Sentenza del 15/05/2024 n. 13516 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. aveva impugnato la cartella esattoriale, notificata il 28 gennaio 2016, con cui la Regione Puglia chiedeva il pagamento della tassa automobilistica evasa per il periodo settembre 2009-agosto 2010, oltre a sanzioni, interessi e spese. Sosteneva che la cartella fosse stata notificata dopo la prescrizione del credito, decorrente dalla notifica dell’avviso di accertamento. La Regione ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi: ha contestato, anzitutto, il calcolo del termine triennale previsto dall’art. 5 del D.L. n. 953/1982; inoltre, ha sostenuto che il nuovo termine decorresse non dalla notifica dell’avviso, ma dalla sua definitività, maturata dopo i 60 giorni concessi per impugnarlo. Secondo la Regione, l’avviso era divenuto definitivo il 23 febbraio 2013 e la cartella del 28 gennaio 2016 era quindi tempestiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Regione, cassato la sentenza d’appello che aveva confermato l’accoglimento dell’impugnazione della contribuente e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso originario di A.A. Ha stabilito che il termine triennale per la riscossione della tassa automobilistica decorre dalla definitività dell’avviso di accertamento, ossia, in caso di mancata impugnazione, dalla scadenza dei 60 giorni dalla sua notifica. Poiché l’avviso era divenuto definitivo il 23 febbraio 2013, la cartella notificata il 28 gennaio 2016 era tempestiva. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, in considerazione dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
Art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla L. n. 53/1983 e modificato dal D.L. n. 2/1986, convertito dalla L. n. 60/1986
La lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell'azione "per il recupero delle tasse", con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento, prodromica, che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale.
Il termine triennale previsto per il recupero della tassa automobilistica riguarda l’intero procedimento, dalla fase di accertamento fino alla notifica della cartella, e non soltanto l’emissione del primo atto impositivo.
Il dies a quo della prescrizione deve essere differito, pertanto, alla scadenza del termine di sessanta giorni, che costituisce lo spatium deliberandi, accordato dal legislatore al contribuente per l'impugnazione dell'avviso di accertamento.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Per il credito tributario fondato su un avviso di accertamento non impugnato, tale momento coincide con la definitività dell’atto, dopo il termine di 60 giorni per impugnarlo.
La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
La mancata impugnazione di un atto di riscossione rende il credito irretrattabile, ma non trasforma automaticamente la prescrizione breve propria del tributo in quella decennale. La conversione richiede un titolo giudiziale definitivo.
Al di là del nomen iuris e della formale qualificazione giuridica operata dal legislatore, l'istituto di cui all'art. 5 cit. è riconducibile piuttosto all'istituto della decadenza con riferimento alla fase dell'accertamento (art. 2964 cod. civ.).
Per la fase di accertamento, il termine dell’art. 5 è ricondotto alla decadenza, perché riguarda il tempo entro cui l’Amministrazione deve esercitare il potere impositivo; la qualificazione legislativa come prescrizione non è decisiva.
Art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost.
Come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, con riferimento alle Regioni a statuto ordinario e nel periodo di tempo successivo alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la tassa in esame non può ritenersi un tributo proprio della Regione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost.
La tassa automobilistica, nel quadro costituzionale considerato dalla decisione, non è un tributo proprio regionale: la disciplina dei suoi presupposti sostanziali e dei termini non può essere modificata dalla Regione in deroga alla competenza statale.
Art. 1, comma 161, L. n. 296/2006
La disciplina dei termini di decadenza prevista per i tributi locali non si applica alla tassa automobilistica, che non è qualificabile come tributo proprio regionale; la disposizione è inoltre richiamata come esempio di disciplina che collega l’azione di riscossione alla definitività dell’atto.
Massime di principio
- Per la tassa automobilistica, il termine triennale di recupero comprende sia l’attività di accertamento sia la successiva riscossione mediante cartella.
- Se l’avviso di accertamento non viene impugnato, il termine di prescrizione del credito decorre dalla sua definitività, cioè dalla scadenza dei 60 giorni dalla notifica, non dal giorno della notifica stessa.
- La cartella notificata entro il termine triennale calcolato dalla definitività dell’accertamento è tempestiva; nel caso deciso, l’avviso era divenuto definitivo il 23 febbraio 2013 e la cartella notificata il 28 gennaio 2016 è stata ritenuta tempestiva.
- La mancata impugnazione della cartella o di altro atto amministrativo di riscossione rende il credito irretrattabile, ma non converte da sola la prescrizione breve del tributo in prescrizione decennale: tale effetto richiede un titolo giudiziale definitivo.
- Le Regioni a statuto ordinario non possono modificare autonomamente i presupposti sostanziali e i termini della tassa automobilistica, poiché la relativa disciplina rientra nella competenza statale.
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