Cassazione Civile, Ordinanza n. 21971/2021 del 30/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva convenuto innanzi al Tribunale ordinario una Autorità di sistema portuale chiedendo, in relazione a una convenzione di project financing stipulata per il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione di un edificio doganale, l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto per inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1456 c.c. oppure, in subordine, la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., oltre al pagamento dell'indennizzo contrattualmente previsto e al risarcimento dei danni. La società deduceva che l'amministrazione non aveva adempiuto agli obblighi convenzionali di creare le condizioni di fattibilità del piano economico-finanziario, mettere a disposizione i parcheggi e attivare il riequilibrio economico-finanziario periodico. L'Autorità intimata non aveva eccepito la giurisdizione. La società ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione per ottenere l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
Le Sezioni unite hanno ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dall'attrice e hanno affermato che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La decisione si fonda sulla qualificazione della lite come attinente alla fase privatistica ed esecutiva della convenzione di project financing, successiva all'aggiudicazione e alla stipulazione del contratto, nella quale le parti agiscono in posizione paritetica e le contestazioni concernono reciproci inadempimenti contrattuali, risoluzione del rapporto, indennizzi e risarcimento del danno. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice di merito.
Norme richiamate
Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche se proposto dall'attore, quando vi siano ragionevoli dubbi sulla giurisdizione e la causa non sia stata decisa nel merito.
Richiamato come base della domanda di risoluzione di diritto del contratto per clausola risolutiva espressa dedotta dall'attrice.
Richiamato come base della domanda subordinata di risoluzione giudiziale per inadempimento.
art. 153 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
È richiamato per qualificare il project financing come strumento in cui il concessionario è remunerato mediante gestione e sfruttamento economico dell'opera.
artt. 183-184 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamati come disciplina del project financing nella normativa sopravvenuta.
La giurisdizione del giudice ordinario è affermata per le controversie sulla fase successiva all'aggiudicazione e relative alla fase esecutiva della concessione; la giurisdizione esclusiva amministrativa resta limitata alle ipotesi tipizzate di esercizio di poteri autoritativi.
La Corte esclude che vi rientrino, di regola, le controversie sulla revisione dell'equilibrio economico-finanziario pattuito contrattualmente nella fase esecutiva.
Massime di principio
- Nelle procedure di project financing e, più in generale, nelle concessioni di lavori pubblici, il riparto di giurisdizione va determinato in base al petitum sostanziale e alla fase del rapporto effettivamente controversa: la fase di scelta del contraente e di evidenza pubblica appartiene normalmente al giudice amministrativo, mentre la fase successiva alla stipulazione del contratto, concernente diritti e obblighi delle parti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
- Le controversie relative all'adempimento o all'inadempimento della convenzione concessoria, alla risoluzione del contratto, agli indennizzi e al risarcimento del danno appartengono al giudice ordinario quando riguardano la fase esecutiva del rapporto, in cui le parti operano in posizione paritetica e non viene in rilievo l'esercizio di poteri autoritativi tipizzati dalla legge.
- La richiesta di riequilibrio economico-finanziario o di revisione di pattuizioni economiche connesse all'esecuzione della concessione, se fondata su specifiche clausole contrattuali e non su provvedimenti autoritativi, è devoluta al giudice ordinario.
- Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dall'attore per evitare incertezze e future regressioni del processo sulla questione di giurisdizione, purché la causa non sia stata già decisa nel merito.
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