Cassazione Civile, Sentenza n. 12656/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava le sentenze di merito che avevano dichiarato divisibile soltanto l'appartamento di Palermo (escludendo la divisione dei beni di Termini Imerese per incommerciabilità già accertata) e che avevano attribuito l'appartamento alla ricorrente con condanna al versamento del conguaglio a favore della curatela, conservando altresì l'iscrizione ipotecaria su taluni crediti. La ricorrente deduceva violazione di norme sulla divisione e sul giudicato (art. 2909 c.c.), contestava l'interpretazione della sentenza antecedente n. 942/2006, la correttezza della CTU (modifica del quesito e revoca del mandato sull'usufrutto), la possibilità di una divisione mediante scissione usufrutto/nuda proprietà, e la conservazione dell'ipoteca a favore degli istituti di credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha confermato che la precedente pronuncia del Tribunale n. 942/2006 ha efficacia di giudicato sostanziale circa l'incommerciabilità dei beni di Termini Imerese (estesa anche al terreno) e che ciò non impediva la domanda successiva, proposta dalla curatela, di divisione limitata al solo bene urbano per il quale non era stata accertata abusività. Ha ritenuto legittima la decisione d'appello che ha attribuito l'appartamento alla ricorrente con condanna al versamento dell'eccedenza alla curatela e conservato la garanzia ipotecaria degli istituti creditori; ha escluso la possibilità di imporre una soluzione di divisione che modifichi la natura giuridica delle quote (es. scissione usufrutto/nuda proprietà) in assenza di accordo; ha respinto i motivi relativi a vizi procedurali della CTU. Contestualmente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c. (cosa giudicata)
Il giudicato sostanziale opera quando la precedente pronuncia aveva accertato l'incommerciabilità di specifici beni; tuttavia un rigetto formatosi per ragioni processuali (es. assenza di domanda parziaria) non esclude la riproposizione della domanda limitata ai beni per i quali non è stato accertato il vizio urbanistico
legge n. 47/1985 (art. 17, art. 18, art. 40)
Norme che sanzionano l'illegittimità e la nullità degli atti relativi ad edifici/terreni privi di titoli edilizi; tali norme giustificano la dichiarazione di incommerciabilità e impediscono la divisione giudiziale degli immobili abusivi salvo le eccezioni previste per procedimenti concorsuali
d.P.R. n. 380/2001 (art. 46, richiamato)
Disciplina urbanistica e conferma delle sanzioni per edifici abusivi; prevede eccezioni (art.46 comma 5) che possono rendere possibile la divisione in ambito concorsuale, ma l'effetto può essere escluso se è ormai formatosi giudicato sulla incommerciabilità
art. 713 c.c. (scioglimento della comunione)
Riconosce il diritto del comproprietario di chiedere lo scioglimento della comunione; la regolarità urbanistica è condizione di commerciabilità del bene e quindi della possibilità di accogliere l'azione di divisione
Principio che la divisione deve assicurare porzioni di eguale natura e qualità in proporzione alle quote: da ciò deriva che non è ammessa una divisione che attribuisca diritti di diversa natura (es. sola nuda proprietà a un condividente e usufrutto all'altro) senza accordo
L'ipoteca costituita sulla quota di un partecipante alla comunione produce effetto riguardo ai beni o alla porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione; l'ipoteca originaria può espandersi all'intero bene assegnato ma continua a garantire il credito per cui era stata costituita
art. 1115 c.c. e artt. 1111 e ss. c.c.
Norme sulla comunione e sulle obbligazioni derivanti dalla cosa comune: non sono applicabili per obbligazioni personali (es. fideiussione) della ricorrente relative alla società, quindi non impediscono la conservazione dell'ipoteca a garanzia del credito personale
Richiamato in connessione alla tutela dei crediti garantiti su immobili; la Corte ha ritenuto che la conservazione dell'ipoteca non configura violazione delle norme sull'evizione o sulla responsabilità per le obbligazioni altrui
Massime di principio
- Il giudicato sostanziale relativo all'incommerciabilità di specifici beni impedisce che, in successive controversie, si chieda la divisione di quei medesimi beni; se il precedente rigetto è basato su ragioni processuali e non su un accertamento di merito circa la commerciabilità, è possibile riproporre la domanda limitatamente ai beni per i quali non è stato accertato il vizio urbanistico
- Se in una comunione vi sono beni abusivi e beni regolari, la divisione può essere chiesta e disposta per i soli beni commerciabili anche senza il consenso degli altri condividenti (specialmente in ambito concorsuale), purché non sussista un giudicato che abbia già accertato l'incommerciabilità di quei beni
- La divisione non può essere imposta in modo da creare quote di natura giuridica diversa (es. assegnare a uno la sola nuda proprietà e all'altro l'usufrutto) in mancanza di un accordo tra le parti: la divisione deve rispettare omogeneità e proporzione delle quote
- L'ipoteca iscritta sulla quota di un coerede sopravvive e, nell'assegnazione, produce effetto sui beni assegnati a quel coerede; creditori muniti di ipoteca devono quindi valutare l'impatto della divisione e l'eventuale prelazione in sede concorsuale
- Nei procedimenti con consulenze tecniche (CTU), le modifiche del quesito vanno gestite nel rispetto del diritto di difesa; tuttavia, eventuali vizi procedurali possono risultare non decisivi se la soluzione invocata dalla parte sarebbe comunque incompatibile con le norme sostanziali sulla divisione
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