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Sentenza

Sentenza del 23/11/2016 n. 23833 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania del 5 ottobre 2009, che aveva riformato la decisione di primo grado e accolto l’opposizione della società contro l’avviso di accertamento relativo al 2004. L’accertamento aveva determinato un reddito d’impresa imponibile di 952.053 euro, rispetto ai 16.002 euro dichiarati, ai fini IRAP, IVA e IRPEF. Con il primo motivo l’Agenzia ha denunciato la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000: a suo avviso, l’emissione dell’avviso prima del decorso di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale non comportava illegittimità in assenza di una concreta lesione del diritto di difesa. Con il secondo motivo ha denunciato motivazione insufficiente sulla natura degli immobili, sostenendo che, sebbene venduti in costruzione, fossero in realtà completi. La CTR aveva invece ritenuto che si trattasse di immobili ceduti allo stato grezzo e che i valori dichiarati fossero attendibili e conformi ai preliminari. La Corte ha rilevato preliminarmente che nel processo mancava il socio accomandante, pur trattandosi di accertamento di reddito della società di persone e di imputazione del reddito ai soci.

La decisione

La Cassazione non ha deciso nel merito i due motivi dell’Agenzia. Ha rilevato d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario: l’accertamento del reddito della società di persone e la sua imputazione ai soci riguardavano una posizione inscindibile, ma il socio accomandante non aveva partecipato al processo e non era stato disposto l’integro del contraddittorio. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e l’intero giudizio, rinviando alla Commissione tributaria provinciale di Caserta per la celebrazione del giudizio di primo grado, con ordine al giudice di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate. La legittimità dell’accertamento e la fondatezza delle contestazioni sui valori degli immobili restano da esaminare nel nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (TUIR), e D.P.R. n. 600/1973, art. 40

    la unitarietà dell'accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 ( T.U.I.R. ) e dei soci delle stesse ( D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi

    La rettifica del reddito di una società di persone comporta, per la quota di partecipazione, l’imputazione del reddito ai soci indipendentemente dall’effettiva percezione; l’accertamento coinvolge quindi una posizione comune e inscindibile della società e dei soci.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 14, comma 1

    il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte dello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi

    Quando la controversia riguarda elementi comuni dell’accertamento di una società di persone e dei suoi soci, tutti i soggetti interessati devono partecipare allo stesso processo. Se un socio è rimasto estraneo, il giudice deve integrare il contraddittorio; la riunione di altri ricorsi non sana l’originaria mancata partecipazione di un litisconsorte necessario.

  • Codice di procedura civile, art. 101, e Costituzione, art. 111, comma 2

    il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost. , comma 2, e trattasi di nullità assoluta che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio

    La celebrazione del processo senza tutti i litisconsorti necessari determina una nullità assoluta per violazione del contraddittorio. Il giudice deve rilevarla anche d’ufficio e in qualunque stato e grado del procedimento.

Massime di principio

  • Nelle controversie sull’accertamento del reddito di una società di persone, quando la rettifica incide anche sul reddito imputato ai soci, la società e tutti i soci interessati devono essere presenti nel medesimo giudizio, salvo questioni esclusivamente personali.
  • Se manca un socio necessario, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio. La mancata integrazione comporta la nullità dell’intero giudizio, rilevabile d’ufficio anche in cassazione, e può rendere necessario ripartire dal primo grado.
  • La nullità processuale per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario può impedire di esaminare le questioni di merito: in questo caso la Cassazione non ha stabilito se l’avviso fosse stato emesso illegittimamente prima dei sessanta giorni né se gli immobili fossero grezzi o completi.
  • La decisione favorevole alla parte ricorrente in cassazione è processuale e non equivale a una vittoria nel merito: l’accertamento dovrà essere nuovamente esaminato nel giudizio con contraddittorio completo.

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