Sentenza del 15/05/2024 n. 13462 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La concessionaria ha proposto un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione delle norme sulla TASI e sulla qualificazione fiscale delle aree, oltre che delle disposizioni regionali e processuali indicate nel ricorso. Ha sostenuto che i terreni interessati, inclusi nel piano delle attività estrattive e qualificati dagli strumenti urbanistici come aree edificabili o estrattive, fossero imponibili come aree edificabili anche se la cava non era in attività, mancavano autorizzazioni rinnovate o sussistevano destinazioni a verde pubblico e viabilità. La contribuente aveva invece contestato il presupposto TASI per i terreni adibiti a cava, l’imponibilità di fabbricati inutilizzati e in abbandono e il calcolo dell’imposta per l’intero 2015, benché i terreni fossero stati acquistati il 10 aprile 2015. La Cassazione ha inoltre respinto l’eccezione di giudicato esterno relativa a una sentenza sull’IMU: riguardava un’imposta e un periodo diversi e non vincolava automaticamente il giudizio sulla TASI 2015.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso della concessionaria e cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2686/2020, che aveva dichiarato non dovuto il tributo e riformato la decisione di primo grado. La Corte ha stabilito che la destinazione urbanistica a verde attrezzato e viabilità non esclude di per sé l’edificabilità fiscale: può incidere sul valore venale, da determinare considerando in concreto le potenzialità edificatorie consentite. Analogamente, la previsione dell’utilizzazione come cava non diventa irrilevante per la mancanza dell’autorizzazione necessaria allo sfruttamento. La sentenza è stata cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione. Non è stata confermata in via definitiva la somma dovuta: l’avviso notificato il 1° agosto 2017 indicava, per il 2015, €32.473,13 di TASI, €9.741,94 di sanzioni ed €1.055,49 di interessi, per complessivi €43.277,56 oltre spese; in primo grado l’importo era stato ridotto a €33.190,55. La quantificazione e le questioni non definite dovranno essere riesaminate in rinvio.
Norme richiamate
Art. 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
È indicato dalla ricorrente, in combinato disposto con altre norme, come fondamento della contestazione sulla disciplina TASI; il principio decisorio della Corte riguarda la qualificazione fiscale delle aree e la determinazione della base imponibile secondo la disciplina richiamata.
Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
La Corte richiama la norma per affermare che il presupposto comprende il possesso di aree fabbricabili e terreni agricoli senza che l’uso concreto del bene, anche strumentale all’attività d’impresa, determini da solo l’esclusione dall’imposizione.
Art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
In tema di Tasi, l'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a "verde attrezzato e viabilità" non esclude l'oggettivo carattere edificabile della stessa ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 504 del 1992, ma incide solo sulla determinazione del valore venale del bene, da valutare in concreto in base alle specifiche potenzialità edificatorie consentite dalla destinazione impressa.
La qualificazione fiscale di area edificabile dipende dalla disciplina urbanistica e dalle potenzialità edificatorie, non dalla sola possibilità di edificare immediatamente. La destinazione a verde attrezzato o viabilità può ridurre il valore imponibile, ma non esclude automaticamente l’edificabilità; occorre verificare in concreto gli interventi consentiti.
Art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Il possessore dei beni, infatti, deve assolvere l'ICI in base al valore venale dell'area al 1° gennaio dell'anno di imposizione, essendo tassati alla stregua di aree edificabili e non come terreni agricoli, e la base imponibile è da stabilirsi, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504 del 1992, "... avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche".
Quando il terreno è fiscalmente edificabile, la base imponibile è il valore venale al 1° gennaio dell’anno d’imposta. La stima deve considerare ubicazione, indice edificatorio, destinazione consentita, costi di adattamento e prezzi di aree comparabili, tenendo conto dei vincoli e della potenzialità effettiva.
Art. 9 della legge regionale Lazio n. 17/2004
La tesi della società contribuente è nel senso che la mancanza dell'autorizzazione per sé giustifica l'esenzione dalla Tasi, non potendosi prescindere dall'inedificabilità dei suoli desunta dalle destinazioni a verde pubblico o viabilità.
La norma è richiamata per descrivere il quadro della programmazione regionale delle attività estrattive, non per riconoscere un’esenzione. La mancanza dell’autorizzazione all’esercizio della cava non elimina, di per sé, la rilevanza fiscale della qualificazione urbanistica e delle potenzialità edificatorie dell’area.
Art. 53 della Costituzione
la potenziala edificatoria dell'area, anche se prevista da strumenti urbanistici solo in itinere o ancora inattuati, costituisce notoriamente un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dell'art. 53 Cost., in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante
La potenzialità edificatoria, anche non ancora attuata, può manifestare una posizione economicamente vantaggiosa e quindi un indice ragionevole di capacità contributiva, incidendo sul valore imponibile.
Art. 9, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
dalla lettura del testo normativo si evince con chiarezza che l'esclusione della fabbricabilità è subordinata sia alla presenza di un requisito oggettivo, dato dall'utilizzazione effettiva per le attività agricole ivi descritte, sia di un requisito soggettivo che coincide con quello di cui al successivo art. 9, comma 1, espressamente richiamato, richiedendosi quindi che il terreno sia posseduto e condotto da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo che esplichino tali attività a titolo principale
Il trattamento dei terreni agricoli che esclude la fabbricabilità richiede congiuntamente l’effettivo svolgimento delle attività agricole previste e il possesso e la conduzione del fondo da parte di un coltivatore diretto o di un imprenditore agricolo a titolo principale.
Massime di principio
- Per la fiscalità immobiliare, la qualificazione di un’area come edificabile può derivare dalla previsione del piano regolatore generale, anche se il piano non è ancora attuato o l’edificazione non è immediatamente consentita. La concreta destinazione dell’area e i vincoli possono incidere sul valore, non comportare automaticamente l’esclusione dall’imposizione.
- La destinazione a cava e l’effettivo esercizio dell’attività estrattiva non sono, da soli, decisivi per escludere l’imponibilità come area edificabile; anche l’assenza o la necessità di un’autorizzazione all’attività non cancella automaticamente la qualificazione urbanistica fiscale.
- Per le aree destinate a verde pubblico o viabilità occorre esaminare gli strumenti urbanistici e verificare quali interventi siano concretamente consentiti ai privati. Solo l’accertamento della potenzialità edificatoria effettiva permette di determinare correttamente il valore venale; i vincoli possono ridurlo.
- L’agevolazione prevista per i terreni agricoli non si applica per la sola natura o destinazione nominale agricola: occorrono sia l’effettiva utilizzazione agricola sia i requisiti soggettivi di possesso e conduzione richiesti dalla legge.
- Un giudicato relativo a un’imposta o a un’annualità diversa non si estende automaticamente a un’altra controversia tributaria. Può rilevare per elementi costitutivi permanenti della fattispecie, ma non vincola quando cambiano tributo, periodo o presupposti di fatto.
- La Cassazione ha enunciato il principio sulla qualificazione delle aree, ma ha disposto il rinvio: pertanto la decisione non determina in via definitiva l’importo dovuto né risolve automaticamente tutte le contestazioni sull’accertamento.
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