Cassazione Civile, Ordinanza n. 12386/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
Una società cooperativa aveva agito con ricorso possessorio ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., lamentando che, su un terreno appartenente a terzi, una convenuta avesse collocato una siepe con una statua al centro, ostacolando il passaggio su un viale che la società assumeva gravato da servitù di passaggio a favore di due fondi di sua proprietà. Nel primo grado la tutela reintegratoria era stata inizialmente concessa, ma all'esito del reclamo la decisione era stata riformata; in seguito il Tribunale aveva comunque accolto la domanda possessoria e rigettato quella risarcitoria. La Corte d'appello, investita dell'impugnazione principale della convenuta e di incidentali delle altre parti, aveva invece riformato integralmente la sentenza di primo grado, rigettando la domanda della società per difetto di prova sia dell'effettivo esercizio del passaggio sia della riferibilità dello spoglio alla convenuta. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1168 e 1170 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe riconosciuto la natura possessoria della domanda ma poi avrebbe applicato il paradigma della manutenzione; 2) nullità della motivazione per irriducibile contraddittorietà sulla legittimazione passiva della convenuta e sulla ricostruzione dei fatti; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2733 e 2735 c.c. per omessa o errata valutazione del materiale probatorio, comprese ammissioni e confessioni rese dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione d'appello, pur con talune imprecisioni espressive, si fondasse sulla ratio decidendi corretta e decisiva del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla ricorrente in ordine all'esistenza di un possesso tutelabile della servitù di passaggio al momento del preteso spoglio. In particolare, la Corte ha affermato che l'azione di reintegrazione tutela il possesso come relazione di fatto con la cosa e richiede sempre la prova dell'esercizio di fatto del potere corrispondente al diritto reale invocato; ha inoltre osservato che le risultanze testimoniali e le informazioni acquisite nella fase interdittale erano state ritenute non idonee a dimostrare un uso durevole e pacifico del passaggio in epoca prossima allo spoglio. Le ulteriori censure sono state reputate assorbite, perché la mancanza di prova del possesso tutelabile bastava da sola a sorreggere il rigetto della domanda. La ricorrente è stata condannata alle spese, oltre a importi ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'azione di reintegrazione presuppone la prova dell'esercizio di fatto del possesso; tutela il possesso come relazione di fatto con la cosa, anche rispetto a una servitù di passaggio.
richiamato dalla ricorrente come norma erroneamente applicata dalla Corte d'appello; la Cassazione non fonda la decisione su tale norma, ritenendo decisivo il difetto di prova del possesso tutelabile.
norma processuale utilizzata per il ricorso possessorio.
art. 111, comma 6 Cost.
invocato in relazione al vizio motivazionale dedotto dalla ricorrente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione denunciato nel ricorso.
invocato per la dedotta omessa valutazione delle prove documentali.
invocato per la dedotta erronea valutazione del materiale probatorio.
richiamato per le confessioni che la ricorrente assumeva non correttamente valutate.
richiamato per le dichiarazioni/confessioni stragiudiziali e giudiziali asseritamente trascurate.
richiamato quanto alla proposta di definizione accelerata e alla decisione collegiale conforme alla proposta.
la definizione del giudizio in conformità alla proposta ha comportato l'applicazione della responsabilità aggravata e della condanna alle ulteriori somme previste.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione di reintegrazione del possesso, anche quando la tutela sia invocata in relazione a una servitù di passaggio, il ricorrente deve provare l'effettivo esercizio di fatto del potere corrispondente al diritto reale al momento del preteso spoglio.
- Il giudice di legittimità non rivede l'accertamento di merito sulla sussistenza del possesso tutelabile, se la decisione impugnata è sorretta da una ratio decidendi basata sul difetto di prova e non su un errore di diritto.
- Le eventuali imprecisioni lessicali della motivazione non determinano cassazione quando non incidono sulla ratio decidendi, cioè quando il rigetto si fonda comunque su un accertamento in fatto decisivo e autonomo.
- Le censure sulla valutazione delle prove sono inammissibili o infondate quando mirano sostanzialmente a ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio, se il giudice di merito ha motivato sulla non decisività o genericità delle prove stesse.
- Nel procedimento accelerato per la decisione dei ricorsi manifestamente infondati, la conformità della decisione alla proposta può integrare i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. e per le conseguenze economiche ulteriori previste dalla legge.
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