Sentenza del 15/05/2024 n. 13415 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la TARSU per l’annualità 2013, calcolata dal Comune su 105 mq invece che su 68 mq. Dopo aver pagato, il 7 settembre 2013 l’associazione ha chiesto il rimborso dell’eccedenza, negato dal Comune perché 63 mq non sarebbero stati destinati al culto. L’associazione ha sostenuto che i locali tassati erano adibiti al culto o a locali tecnici, e quindi esenti ai sensi del regolamento comunale; ha inoltre contestato la tariffa applicata, ritenendola propria di caserme e case di reclusione. Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado e la riforma della decisione da parte della CTR della Liguria, l’associazione ha proposto ricorso per Cassazione con sei motivi: discriminazione delle confessioni religiose e mancata giustificazione dell’esclusione dall’esenzione; motivazione apparente; violazione delle norme nazionali e del regolamento sull’esenzione dei luoghi di culto; erronea qualificazione dei locali secondari come a uso promiscuo; violazione delle regole sulle prove e dell’onere probatorio; omesso esame della denuncia di variazione e della planimetria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato giudicato non pertinente alla ratio della sentenza impugnata: l’esenzione non era stata negata perché riservata alle confessioni che hanno stipulato un’intesa, ma perché la CTR aveva ritenuto promiscuo l’uso dei locali secondari. Il secondo motivo è stato rigettato: la motivazione della CTR era comprensibile e rendeva riconoscibile il percorso logico seguito. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili: la normativa nazionale non prevede, di per sé, un’esenzione generale per i luoghi di culto ai fini TARSU, mentre l’esenzione dipendeva dal regolamento comunale e dalla concreta destinazione dei locali; contestare la valutazione di tale destinazione significava chiedere un nuovo esame del merito. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ridiscutere la valutazione delle prove, senza indicare una violazione effettiva degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile anche per difetto di autosufficienza: la ricorrente non aveva trascritto né adeguatamente indicato il contenuto dei documenti invocati. La Corte ha inoltre osservato che il locale caldaia non era esente, essendo idoneo a produrre rifiuti. Non sono state liquidate spese a favore del Comune, che non ha svolto attività difensiva. È stato dichiarato sussistente l’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 62, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
L’esclusione dalla TARSU richiede che il locale non possa produrre rifiuti per natura, uso stabile o obiettiva inutilizzabilità; la circostanza deve essere indicata nella denuncia e comprovata con elementi obiettivi o documentazione idonea. La Corte precisa che questa disposizione non istituisce una generale esenzione nazionale per gli edifici destinati al culto.
Art. 68, commi 1 e 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all'art. 65; c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui all'art. 66, commi 3 e 4; d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalità di richiesta documentata e delle cause di decadenza.
La disciplina affida al regolamento comunale la classificazione delle categorie tassabili e la definizione delle agevolazioni, delle condizioni e delle modalità per richiederle. La norma non determina da sola l’esenzione dei locali religiosi: occorre applicare la specifica previsione regolamentare e accertare i requisiti fattuali.
Art. 67, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'articolo 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'articolo 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni.
I Comuni possono introdurre con apposita previsione regolamentare agevolazioni ulteriori rispetto alle esclusioni e riduzioni stabilite dalla disciplina nazionale, comprese, in via eccezionale, esenzioni. Nel caso deciso, l’esenzione per i luoghi di culto derivava dal regolamento comunale, ma la sua applicazione dipendeva dalla destinazione effettiva dei singoli locali.
Art. 9, comma 2, lettera h), Regolamento comunale TARSU
Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: (...) h) edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.
L’esenzione regolamentare riguarda gli edifici o le parti adibite al culto e i locali strettamente connessi alla relativa attività. Non basta la qualificazione dell’immobile o la denominazione dei locali: la destinazione concreta, compreso l’eventuale uso promiscuo, è una questione di fatto valutata dal giudice di merito.
Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e art. 111 Cost.
la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture
La motivazione è apparente solo quando, pur materialmente presente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e il percorso logico del giudice. Qui la censura è stata respinta perché la CTR aveva spiegato che considerava i locali secondari a uso promiscuo e quindi non strettamente connessi al culto.
il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell' articolo 366 , n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione
Il ricorso per Cassazione deve riportare o riassumere in modo specifico il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura. Il semplice rinvio ai documenti presenti nel fascicolo non consente alla Corte di verificarne la rilevanza e rende il motivo inammissibile.
per dedurre la violazione dell' art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall' art. 116 c.p.c.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con una contestazione del peso attribuito alle prove: occorre denunciare l’uso di prove non introdotte dalle parti e acquisite fuori dai poteri officiosi. La diversa valutazione del materiale probatorio appartiene al giudice di merito.
la doglianza circa la violazione dell' art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento
La censura è ammissibile se il giudice ha violato le regole legali di valutazione della prova, per esempio attribuendo valore di prova legale a un elemento liberamente apprezzabile. Non è invece sufficiente sostenere che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento.
La decisione respinge la censura fondata sull'art. 2697 c.c. rilevando che essa, in realtà, rimette in discussione il potere valutativo delle prove esercitato dal giudice di merito.
Nel caso concreto la disposizione non è stata violata per il solo fatto che la CTR ha dato rilievo ad alcuni elementi probatori anziché ad altri. La contestazione del modo in cui le prove sono state valutate non equivale a una violazione dell’onere della prova.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
In seguito al rigetto del ricorso, la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il pagamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Per ottenere l’esenzione TARSU dei locali destinati al culto occorre distinguere tra l’esclusione nazionale per locali oggettivamente incapaci di produrre rifiuti e l’eventuale agevolazione introdotta dal regolamento comunale. In questa controversia l’esenzione dei luoghi di culto discendeva dal regolamento locale, non da una generale esenzione nazionale.
- L’esenzione regolamentare non si estende automaticamente a ogni locale appartenente a un edificio religioso: va dimostrato che il singolo spazio sia adibito al culto o sia strettamente connesso alla relativa attività. La qualificazione come locale secondario o un uso promiscuo possono incidere sulla spettanza dell’agevolazione, se accertati dal giudice di merito.
- Chi chiede l’esclusione o l’esenzione deve indicare le superfici interessate nella denuncia e fornire documentazione o elementi obiettivi idonei a dimostrarne destinazione e condizioni. Planimetrie, dichiarazioni e documenti tecnici devono essere prodotti e valorizzati in modo specifico.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove semplicemente sostenendo che il giudice di merito abbia attribuito loro un peso errato. Occorre indicare un effettivo errore giuridico, una violazione delle regole legali di valutazione o un vizio motivazionale rilevante nei limiti consentiti.
- Il ricorso per Cassazione deve indicare e riassumere il contenuto dei documenti su cui si fonda: rinviare genericamente agli atti presenti nel fascicolo può rendere la censura inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Una motivazione non è apparente solo perché la parte la ritiene errata o non convincente: è nulla quando non permette di individuare il fondamento della decisione e il ragionamento seguito dal giudice.
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