Sentenza del 15/05/2024 n. 481 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
La giurisdizione in materia di sanzioni pecuniarie irrogate dalla Direzione Provinciale del lavoro appartiene al giudice ordinario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria n. 6678/1011 del 06.09.2012 notificata da Equitalia per cartelle di pagamento (IRPEF, altri tributi e sanzioni) per complessivi euro 691.711,35; la ricorrente contestava in particolare: mancata notifica degli atti prodromici (cartelle e avvisi di intimazione) nei termini decadenziali; mancata sottoscrizione dei ruoli e dell'agente notificatore; nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancanza di indicazione del responsabile del procedimento e di motivazione; pretesa che alcune cartelle riguardassero sanzioni amministrative irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
La decisione
La Corte regionale (Corte di Giustizia Tributaria, in sede di rinvio) ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento alle cartelle che contenevano sanzioni pecuniarie della Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno, spettando la giurisdizione al giudice ordinario. Ha disposto lo stralcio di una cartella per la quale la contribuente aveva chiesto la rottamazione quater, con sospensione di quella parte del procedimento. Quanto al resto del gravame, la Corte ha ritenuto infondate le censure della contribuente (notifica regolare, validità dell'iscrizione ipotecaria e sufficiente motivazione dell'atto) e ha rigettato il ricorso; la contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio (liquidate in euro 26.685 oltre accessori).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Consente all'agente della riscossione la notifica delle cartelle tramite servizio postale (raccomandata A/R) senza obbligo di ulteriori informative; la Corte ha ritenuto valida la notifica effettuata in mani della madre convivente tramite il servizio postale secondo la giurisprudenza di legittimità.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2
Disciplina il termine per l'intimazione di pagamento prima dell'espropriazione; la Corte ha valutato che, ove decorso il termine, l'agente poteva comunque procedere con intimazioni o con l'iscrizione ipotecaria secondo i limiti giurisprudenziali (SS.UU. 19667/2014).
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77
Norma sull'iscrizione ipotecaria per crediti tributari; la Corte ha ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria quando fondata su cartelle di pagamento notificate, essendo sufficiente il richiamo agli atti presupposti per la motivazione dell'atto.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2
Definisce la giurisdizione del giudice tributario; la Corte ha affermato che non ricorre la giurisdizione tributaria per crediti aventi natura non tributaria (es. sanzioni amministrative irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro).
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Riferimento alle tipologie di atti soggetti a giurisdizione tributaria; la sentenza rileva l'assenza di atto qualificato rientrante in tale nozione con riferimento alle sanzioni della DPL.
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 22
Razionalmente invocato in primo grado per vizio di motivazione/forma dell'atto impugnato; la Corte ha però ritenuto la motivazione dell'iscrizione ipotecaria adeguata nel caso concreto.
Codice di procedura civile, art. 384
Richiamato per i limiti del giudice di rinvio dopo cassazione: il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto stabilito dalla Cassazione; qui la CTR ha dato seguito alla declaratoria della Cassazione riguardo alla giurisdizione.
Legge n. 212/2000, art. 7 (Statuto del contribuente)
Citate le regole di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto comunque sufficiente la motivazione dell'atto di iscrizione ipotecaria quando richiama le cartelle notificate.
Massime di principio
- Le sanzioni pecuniarie irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro e, più in generale, le pretese di natura amministrativa/previdenziale, sono di regola estranee alla giurisdizione tributaria: le impugnazioni relative a tali voci devono essere proposte davanti al giudice ordinario.
- Se un'iscrizione ipotecaria comprende crediti di diversa natura (tributaria e non tributaria), il giudice tributario può trattare le sole pretese tributarie; le parti con crediti non tributari devono rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria o promuovere separato giudizio.
- Va sempre verificata la portata del giudicato: l'annullamento di una precedente iscrizione ipotecaria non equivale automaticamente all'annullamento delle cartelle sottostanti, a meno che tali cartelle siano state espressamente impugnate e annullate. Prima di nuova iscrizione, l'agente dovrebbe assicurarsi dell'esistenza di atti validi a fondamento del nuovo atto.
- Le notificazioni effettuate dall'agente della riscossione tramite servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) sono, secondo costante giurisprudenza, valide se consegnate al domicilio e risultanti dall'avviso di ricevimento, anche se il destinatario non ha firmato le generalità della persona che ha ritirato; la consegna a conviventi o familiari può essere valida se effettuata a domicilio.
- La motivazione dell'iscrizione ipotecaria è minimale quando l'atto richiama e si fonda su cartelle di pagamento già notificate: non è sempre richiesta una nuova articolata motivazione, purché l'atto consenta di individuare le cartelle e gli importi.
- Nel caso di procedimenti di riscossione complessi, è utile integrare il contraddittorio chiamando in causa gli enti impositori per consentire la verifica della natura tributaria o non tributaria delle pretese.
- Il contribuente che perde il giudizio può essere condannato alle spese di tutti i gradi; le questioni di rito e la soccombenza comportano tipicamente liquidazioni anche rilevanti dei costi processuali.
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