
  • La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando risulti sorretta da motivazione non manifestamente illogica e non sia frutto di arbitrio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alla condanna alle spese processuali, anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaGuida sotto effetto di stupefacentiFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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