Cassazione Penale, Sentenza n. 25084/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato per reati in materia di stupefacenti, nei cui confronti il Tribunale aveva applicato una pena complessiva di dodici anni di reclusione, poi ridotta in appello a undici anni dopo l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e la rideterminazione dell’aumento per la continuazione interna. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, la difesa ha promosso incidente di esecuzione chiedendo che la pena fosse ulteriormente rideterminata in anni dieci e mesi quattro, assumendo che l’aumento per il reato satellite ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, già quantificato in appello in un anno sulla base del previgente minimo di sei anni, dovesse essere ricalcolato in misura proporzionalmente inferiore sulla nuova cornice edittale ripristinata dalla Corte costituzionale, cioè quattro mesi. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza con motivazione sintetica, ritenendo congruo l’aumento anche nel diverso quadro sanzionatorio. In cassazione la difesa ha denunciato vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento fosse sostanzialmente privo di reale motivazione e che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto procedere a una nuova e specifica commisurazione della pena secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p., senza limitarsi a confermare la pena già inflitta in termini generici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato, in primo luogo, che la questione della rideterminazione della pena alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 avrebbe dovuto essere prospettata nella fase di cognizione, poiché la sentenza di appello è intervenuta dopo la pubblicazione della decisione della Consulta e quindi la pena era già stata calcolata tenendo conto del nuovo quadro edittale; non si era dunque in presenza di pena illegale o di sopravvenuta illegalità della pena. Ha aggiunto, in ogni caso, che anche volendo ammettere un intervento del giudice dell’esecuzione, questi non sarebbe stato vincolato a un criterio aritmetico-proporzionale, ma avrebbe dovuto operare una nuova commisurazione alla luce degli artt. 132 e 133 c.p., con poteri valutativi pieni. La doglianza del ricorrente, volta a imporre un ricalcolo automatico della pena in base al rapporto originario tra minimo edittale e aumento applicato, è stata quindi ritenuta manifestamente infondata. La Corte ha anche rettificato la motivazione in diritto del provvedimento impugnato, precisando che l’istanza avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e non rigettata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicato come reato più grave a base del trattamento sanzionatorio originario.
Reato satellite per il quale la pena è stata rimodulata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e della reviviscenza della disciplina previgente.
Aggravante esclusa dalla Corte d'appello in sede di cognizione, con conseguente riduzione della pena.
Richiamato dal ricorrente quale base dell'incidente di esecuzione; la Corte osserva che l’istanza avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, non già rigettata.
Criterio di commisurazione della pena che il giudice dell’esecuzione deve applicare in sede di eventuale rideterminazione.
Parametri oggettivi e soggettivi da utilizzare per la nuova commisurazione della pena, senza automatismi aritmetici.
Attribuisce al giudice dell’esecuzione penetranti poteri di accertamento e valutazione nella rideterminazione della pena.
Base per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Corte cost. n. 32/2014
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che avevano modificato la disciplina sanzionatoria dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, con reviviscenza della disciplina previgente.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la modifica del quadro edittale derivante da pronuncia costituzionale è già intervenuta prima della decisione di appello, la questione della rideterminazione della pena deve essere dedotta nella fase di cognizione e non può essere recuperata in sede esecutiva, salvo il caso di pena effettivamente illegale.
- Nel procedere alla rideterminazione della pena a seguito della reviviscenza di una diversa cornice edittale, il giudice non è vincolato a un criterio aritmetico o proporzionale ricavato dal calcolo originario, ma deve effettuare una nuova commisurazione sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- Il giudice dell’esecuzione dispone di poteri di valutazione pieni nella rimodulazione della pena, ma deve esercitarli entro i limiti della nuova cornice edittale e con adeguata motivazione; tuttavia non è tenuto a replicare in modo meccanico la proporzione usata dal giudice della cognizione.
- Non ogni rideterminazione sanzionatoria chiesta in executivis è ammissibile: se la pena non è illegale e la questione poteva essere fatta valere nel giudizio di cognizione, l’istanza è inammissibile.
- La motivazione del provvedimento esecutivo può essere sintetica quando la questione è infondata in radice, purché il controllo di legittimità consenta di verificare che il giudice abbia applicato il corretto criterio giuridico di commisurazione.
- In caso di ricorso inammissibile per profili di colpa, è dovuta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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