Cassazione Civile, Ordinanza n. 24832/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato, in sede di legittimità, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato il rigetto del suo appello contro un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2011. L'accertamento si fondava sulla contestazione di indebita deduzione/detrazione di costi documentati da fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Con l'unico motivo di ricorso la contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto assolto dall'Ufficio l'onere di provare la fittizietà delle fatture contestate.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che, in tema di IVA e operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia fornito prova della fittizietà delle operazioni anche mediante presunzioni semplici, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e non è sufficiente a tal fine la mera esibizione delle fatture o la regolarità formale di contabilità e pagamenti. Nel caso concreto, gli elementi indiziari valorizzati nei gradi di merito sono stati considerati un solido quadro presuntivo della inesistenza delle operazioni, non scalfito dalle prove offerte dalla società, giudicate generiche e prive di riscontro temporale e spaziale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che, una volta provata dall'Ufficio l'oggettiva inesistenza delle operazioni, incombe sul contribuente la prova contraria dell'effettività delle operazioni e dei costi dedotti
richiamato in relazione all'uso delle presunzioni semplici; la Corte ritiene sufficiente la prova dell'Ufficio anche mediante un compendio di indizi gravi, precisi e concordanti
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge invocata a sostegno del motivo di ricorso
richiamato per la definizione camerale del ricorso secondo il rito accelerato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato
IRES
imposta oggetto dell'avviso di accertamento
IRAP
imposta oggetto dell'avviso di accertamento
IVA
imposta oggetto dell'avviso di accertamento e ambito nel quale opera il principio sull'onere probatorio per operazioni oggettivamente inesistenti
Massime di principio
- In tema di IVA relativa a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio quando dimostra, anche tramite presunzioni semplici, che le operazioni fatturate non sono reali; non è necessario provare la falsità documentale in senso assoluto.
- Una volta fornita dall'Ufficio la prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni o cessioni contestate, se intende conservare il diritto alla detrazione IVA e alla deduzione dei costi.
- La mera esibizione delle fatture, la regolarità formale delle scritture contabili o l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili non sono, di per sé, idonei a vincere la prova presuntiva della fittizietà delle operazioni, poiché tali strumenti possono essere utilizzati anche per simulare operazioni inesistenti.
- Un quadro indiziario composto da elementi quali la mancanza di dipendenti, l'assenza di mezzi e strutture, l'incongruità economica delle operazioni, i collegamenti soggettivi tra le società e la sproporzione tra fatturato e risultati fiscali può integrare una presunzione grave, precisa e concordante di operazioni fittizie.
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