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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18852/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società immobiliare, insieme al proprio legale rappresentante, aveva convenuto in giudizio l’appaltatrice dei lavori e due professionisti incaricati della progettazione architettonica e strutturale di un’autorimessa con box, deducendo che i progetti presentati per l’intervento edilizio non rispettavano le prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica già rilasciata, in particolare quanto allo spessore dei muri divisori e al mantenimento del muro esistente lungo la via Aurelia. Secondo la ricostruzione accolta nei gradi di merito, tali difformità avevano determinato sospensione dei lavori, richieste di sanatoria, sequestro penale e ulteriori costi di realizzazione. Il Tribunale aveva ravvisato la responsabilità professionale dei due tecnici, riconoscendo però un compenso parziale per l’attività svolta, e aveva inoltre accolto la domanda di manleva contro l’assicuratore; la Corte d’appello, pur confermando la responsabilità dei professionisti e il mancato diritto al compenso pieno, aveva riformato la decisione sul punto assicurativo, escludendo l’operatività della polizza. In Cassazione i due professionisti hanno censurato, con motivi in larga parte sovrapponibili, l’erroneità della ricostruzione dei fatti, la mancata ammissione di prove, l’interpretazione del rapporto con la committente, l’esclusione della transazione invocata ai sensi dell’art. 1304 c.c., il diniego del compenso e soprattutto la dichiarata non operatività della copertura assicurativa, sostenendo che la clausola di esclusione non si applicasse o che fosse stata acquistata una deroga facoltativa. La Suprema Corte ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi: ha ribadito che l’interpretazione delle clausole contrattuali e la valutazione delle risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito; ha escluso che vi fosse omesso esame di fatti decisivi; ha confermato che, nel caso concreto, la polizza escludeva la garanzia per i danni derivanti dal mancato rispetto dei vincoli urbanistici e da colpa grave dei professionisti; ha inoltre riaffermato che il progettista, nell’incarico di predisposizione di un progetto edilizio, è tenuto a fornire un risultato concretamente utilizzabile, sicché l’irrealizzabilità dell’opera per errore progettuale giustifica il rifiuto del compenso da parte del committente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e ha confermato la sentenza d’appello sia quanto alla responsabilità professionale dei due tecnici sia quanto all’esclusione dell’operatività della polizza assicurativa. Ha inoltre ribadito il principio per cui, in presenza di un progetto edilizio erroneo o inutilizzabile, il professionista non ha diritto al compenso richiesto dal committente. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra i due ricorrenti, per la parziale convergenza dei loro interessi; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1304 c.c.

    la facoltà del condebitore di profittare della transazione è stata esclusa perché l’atto invocato non era una transazione ma un contratto di appalto per nuove opere; inoltre la dichiarazione era stata resa tardivamente

  • art. 1227 c.c.

    l’eccezione di concorso colposo è stata ritenuta tardiva perché proposta solo in comparsa conclusionale

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla quantificazione del danno e al compenso, ma senza esito favorevole

  • art. 2230 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto al compenso professionale

  • art. 2236 c.c.

    la Corte ha escluso che il progetto presentasse problemi tecnici di speciale difficoltà

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per difetto di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova, senza accoglimento delle censure

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1370, 1371, 1372 c.c.

    richiamati per contestare l’interpretazione del contratto di assicurazione e del presunto accordo transattivo; la Corte ha riaffermato che l’interpretazione contrattuale è rimessa al giudice di merito se coerente e motivata

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati in relazione alla valutazione delle prove, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato insieme alle doglianze sulla consulenza tecnica d’ufficio

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    base del sindacato di legittimità invocato dai ricorrenti per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L’interpretazione delle clausole contrattuali, specie nei contratti di assicurazione, è accertamento riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se compiuto nel rispetto dei canoni ermeneutici e con motivazione non illogica.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere fondato sulla mera mancata valorizzazione di un singolo elemento di prova o sulla richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Quando il giudice di merito ha già ritenuto superflua o assorbita l’istruttoria orale alla luce degli accertamenti compiuti, il mancato esame delle richieste istruttorie può integrare un rigetto implicito non censurabile se la motivazione complessiva consente di comprenderne la ragione.
  • In materia di responsabilità professionale del progettista edilizio, il professionista deve predisporre un elaborato concretamente utilizzabile, conforme alle prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche; l’errore progettuale che renda l’opera irrealizzabile o imponga costose correzioni integra inadempimento.
  • Il committente può opporre l’eccezione di inadempimento e rifiutare il compenso quando la prestazione professionale non abbia raggiunto il risultato dovuto, anche se una parte dell’attività abbia avuto un’utilità parziale.
  • La clausola assicurativa che escluda la copertura per i danni derivanti dal mancato rispetto di vincoli urbanistici e regolamentari per colpa grave dell’assicurato è applicabile quando la violazione derivi proprio da negligenza professionale grave, senza che il ricorrente possa sostituire in cassazione una lettura diversa del contratto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleAssicurazioniImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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