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Sentenza

Sentenza del 15/05/2024 n. 13554 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento n. (Omissis), per Euro 4.527,63, relativa alla tassa automobilistica addizionale erariale del 2015 e alle sanzioni. La contribuente aveva contestato la cartella, sostenendo che non le fosse stato notificato l’avviso di accertamento presupposto. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo provata la notifica dell’avviso il 22 giugno 2018, anche sulla base di documenti prodotti in copia, e considerando sanata la nullità della notifica eseguita tramite operatore postale privato per raggiungimento dello scopo. In cassazione la contribuente aveva proposto quattro motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito: nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, documentando l’adesione alla rottamazione-quater e il pagamento delle prime tre rate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza decidere nel merito i quattro motivi. Ha ritenuto che l’adesione documentata alla definizione agevolata, l’impegno a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi inclusi e i pagamenti effettuati dimostrassero il venir meno di un interesse concreto e attuale alla prosecuzione; l’Agenzia aveva inoltre aderito all’istanza. Le spese sono state compensate. Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione inammissibile, poiché l’inammissibilità è sopravvenuta e non originaria.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

    L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

    La definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio solo quando la procedura sia effettivamente perfezionata e siano documentati nel processo i pagamenti richiesti. La disciplina speciale non esclude però l’applicazione delle regole processuali ordinarie sulla carenza sopravvenuta di interesse.

  • Art. 100 del codice di procedura civile

    In modo tale che il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile ogniqualvolta emergano dagli atti univoci elementi per ravvisare in capo al ricorrente il venir meno, proprio per effetto dell'accesso alla procedura definitoria in esame, di un concreto ed attuale interesse alla prosecuzione del giudizio ed all'ottenimento di una decisione sul fondo della questione, ex art. 100 cod. proc. civ.

    L’interesse ad agire deve permanere concreto e attuale per tutta la durata del giudizio. Se l’adesione alla definizione agevolata e la condotta processuale del contribuente mostrano che non vi è più interesse a ottenere una decisione di merito, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Va, inoltre, richiamato il predetto indirizzo di legittimità anche nella parte in cui evidenzia l'insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, posto che la finalità dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 va individuata nella esigenza di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo, latu sensu sanzionatorio, "si applica per l'inammissibilità originaria del gravame e non - come nel caso - per quella che origini da eventi sopravvenuti"

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l’inammissibilità deriva da un evento sopravvenuto, come la perdita d’interesse conseguente all’accesso alla definizione agevolata; la misura è riferita all’inammissibilità originaria dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Chi aderisce a una definizione agevolata relativa ai carichi oggetto di un giudizio deve rispettare gli adempimenti previsti dalla legge e documentare nel processo i pagamenti: il perfezionamento della procedura è condizione per l’effetto estintivo contemplato dalla disciplina speciale.
  • Anche quando la definizione agevolata non abbia ancora determinato l’estinzione formale del giudizio, l’adesione senza riserve, l’impegno a rinunciare e la condotta delle parti possono dimostrare il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione; il ricorso può allora essere dichiarato inammissibile per carenza sopravvenuta d’interesse.
  • La carenza sopravvenuta d’interesse non equivale a una decisione di merito sulla legittimità dell’atto impugnato: le censure non vengono esaminate e non se ne può ricavare una pronuncia sulla loro fondatezza.
  • L’inammissibilità dovuta a circostanze sopravvenute non comporta il raddoppio del contributo unificato previsto per l’impugnazione inammissibile originariamente.
  • La compensazione delle spese è compatibile con la definizione agevolata e, nel caso deciso, è stata giustificata anche dall’adesione dell’Amministrazione alla richiesta della contribuente.

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